Circolare numero 152 del 18-08-2015
1. Modifica all’art. 32 del T.U. maternità/paternità in materia di congedo parentale. 2. Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria. 3. Contribuzione figurativa. 4. Modalità operative. 5. Istruzioni procedurali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte all’art. 32 del d.lgs. 151/2001 sul congedo parentale in modalità oraria, precisando il quadro normativo, i limiti di compatibilità con altri istituti, i criteri di calcolo e le regole di indennizzo. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la presentazione della domanda telematica e per la gestione Uniemens e dei conguagli, in una fase iniziale transitoria e sperimentale valida per i periodi fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
Congedo parentale su base oraria: criteri di fruizione, computo, indennizzo e modalità operative
Congedo parentale su base oraria: quadro normativo, criteri applicativi e istruzioni operative
La circolare interviene sulle modifiche apportate all’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 in materia di congedo parentale, con particolare riferimento alla nuova possibilità di fruizione in modalità oraria. Vengono illustrate le regole introdotte dalla legge di stabilità 2013 e dal decreto legislativo n. 80/2015, nonché le prime indicazioni operative per la gestione della domanda, dell’indennizzo e dei flussi contributivi.
Evoluzione normativa dell’istituto
La circolare ricostruisce due interventi normativi principali.
Con l’art. 1, comma 339, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stata introdotta per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di fruire del congedo parentale in modalità oraria, subordinandone però la disciplina di dettaglio alla contrattazione collettiva. La stessa norma ha previsto:
- l’obbligo del genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo richiesto;
- la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare misure di ripresa dell’attività lavorativa durante il periodo di fruizione, in relazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Successivamente, il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in attuazione del Jobs Act, è nuovamente intervenuto sull’art. 32 introducendo un criterio generale di fruizione ad ore applicabile in assenza di specifica contrattazione collettiva, anche aziendale. In tale ipotesi:
- il congedo è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente;
- il congedo orario non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.
La misura è descritta come sperimentale e, secondo la circolare, risulta in vigore per i periodi fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salvo ulteriori interventi legislativi.
Ambito di applicazione e modalità di fruizione
La modalità oraria si aggiunge a quelle già note su base giornaliera e mensile, senza incidere sulla durata complessiva del congedo parentale. Restano quindi invariati i limiti complessivi e individuali previsti per i genitori lavoratori dipendenti.
La circolare ricorda inoltre che il d.lgs. n. 80/2015 ha ampliato:
- il periodo entro cui è possibile fruire del congedo parentale, da 8 a 12 anni del bambino;
- il periodo entro cui il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito, da 3 a 6 anni del bambino.
Le istruzioni già fornite con la circolare n. 139 del 17 luglio 2015 si applicano anche alla fruizione oraria.
Il genitore può alternare le diverse modalità di utilizzo del congedo, cioè giornaliera, mensile e oraria, nei limiti eventualmente posti dalla contrattazione collettiva. La circolare richiama inoltre le istruzioni già fornite in materia di congedo parentale frazionato.
Computo dei periodi e trattamento delle giornate non lavorative
Un aspetto rilevante è il trattamento delle domeniche e, nei casi di settimana corta, dei sabati. Quando il congedo è fruito in modalità oraria, tali giornate:
- non si computano ai fini del congedo;
- non si indennizzano.
Ciò deriva dal fatto che, nella fruizione ad ore, coesistono nella stessa giornata assenza dal lavoro e svolgimento dell’attività lavorativa.
La circolare propone due esempi applicativi nei quali, in presenza di congedo orario in giornate lavorative, le domeniche e i sabati ricadenti nel periodo non vengono conteggiati né indennizzati, anche se il congedo si alterna con giornate di fruizione giornaliera.
Compatibilità con altri istituti
In forza della previsione normativa, il congedo parentale ad ore non può essere fruito cumulativamente con:
- i riposi giornalieri per allattamento di cui agli artt. 39 e 40 del T.U.;
- i riposi orari previsti dall’art. 33 del T.U. per assistenza ai figli disabili.
È invece compatibile con permessi o riposi previsti da norme diverse dal T.U., come i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992. La circolare precisa comunque che la contrattazione collettiva, anche aziendale, può stabilire criteri diversi di compatibilità.
Criteri di computo e di indennizzo
La circolare evidenzia che, per la complessità della disciplina e la necessità di monitorare i limiti individuali e complessivi di fruizione e indennizzo, l’attuazione delle novità avviene in più fasi.
Nella fase iniziale:
- il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è oraria;
- la contrattazione collettiva deve indicare l’equiparazione tra monte ore e singola giornata lavorativa;
- in assenza di contrattazione, la giornata è determinata prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente, intendendosi per tale quello contrattualmente previsto;
- in tale ipotesi, il congedo orario è fruibile nella misura della metà di detto orario medio giornaliero.
