Ordinanza n. 393/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara europea per l'affidamento di progetti di accoglienza SAI 2026-2028 e successiva aggiudicazione al secondo classificato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura aperta indetta dal Comune di Alcamo per la realizzazione di progetti di accoglienza degli enti locali destinati ai titolari di protezione internazionale, nonché gli atti conseguenti, tra cui l’aggiudicazione al Consorzio Solidalia. L’esclusione è stata disposta ai sensi del punto 5 del disciplinare e dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, in ragione del mancato pagamento di somme dovute a titolo di TARI. La ricorrente ha chiesto anche l’aggiudicazione, la stipula del contratto, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e, in via eventuale, l’applicazione di sanzioni alternative. Ha contestato, per quanto emerge dall’ordinanza, la riconducibilità dei debiti TARI ed eventualmente IMU alla causa automatica di esclusione, la rilevanza delle verifiche svolte dalla stazione appaltante alla luce del Vademecum ANAC n. 5 dell’11 marzo 2026 e la definitività delle pretese tributarie, sostenendo che i ricorsi proposti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria avrebbero impedito di considerare definitivamente accertati i debiti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. In base a un primo esame sommario, l’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 impone l’esclusione automatica quando sia accertato il mancato pagamento di imposte e tasse mediante violazioni definitivamente accertate; in tale nozione sembrano rientrare anche somme dovute per TARI e IMU. Il Vademecum ANAC n. 5/2026 è stato ritenuto privo di efficacia limitativa dei poteri di verifica della stazione appaltante, avendo natura esclusivamente illustrativa e informativa. Inoltre, i ruoli TARI notificati via PEC alla concorrente l’1 e il 2 ottobre 2025 risultavano già definitivi: la proposizione tardiva di ricorsi tributari successivi alla contestazione del RUP non è stata ritenuta idonea a modificare la natura del debito né a eludere la causa di esclusione. Il giudice ha fissato l’udienza pubblica di merito al 29 settembre 2026 e ha rinviato a tale sede la decisione sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023
impone l’esclusione automatica del concorrente laddove sia accertato il mancato pagamento di imposte e tasse attraverso violazioni definitivamente accertate
La disposizione comprende, in via cautelare e sommaria, anche il mancato pagamento di somme dovute a titolo di TARI e IMU e rende obbligatoria l’esclusione quando la violazione tributaria sia definitivamente accertata.
art. 1.1, allegato II.10, d.lgs. 36/2023
È richiamato quale parametro collegato alla definitività della pretesa tributaria e alla portata della causa di esclusione.
art. 71, d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura aperta di gara.
art. 90, d.lgs. 36/2023
Richiamato per la comunicazione dell’aggiudicazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 122 c.p.a.
Richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 123 c.p.a.
Richiamato per l’eventuale applicazione di sanzioni alternative.
Massime di principio
- L’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 impone l’esclusione automatica dalla gara quando il mancato pagamento di imposte e tasse costituisca una violazione definitivamente accertata; nella nozione rientrano, in linea di principio, anche i debiti relativi a tributi locali quali TARI e IMU.
- La definitività della violazione tributaria non viene meno per la proposizione tardiva di un ricorso tributario successivo alla contestazione della causa di esclusione, quando il debito era già divenuto definitivo prima della verifica della stazione appaltante.
- La mera proposizione di un ricorso volto a contestare la notificazione dell’atto tributario non è sufficiente, di per sé, a impedire la qualificazione della pretesa come definitivamente accertata, poiché altrimenti sarebbe possibile eludere la causa automatica di esclusione mediante ricorsi meramente dilatori o tardivi.
- Un vademecum ANAC avente finalità esclusivamente illustrative e informative non sostituisce né limita i poteri di verifica attribuiti dalla legge alla stazione appaltante e alle amministrazioni competenti.
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