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Circolare

Circolare numero 153 del 24-08-2015

1. Introduzione 2. La normativa vigente sul livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche 3. Gli effetti del limite ai fini previdenziali 4. Liquidazione delle prestazioni nelle more dell’adeguamento delle procedure gestionali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo massimale retributivo annuo di 240.000 euro, applicabile dal 1° maggio 2014 ai percettori di emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, nonché i suoi effetti sui trattamenti previdenziali. Vengono ricostruiti l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, le regole di coordinamento con il precedente limite di 311.658,53 euro, e le modalità di calcolo per pensioni, TFR e TFS. La circolare disciplina anche la liquidazione provvisoria dei TFS nelle more dell’adeguamento delle procedure e le successive riliquidazioni.

limite retributivo massimo onnicomprensivo di 240.000 euro e riflessi su pensioni e TFS/TFR

Limite retributivo massimo onnicomprensivo e riflessi previdenziali

La circolare illustra l’applicazione del limite retributivo massimo onnicomprensivo di 240.000 euro annui, introdotto dall’art. 13, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. n. 89/2014, con decorrenza dal 1° maggio 2014. Il documento ricostruisce il quadro normativo previgente e fornisce le istruzioni operative per la gestione degli effetti del massimale su pensioni, TFR e TFS.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina muove dagli artt. 23-bis e 23-ter del d.l. n. 201/2011, che hanno ribadito il principio secondo cui il trattamento economico di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche non può superare quello del Primo presidente della Corte di cassazione. In origine il limite riguardava gli amministratori e dipendenti delle società non quotate controllate dal MEF e i titolari di rapporti di lavoro con amministrazioni statali; successivamente, dal 1° gennaio 2014, è stato esteso anche alle altre amministrazioni pubbliche e alle autorità indipendenti. L’intervento del d.l. n. 66/2014 ha poi ridotto il massimale a 240.000 euro.

Ambito soggettivo di applicazione

La circolare individua le categorie di destinatari del limite:

  • amministratori di società non quotate controllate, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni;
  • amministratori di società non quotate controllate dal MEF;
  • titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con società controllate da pubbliche amministrazioni;
  • titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali e amministrazioni attratte nell’ambito statale, compreso il personale in regime di diritto pubblico;
  • componenti e presidenti delle autorità amministrative indipendenti;
  • titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con altre pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti ed enti pubblici economici;
  • componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Per ciascuna categoria vengono richiamate specifiche decorrenze applicative, che variano dal 17 aprile 2012 al 1° gennaio 2014. È inoltre precisato che la Banca d’Italia deve adeguare il proprio ordinamento ai principi del massimale onnicomprensivo.

Ambito oggettivo e misura del massimale

Ai fini del raggiungimento del tetto concorrono tutti gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche in presenza di rapporti plurimi con una o più amministrazioni, enti o società. Il massimale coincide con il trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione, comunicato annualmente dal Ministro della giustizia al Ministero per la pubblica amministrazione.

La circolare ricorda che, prima dell’entrata in vigore del nuovo limite, per il 2014 il parametro era pari a 311.658,53 euro. Viene inoltre richiamata la disciplina speciale per gli amministratori delle società non quotate controllate dal MEF, per i quali il d.m. 24 dicembre 2013, n. 166 ha previsto limiti differenziati in funzione delle dimensioni e della complessità della società:

  • 100% del trattamento del Primo presidente per la prima fascia (ANAS, INVIMIT, RAI);
  • 80% per la seconda fascia (CONI SERVIZI, CONSAP, CONSIP, ENAV, EUR, GSE, INVITALIA, IPZS, SOGEI, SOGIN);
  • 50% per la terza fascia (ARCUS, ISTITUTO LUCE, ITALIA LAVORO, RAM, SOGESID, STUDIARE SVILUPPO).

Effetti previdenziali: pensioni, TFR e TFS

L’art. 13, comma 4, del d.l. n. 66/2014 stabilisce che la riduzione del trattamento economico opera, ai fini previdenziali, per le anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014. La circolare chiarisce che il riferimento riguarda sia le prestazioni pensionistiche sia i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto.

Per le pensioni, la riduzione incide su tutte le quote di pensione, ma con un criterio temporale distinto:

  • per la quota A, la retribuzione base va determinata sommando la parte riferita all’anzianità maturata fino al 30 aprile 2014, calcolata con il limite previgente, e la parte riferita all’anzianità successiva, calcolata con il nuovo massimale;
  • per le altre quote, la riduzione opera solo sulle anzianità maturate dal 1° maggio 2014.

La circolare riporta anche un esempio numerico di calcolo della quota A.

Per il TFR, la riduzione della retribuzione utile dal 1° maggio 2014 comporta soltanto una diminuzione proporzionale degli accantonamenti maturati da tale data, senza alterare il meccanismo di calcolo generale.

Per il TFS, invece, la disciplina incide direttamente sulle regole di calcolo, che devono essere articolate in due componenti:

  • un primo importo riferito alle anzianità utili e alla retribuzione contributiva utile al 30 aprile 2014, entro il precedente limite di 311.658,53 euro;
  • un secondo importo riferito alla retribuzione utile alla cessazione del rapporto e alle anzianità maturate dal 1° maggio 2014, entro il nuovo limite di 240.000 euro.

