Sentenza del 05/01/2017 n. 38 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2007/64/CE - Servizi di pagamento nel mercato interno - Contratti quadro - Informazioni generali preliminari - Obbligo di fornire informazioni su supporto cartaceo, telematico o altro durevole - Informazioni trasmesse a mezzo di casella di posta elettronica integrata in un sito internet di servizi bancari online.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una clausola delle condizioni generali di X Bank secondo cui le comunicazioni bancarie, comprese le modifiche del contratto quadro e delle condizioni applicabili, venivano inserite nella casella di posta elettronica interna al sito di internet banking. L'associazione sosteneva che tale modalità non rispettasse l'obbligo di fornire le informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole previsto dalla direttiva 2007/64/CE. La Corte doveva stabilire se la casella interna al sito costituisse un supporto durevole e se le informazioni fossero effettivamente "fornite" oppure soltanto "messe a disposizione".
La decisione
La Corte ha dichiarato che un sito di internet banking può costituire un supporto durevole solo se consente all'utente di memorizzare le informazioni personali, accedervi e riprodurle identicamente per un periodo adeguato, senza che la banca possa modificarne unilateralmente il contenuto. Inoltre, quando l'utente deve accedere al sito per conoscere le informazioni, la banca deve adottare una condotta attiva per segnalare l'esistenza e la disponibilità del messaggio, ad esempio inviando un avviso a un indirizzo email ordinario concordato. In assenza di tale condotta attiva, le informazioni sono soltanto messe a disposizione e non possono considerarsi fornite su supporto durevole. La verifica concreta delle condizioni è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2007/64/CE, articolo 4, punto 25
«supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta all'utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette [...] e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate
La nozione richiede conservabilità, accessibilità per un periodo adeguato, riproducibilità identica e protezione da modifiche unilaterali del professionista.
Direttiva 2007/64/CE, articolo 36, paragrafo 1
Il prestatore [...] rende disponibili all'utente [...] le informazioni e le condizioni [...] Su richiesta [...] fornisce le informazioni [...] su supporto cartaceo o altro supporto durevole
Per le operazioni singole, la direttiva distingue tra informazioni semplicemente rese disponibili e informazioni fornite su supporto durevole.
Direttiva 2007/64/CE, articolo 41, paragrafo 1
Il prestatore [...] fornisca su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni
Per i contratti quadro le informazioni devono essere fornite attivamente su carta o supporto durevole prima che l'utente sia vincolato.
Direttiva 2007/64/CE, articolo 44, paragrafo 1
Qualsiasi modifica del contratto quadro [...] è proposta [...] con almeno due mesi di anticipo
Le modifiche contrattuali devono essere comunicate secondo le modalità previste per le informazioni preliminari; l'inserimento passivo in una casella interna non è sufficiente senza un avviso attivo.
Direttiva 2007/64/CE, articolo 4, punto 12
Il contratto quadro disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento individuali e successive, come normalmente accade per i conti bancari.
Legge austriaca sui servizi di pagamento (ZaDiG), articoli 26 e 29
Le norme nazionali di recepimento impongono la comunicazione su carta o altro supporto durevole e un preavviso di almeno due mesi per le modifiche del contratto quadro.
Massime di principio
- Una casella di messaggistica interna a un portale online non è automaticamente un supporto durevole: deve garantire conservazione, accesso duraturo, riproduzione immutata e assenza di modifiche unilaterali.
- Quando la legge impone che l'informazione sia fornita, il professionista deve comunicarla attivamente; non è sufficiente obbligare il cliente a controllare periodicamente il portale.
- Un avviso separato tramite email ordinaria, SMS o altro canale concordato può integrare la condotta attiva, purché informi chiaramente l'utente della presenza del documento nel portale.
- La semplice disponibilità online è sufficiente solo nei casi in cui la normativa preveda espressamente che le informazioni siano rese disponibili, non quando richieda la loro comunicazione su supporto durevole.
- Per le modifiche a contratti bancari con accettazione tacita, gli obblighi informativi devono essere interpretati in modo rigoroso per garantire che il consumatore abbia una reale possibilità di conoscere la modifica e recedere.
Testo integrale
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