Sentenza del 05/01/2017 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Assicurazioni sulla vita - Accertamento sintetico - Redditometro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'inclusione, nel calcolo della capacità contributiva rilevante ai fini dell'accertamento sintetico, dei premi versati per polizze assicurative sulla vita. Sosteneva, in particolare, che tali polizze non dovessero essere considerate, oppure che non fossero riconducibili alle tipologie di investimento rilevanti secondo i parametri del redditometro. Le polizze prevedevano il riscatto dell'intero capitale versato, maggiorato degli interessi maturati, al verificarsi dell'evento morte, presentando quindi natura mista assicurativa e finanziaria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo considerare tali polizze ai fini dell'accertamento sintetico mediante redditometro, poiché la possibilità di ottenere il riscatto del capitale versato con gli interessi non esclude la loro natura di assicurazioni sulla vita e ne evidenzia la componente di investimento. Di conseguenza, i relativi esborsi possono concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito, salva la prova contraria del contribuente circa la provenienza delle somme o l'assenza di una effettiva disponibilità finanziaria.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro
Nel ricostruire sinteticamente il reddito, l'Amministrazione può valorizzare le spese e gli impieghi patrimoniali indicativi di una capacità contributiva, compresi gli esborsi destinati a forme di investimento assicurativo.
Normativa sulle assicurazioni sulla vita
Una polizza mantiene natura di assicurazione sulla vita anche quando presenta una componente finanziaria e consente, al verificarsi dell'evento assicurato, il riscatto del capitale versato con gli interessi.
Massime di principio
- Ai fini del redditometro, una polizza va valutata secondo la sua struttura economica effettiva e non solo secondo la denominazione contrattuale.
- Le polizze vita miste, con restituzione o rivalutazione del capitale, possono essere considerate impieghi patrimoniali rilevanti per l'accertamento sintetico.
- La qualificazione come assicurazione sulla vita non impedisce di valorizzare la componente di investimento ai fini della ricostruzione della capacità contributiva.
- Il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando la provenienza delle somme da redditi già tassati, risparmi pregressi, disinvestimenti, finanziamenti o altre fonti non indicative di redditi occultati.
- La rilevanza della polizza dipende dalle caratteristiche concrete del contratto, dai premi effettivamente versati, dal momento dei versamenti e dalla disponibilità economica del contribuente.
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