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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27385/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva disposto la consegna del ricorrente alle autorità belghe sulla base di un mandato di arresto europeo (m.a.e.) emesso il 5/4/2022 dal Tribunale di Prima Istanza Fiandra Orientale per i reati di associazione finalizzata alla coltivazione e vendita di sostanze stupefacenti (capo A e B) e traffico illecito di stupefacenti (capo C). Il ricorrente deduceva: (i) errore nella data del m.a.e. indicata in sentenza (5/4/2021 invece di 5/4/2022) con conseguente inesistenza del titolo; (ii) mancata indicazione nel m.a.e. dei requisiti previsti dall'art. 6 lett. d) ed e) della legge n. 69/2005 e, in generale, carenza di motivazione e di indizi circostanziali idonei a dimostrare la partecipazione del Sula all'associazione criminale (contestazione della qualità e sufficienza degli elementi fattuali riportati: presenza in Belgio, utenze a suo nome, uso di telefonia, intestazione di veicoli). Deduceva violazioni di norme di procedimento e di principi costituzionali (art. 111 comma 6, 13 e 24 Cost.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha corretto l'errore materiale relativo alla data del m.a.e. (da 5/4/2021 a 5/4/2022) e ha ritenuto manifestamente infondati e non deducibili i motivi proposti, perché in sostanza miravano a sindacare il merito e la sussistenza dei "gravi indizi". La Corte ha richiamato la riforma del d.lgs. n. 10/2021 che ha limitato il sindacato dello Stato richiesto sulla sussistenza degli indizi; ha ritenuto che gli elementi forniti dall'autorità belga (utenze intestate, localizzazione dell'utenza, contatti con indagati, utilizzo e intestazione di autovetture, ritiro di veicolo per conto di altro indagato) fossero idonei a fondare la decisione di consegna. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione proponibili; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché deduceva questioni non rientranti nei motivi consentiti

  • decreto legislativo n. 10/2021

    Ha modificato la disciplina del mandato di arresto europeo riducendo il sindacato dello Stato richiesto sulla sussistenza degli indizi e limitando il controllo di merito

  • legge n. 69/2005

    art. 6, comma 1, lett. d), e), g); art. 16; art. 17; art. 18-bis; art. 22

    Fissa i requisiti formali e informativi del m.a.e.; la Corte ha ritenuto che, pur richiedendo informazioni essenziali, la mancanza di "gravi indizi" non è più motivo legittimo di rifiuto dopo le modifiche normative

  • codice di procedura penale

    Richiamati in relazione ai mezzi di prova e alla valutazione probatoria, comunque non sindacabile nel merito alla luce della riforma

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 111 comma 6; artt. 13, 24

    Tutelano il diritto alla giurisdizione, alla motivazione dei provvedimenti e alla difesa; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non autorizzino la rivalutazione del merito del procedimento d'estradizione dopo la riforma

Massime di principio

  • Un errore materiale nell'indicazione della data del mandato di arresto europeo è emendabile e non annulla automaticamente il titolo se risulta chiara la data corretta negli atti.
  • Dopo la riforma del d.lgs. n. 10/2021 la corte dello Stato richiesto ha un sindacato limitato: non può riesaminare nel merito la sussistenza dei "gravi indizi"; i ricorsi che in realtà mirano a contestare il compendio indiziario risultano inammissibili.
  • Per opporsi efficacemente a una consegna fondata su m.a.e. è preferibile invocare vizi formali ed ostativi espressamente previsti dalla legge (es. mancanza di requisiti formali del mandato, motivi di rifiuto previsti dalla legge) piuttosto che sollevare una critica meramente probatoria.
  • Nella pratica, elementi come intestazione di utenze e veicoli, localizzazione delle utenze mobili e contatti documentati tra persone indagate possono essere considerati validi indizi di collegamento all'attività criminosa e rafforzare la fondatezza di un m.a.e.
  • Le questioni relative alla motivazione e al diritto di difesa vanno trattate tenendo conto che la mera insufficienza indiziaria, come tale, non è più un motivo automatico di rifiuto della consegna dopo le modifiche normative; occorre verificare specifiche carenze formali o ostative previste dalla legge.

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