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Sentenza

Sentenza del 05/01/2017 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Genova

ACCERTAMENTO - dichiarazione integrativa "a favore" - termine di presentazione - errori od omissioni - possibilità di farli valere anche sede conteziosa - sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, derivante dalla mancata indicazione nella dichiarazione di alcune ritenute effettivamente subite. Sebbene la dichiarazione integrativa a favore fosse stata presentata dopo la notifica della cartella e oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, il contribuente ha fatto valere in sede contenziosa l'errore commesso nella dichiarazione originaria.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha annullato l'iscrizione a ruolo. Ha ritenuto che l'errore fosse meramente formale, non avesse comportato alcuna perdita di gettito per l'Erario e potesse quindi essere emendato anche in sede contenziosa. Il contribuente può opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Il superamento di tale termine non impedisce, tuttavia, al contribuente di far valere l'errore in sede contenziosa per contestare una maggiore pretesa tributaria.

  • Art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle maggiori imposte risultanti dai dati dichiarati. L'iscrizione può essere annullata quando il contribuente dimostri che la maggiore pretesa deriva da un errore dichiarativo e che l'imposta era già sostanzialmente assolta.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016

    Il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria deducendo errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, anche se non ha presentato tempestivamente una dichiarazione integrativa a favore.

Massime di principio

  • La dichiarazione fiscale, pur avendo rilevanza probatoria, non impedisce al contribuente di dimostrare in giudizio che i dati dichiarati erano errati e che l'obbligazione tributaria è diversa da quella risultante dalla dichiarazione.
  • Il termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore riguarda le modalità amministrative di correzione, ma non preclude necessariamente la difesa giudiziale contro una pretesa tributaria illegittima.
  • Gli errori dichiarativi possono essere fatti valere in contenzioso quando incidono sull'effettiva debenza dell'imposta, soprattutto se l'errore è formale e non ha causato una perdita di gettito per l'Erario.
  • Il contribuente deve comunque provare l'errore, l'effettiva spettanza del credito o della ritenuta e l'assenza di un indebito vantaggio fiscale.
  • La possibilità di emendare la dichiarazione in giudizio non equivale a una generale sanatoria: la contestazione deve riguardare una pretesa tributaria concreta e deve essere supportata da documentazione idonea.

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