L’indennizzo non viene modificato dalla nuova modalità di fruizione e continua a essere determinato secondo l’art. 34, comma 1, del T.U., che rinvia all’art. 23. La base di calcolo è la retribuzione media giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo, senza computare:
- il rateo giornaliero della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità;
- altri premi o mensilità;
- trattamenti accessori eventualmente erogati.
Contribuzione figurativa
Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa, a prescindere dal fatto che diano o meno diritto all’indennità di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 151/2001.
Per i periodi fruiti tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015, anche nella modalità oraria, la copertura contributiva figurativa è riconosciuta fino al 12° anno di vita del bambino o fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
Per i periodi successivi al 6° anno di vita del bambino, o al 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, si applica l’art. 35, comma 2, del T.U., con valorizzazione sulla base della retribuzione convenzionale e possibilità di integrazione tramite riscatto o versamenti volontari. La medesima disciplina vale anche per i periodi fruiti oltre il complessivo limite di 6 mesi, pur se collocati entro il sesto anno.
La circolare distingue poi i criteri di valorizzazione:
- sulla base della retribuzione, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 183/2010, con riferimento alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo;
- sulla base della retribuzione convenzionale, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del T.U.
Viene inoltre chiarito che la modalità oraria è concepibile esclusivamente durante il rapporto di lavoro, per cui non è applicabile il riscatto su base oraria dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di cui all’art. 35, comma 5.
Presentazione della domanda al datore di lavoro e all’INPS
Il genitore lavoratore dipendente avente diritto deve richiedere il congedo sia al datore di lavoro sia all’Istituto, per gli effetti economici e previdenziali.
Nella fase transitoria, la domanda all’INPS si presenta con una procedura online specifica, diversa da quella già esistente per il congedo parentale giornaliero o mensile. Se il lavoratore intende utilizzare entrambe le modalità nello stesso arco temporale, deve utilizzare due procedure telematiche distinte.
Nella domanda il richiedente indica:
- se il congedo è richiesto sulla base della contrattazione collettiva oppure del criterio generale di legge;
- il numero di giornate di congedo da fruire in modalità oraria;
- il periodo entro il quale tali giornate saranno utilizzate.
In questa prima fase, la domanda:
- va presentata con riferimento a un singolo mese solare;
- può riguardare anche giornate già fruite in modalità oraria prima della presentazione;
- a regime dovrà essere presentata prima dell’inizio del congedo, anche lo stesso giorno di inizio.
La circolare ricorda anche i termini di preavviso al datore di lavoro previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U.:
- almeno 5 giorni per congedo mensile o giornaliero;
- almeno 2 giorni per congedo orario;
- salvo casi di oggettiva impossibilità.
Esempi operativi sulla domanda
La circolare riporta alcuni esempi applicativi per chiarire il funzionamento della domanda.
Nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda che una giornata di congedo equivalga a 6 ore, il genitore che intende fruire di 2 giornate di congedo ad ore nell’arco 14-22 settembre 2015 deve indicare 2 giornate nel periodo, lasciando poi alla disciplina contrattuale la concreta articolazione della fruizione.
In assenza di contrattazione collettiva e con giornata media pari a 8 ore, il genitore che intenda fruire di 5 giorni di congedo ad ore in due mesi diversi deve presentare una domanda per ciascun mese, indicando il numero di giornate per il mese considerato e il relativo periodo di utilizzo. Per i mesi successivi è prevista la funzione "Nuovo periodo".
Canali di presentazione e requisiti tecnici
L’applicazione per le domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita nel gruppo dei servizi "Domande di maternità on line" ed è accessibile tramite:
- web, nell’area servizi online del cittadino sul sito INPS;
- contact center integrato, al numero verde 803164 da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare, con costo secondo il piano tariffario dell’operatore;
- patronati, attraverso i loro servizi telematici.
Per l’istruttoria devono essere allegati telematicamente i documenti utili, in relazione al caso concreto, secondo le indicazioni della procedura online. È richiamato, a titolo esemplificativo, il caso del figlio adottato, per il quale può essere allegata la sentenza di adozione.
È richiesto il PIN dispositivo; con PIN non dispositivo è comunque possibile acquisire la domanda, che verrà però istruita solo dopo il rafforzamento del PIN.
La domanda può essere compilata anche in modo parziale in tempi diversi e si perfeziona solo con l’invio definitivo, che genera protocollo e ricevuta.
