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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30769/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Bologna che, nell'ambito dell'opposizione ex art. 59 d.lgs. n. 159/2011 relativa alla confisca di prevenzione nei confronti di Vincenzo Secondo Melandri, aveva confermato la reiezione dell'istanza di insinuazione del credito vantato da Berenice SPV (poi fatto valere da Italfondiario) relativo al saldo di un mutuo originariamente concesso alla "Azienda Vinicola alla Grotta S.r.l.". I motivi comprendevano (i) un vizio formale nel dispositivo del decreto (refuso che attestava inammissibilità pur essendo la decisione motivata sul merito), (ii) censura della valutazione negativa della buona fede del creditore: il Tribunale avrebbe omesso di valutare le verifiche e i controlli svolti dalla banca erogante (cedente) all'atto dell'erogazione del mutuo e avrebbe invece ritenuto rilevanti le verifiche non compiute dalla cessionaria al momento della cessione, ritenendo tale omissione ostativa all'accoglimento dell'insinuazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato il refuso formale nel dispositivo del decreto impugnato ma ha sottolineato che la decisione doveva essere annullata per errata applicazione e interpretazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 159/2011 e per travisamento della prova (omissione di valutazione dei documenti allegati dalla ricorrente attestanti le verifiche svolte dal cedente all'atto dell'erogazione del mutuo). La Corte ha chiarito che, quando sia intervenuta cessione del credito, la verifica della buona fede ai fini dell'art. 52 deve riferirsi soprattutto alla condotta e alle verifiche del cedente (originario creditore) al momento della costituzione del credito, non alle verifiche postume della cessionaria; pertanto il giudice di merito non avrebbe dovuto rifiutare l'insinuazione per l'assenza di documentazione prodotta dalla cessionaria sulle verifiche successive. Per questi motivi la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Bologna per riesaminare la documentazione prodotta alla luce dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59

    art. 59 d.lgs. n. 159/2011

    Norma procedurale che disciplina l'opposizione alla confisca di prevenzione; utilizzata per inquadrare il rimedio esperito dalla ricorrente contro il decreto che aveva deciso sull'insinuazione del credito

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52

    art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    Norma che richiede la prova della buona fede del creditore per consentire la tutela dei crediti anche se connessi a soggetti pericolosi; la Corte interpreta che, in caso di cessione del credito, la verifica della buona fede rilevante ai fini di questa norma deve riguardare in primo luogo il comportamento e le verifiche compiute dal cedente (originario erogante) al momento della costituzione del credito

  • Cass. Sez. 1, n. 29111/2022

    Sez.1, n. 29111 del 31/3/2022

    Giurisprudenza richiamata in motivazione: la Corte richiama principi già espressi sulla posizione del cessionario e sul ruolo della malafede del cedente nel precludere il recupero sul bene del debitore; utilizzata a sostegno dell'idea che il nuovo creditore subentra negli oneri e rischi del cedente

  • Cass. Sezioni Unite, "Island Refinancing S.r.l.", n. 29847/2018

    Sez. Un., n. 29847 dei 2018

    Precedente invocato dal Tribunale impugnato ma la Corte osserva che esso riguarda fattispecie diverse (cessione dopo l'avvio della procedura) e che i principi enunciati non supportavano la soluzione del giudice di merito nel caso concreto; la Corte sottolinea che tale pronuncia tende a mostrare l'indifferenza del cessionario rispetto alla consapevolezza della situazione del debitore quando la cessione è avvenuta dopo l'instaurazione della procedura

Massime di principio

  • In caso di confisca di prevenzione e opposizione ex art. 59 d.lgs. 159/2011, il giudice valuterà la 'strumentalità' del credito ma chiederà al creditore prova della buona fede, che in caso di cessione del credito va ricercata soprattutto nelle verifiche svolte dal cedente al momento dell'erogazione del credito
  • La mera cessione del credito non cancella i profili di buona o mala fede originari: il cessionario subentra nei diritti e negli oneri del cedente, ma la prova della legittimità dell'origine del credito si fonda in primo luogo sulla condotta del cedente
  • Se il ricorrente allega documentazione comprovante le verifiche effettuate dal cedente in sede di erogazione del mutuo, tali documenti devono essere esaminati e motivatamente valutati dal giudice della prevenzione; il loro travisamento o omissione può determinare annullamento in sede di legittimità
  • Un vizio formale nel dispositivo (es. refuso) può essere assorbito o corretto, ma non esime il giudice di merito dall'esaminare correttamente le questioni di merito e la prova documentale
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Island Refinancing) può avere portata limitata a fattispecie specifiche (es. cessioni avvenute dopo l'avvio della procedura): occorre verificare la corrispondenza fattuale prima di applicarne i principi

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