Restano fermi gli effetti dei benefici di legge che incrementano la base di calcolo o le anzianità utili, ma tali incrementi non concorrono a determinare il limite retributivo. In caso di riscatto di periodi, l’imputazione al primo o al secondo importo dipende dalla data di presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2014 al primo importo, dal 1° maggio 2014 al secondo.

Gestione operativa e liquidazione provvisoria dei TFS

Poiché l’adeguamento delle procedure informatiche e del modello PA04 è ancora in corso, le sedi devono liquidare i TFS in via provvisoria, limitando il calcolo alle anzianità e alla retribuzione contributiva maturate al 30 aprile 2014, sempre entro il limite di 311.658,53 euro. Successivamente, a seguito dell’aggiornamento delle procedure, sarà possibile procedere a riliquidazione tenendo conto delle anzianità successive al 30 aprile 2014 e della nuova base retributiva ridotta entro 240.000 euro.

Allegati e riferimenti richiamati

La circolare richiama, tra le principali fonti, la l. n. 244/2007, il d.l. n. 201/2011, il d.P.C.m. 23 marzo 2012, il d.m. n. 166/2013, la l. n. 147/2013, il d.l. n. 66/2014 e le circolari interpretative del Dipartimento della Funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato.

Punti principali

Introduzione e quadro normativo

L’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014, convertito dalla l. n. 89/2014, ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo massimo onnicomprensivo, riferito al trattamento del Primo presidente della Corte di cassazione, con decorrenza dal 1° maggio 2014. La stessa disposizione stabilisce che la riduzione conseguente al superamento del limite produce effetti previdenziali per le anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014. La circolare fornisce le istruzioni operative e ricostruisce il quadro normativo vigente.

Ambito soggettivo di applicazione

Sono ricompresi i soggetti che percepiscono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, tra cui: amministratori di società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni o dal MEF, titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali e altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti pubblici economici e componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche. La circolare indica per ciascuna categoria la relativa decorrenza applicativa, che va dal 2012 al 1° gennaio 2014. È inoltre richiamato il principio secondo cui la Banca d’Italia adegua il proprio ordinamento ai principi del massimale onnicomprensivo.

Ambito oggettivo e misura del limite

Concorrono al massimale tutti gli emolumenti corrisposti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche cumulando rapporti plurimi con la stessa o con più amministrazioni, enti o società. Il tetto coincide con il trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione, comunicato annualmente dal Ministro della giustizia al Ministero per la pubblica amministrazione. Prima della riduzione introdotta dal d.l. n. 66/2014, il limite per il 2014 era pari a 311.658,53 euro. Per gli amministratori delle società non quotate controllate dal MEF si applicano, inoltre, limiti specifici per fasce dimensionali: 100% per la prima fascia, 80% per la seconda fascia e 50% per la terza fascia del trattamento del Primo presidente.

Effetti sui trattamenti pensionistici

La riduzione fino a 240.000 euro incide su tutte le quote di pensione, ma solo per le anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014 in poi. Per la quota A il calcolo richiede una ripartizione tra anzianità maturata fino al 30 aprile 2014, da valorizzare con il limite precedente di 311.658,53 euro, e anzianità successiva, da valorizzare con il nuovo limite di 240.000 euro. Per le altre quote di pensione, fino al 30 aprile 2014 si applica la retribuzione precedente, mentre dal 1° maggio 2014 opera la riduzione.

Effetti sui TFR e TFS

Per il TFR la norma non modifica i meccanismi di calcolo, ma riduce proporzionalmente gli accantonamenti maturati dal 1° maggio 2014, che si sommano a quelli precedenti calcolati con la retribuzione antecedente alla riduzione. Per il TFS, invece, le regole di calcolo sono modificate per le categorie interessate: la prestazione è composta da due importi, il primo riferito alle anzianità e alla retribuzione utili al 30 aprile 2014 entro il precedente massimale, il secondo riferito alle anzianità successive e alla retribuzione entro il nuovo tetto di 240.000 euro. Restano fermi gli effetti dei benefici di legge che incrementano base di calcolo o anzianità utili, mentre i riscatti si imputano al primo o al secondo importo a seconda della data di presentazione della domanda.

Modalità di applicazione e priorità di riduzione

Se le amministrazioni comunicano importi superiori ai limiti, le sedi riducono le voci che concorrono alla base di calcolo. La riduzione va effettuata, nell’ordine, sugli emolumenti per incarichi aggiuntivi, sul trattamento accessorio variabile, sul trattamento accessorio fisso e continuativo e infine sul trattamento fondamentale. La circolare richiama inoltre le indicazioni della circolare della Funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012.

Liquidazione provvisoria dei TFS e riliquidazione

Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche e del modello PA04, le sedi devono liquidare i TFS in via provvisoria, limitando il calcolo alle anzianità e alla retribuzione contributiva maturate al 30 aprile 2014 entro il precedente limite di 311.658,53 euro. Una volta aggiornate le procedure, sarà possibile riliquidare la prestazione tenendo conto delle anzianità successive al 30 aprile 2014 e della base retributiva ridotta entro 240.000 euro.

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