Per agevolare le domande successive alla prima, sono disponibili le funzioni:
- "Replica", per riprendere integralmente una domanda già presentata e modificarne i dati;
- "Nuovo periodo", per aggiungere direttamente un nuovo periodo indicando soltanto il numero di giornate da fruire ad ore.
Flussi Uniemens e conguagli
Sul piano contributivo, nella prima fase viene introdotto un nuovo elemento Uniemens, denominato "MA0", relativo ai periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 e fruiti su base oraria.
Per il conguaglio dell’indennità anticipata al lavoratore deve essere utilizzato il nuovo codice causale "L062", riferito all’indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria.
La circolare anticipa che il sistema Uniemens sarà successivamente integrato per consentire una gestione completa del flusso con il dettaglio delle ore di congedo fruite nel giorno, indicando che ciò avverrà a regime e comunque non oltre il primo semestre del 2016, qualora la disciplina sperimentale sia confermata.
Limiti temporali di fruizione e rapporto di lavoro
La circolare ribadisce infine che il congedo parentale è fruibile solo in costanza di rapporto di lavoro e con diritto alla retribuzione. Di conseguenza, non è né fruibile né indennizzabile dopo la cessazione del rapporto, né nelle giornate in cui non sussiste l’obbligo di prestare attività lavorativa.
Punti principali
Novità normative sull’art. 32 del T.U. maternità/paternità
La legge di stabilità 2013 ha introdotto il congedo parentale orario per i lavoratori dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la disciplina di dettaglio e prevedendo l’obbligo di preavviso al datore di lavoro. Il d.lgs. 80/2015 ha poi introdotto un criterio generale applicabile in assenza di contrattazione, con fruizione pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente e con esclusione della cumulabilità con alcuni permessi o riposi del T.U.
Criteri di fruizione e compatibilità
La fruizione oraria si aggiunge a quella giornaliera e mensile senza modificare la durata complessiva del congedo. Le modalità possono alternarsi, nel rispetto degli eventuali limiti della contrattazione collettiva. Quando il congedo è fruito ad ore, le domeniche e, nei regimi di settimana corta, i sabati non si computano né si indennizzano. Il congedo orario non è cumulabile con i riposi giornalieri per allattamento e con i riposi orari per assistenza ai figli disabili previsti dal T.U., mentre resta compatibile con permessi di altra fonte normativa, come quelli della legge 104/1992, salvo diverse previsioni contrattuali.
Computo e indennizzo
Nella fase iniziale la circolare prevede che computo e indennizzo avvengano su base giornaliera anche se la fruizione è oraria. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo corrisponde all’orario medio giornaliero contrattualmente previsto del periodo di paga precedente e il congedo orario è fruibile nella misura della metà di tale orario. L’indennità resta calcolata secondo l’art. 23 del T.U., sulla retribuzione media giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente, escludendo tredicesima, gratifica natalizia e altri emolumenti accessori.
Contribuzione figurativa e limiti di utilizzo
Le ore di congedo parentale, a prescindere dal diritto all’indennità, sono coperte da contribuzione figurativa. Per i periodi fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 la copertura è riconosciuta fino al 12° anno di vita del bambino o del minore adottato/affidato, mentre per i periodi successivi al 6° anno si applica la disciplina dell’art. 35, comma 2, del T.U. La circolare chiarisce inoltre che la modalità oraria presuppone necessariamente il rapporto di lavoro in essere e non consente il riscatto su base oraria di periodi al di fuori del rapporto stesso.
Domanda telematica e procedure operative
La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro e all’INPS; nella fase transitoria l’istanza all’Istituto avviene tramite un’apposita domanda online distinta da quella per il congedo giornaliero o mensile. Il genitore indica se la domanda si fonda sulla contrattazione o sul criterio legale, il numero di giornate da fruire ad ore e il periodo di utilizzo. In via iniziale la domanda è presentata per singolo mese solare e può riferirsi anche a giornate già fruite. Sono previsti canali web, contact center e patronati, con PIN dispositivo o, in mancanza, con successivo rafforzamento del PIN.
Uniemens, conguagli e gestione informativa
Per i flussi Uniemens viene istituito il nuovo elemento "MA0" per i periodi di congedo parentale orario. Per il conguaglio delle indennità anticipate al lavoratore va utilizzato il codice causale "L062". La circolare precisa che, a regime e comunque non oltre il primo semestre 2016, il sistema Uniemens dovrà consentire la gestione del dettaglio orario delle ore fruite nel giorno. Resta fermo che il congedo parentale è fruibile solo durante il rapporto di lavoro e non è indennizzabile dopo la cessazione o nelle giornate in cui non vi è obbligo di prestazione lavorativa.
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