Sentenza del 05/01/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Contributo unificato tributario - art. 13 co 6 quater D.P.R. 115/2002 - Avvisi bonari - Art. 23 Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza o, comunque, la legittimità dell'invito al pagamento del contributo unificato emesso ai sensi dell'art. 248 del D.P.R. 115/2002, sostenendo che tale atto potesse essere autonomamente impugnato davanti alla Commissione tributaria. La questione riguardava anche la compatibilità dell'imposizione con il principio di legalità tributaria sancito dall'art. 23 della Costituzione e con la disciplina del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. 115/2002.
La decisione
L'impugnazione è stata ritenuta inammissibile, poiché l'invito al pagamento previsto dall'art. 248 del D.P.R. 115/2002 ha natura meramente informativa: comunica al contribuente l'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, senza formulare una pretesa tributaria definitiva e senza produrre effetti immediati nella sua sfera giuridica. Solo gli atti contenenti una pretesa erariale compiutamente definita sono autonomamente impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/1992. Ne consegue che il contribuente potrà contestare la pretesa mediante l'impugnazione dell'atto successivo idoneo a renderla definitiva, ove emesso.
Norme richiamate
Art. 248 D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia)
Invito al pagamento del contributo unificato.
L'invito al pagamento ha funzione comunicativa e sollecitatoria; non costituisce, di per sé, un atto impositivo contenente una pretesa tributaria definitiva e non è autonomamente impugnabile.
Art. 13, comma 6-quater, D.P.R. 115/2002
Disciplina il contributo unificato dovuto nei procedimenti, ma la sua applicazione deve essere fatta valere attraverso un atto che concretizzi una pretesa tributaria definitiva e autonomamente lesiva.
Art. 23 Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Il principio di legalità richiede che la prestazione patrimoniale sia prevista dalla legge; tuttavia, nel caso esaminato, l'invito al pagamento non è stato considerato l'atto impositivo definitivo attraverso cui valutare autonomamente la pretesa.
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
Sono autonomamente impugnabili gli atti tipici che esprimono una pretesa tributaria definitiva; un atto meramente interlocutorio o informativo, privo di effetti immediatamente lesivi, non è impugnabile separatamente.
Massime di principio
- Un atto amministrativo o tributario è autonomamente impugnabile soltanto quando contiene una pretesa definitiva, concreta e immediatamente lesiva, non quando si limita a informare o sollecitare il pagamento.
- Gli avvisi bonari, gli inviti al pagamento e le comunicazioni preliminari, se privi di una formale determinazione della pretesa, normalmente non possono essere contestati autonomamente davanti al giudice tributario.
- La contestazione deve essere proposta contro il successivo atto tipico che formalizza la pretesa, come un avviso di accertamento, un atto di riscossione o altro provvedimento espressamente impugnabile.
- Prima di proporre ricorso occorre verificare sia il contenuto effettivo dell'atto sia i suoi effetti giuridici: la denominazione non è decisiva, mentre rilevano la definitività della pretesa e l'immediata lesività.
- Il principio di legalità tributaria impone che il pagamento abbia fondamento legislativo, ma la sua violazione deve essere fatta valere, di regola, contro l'atto che rende concreta e definitiva la pretesa.
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