Sentenza del 23/01/2020 n. 240 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - Cessione di immobile - solidarietà delle parti - sussiste - applicazione - beneficium excussionis - non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto impositivo relativo all'imposta di registro per la cessione di un immobile: il venditore eccepiva il beneficium excussionis chiedendo che l'Amministrazione aggredisse prima la parte acquirente e non lui, dopo aver già liquidato una maggiore imposta.
La decisione
Il giudice ha escluso l'applicabilità del beneficium excussionis nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. È stato affermato che, in caso di solidarietà tra le parti per l'obbligazione tributaria relativa alla registrazione di una cessione immobiliare, spetta all'Amministrazione la facoltà di scegliere quale soggetto obbligato aggredire; l'Ufficio non è tenuto a notificare l'avviso anche agli altri obbligati né a perseguire prima l'acquirente su richiesta del venditore.
Massime di principio
- In presenza di solidarietà tra cedente e cessionario per l'imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria può liberamente sceltare quale obbligato perseguire per il pagamento; il contribuente non può imporre all'Ufficio l'esecuzione preventiva nei confronti degli altri obbligati (nocività del beneficium excussionis rispetto all'azione amministrativa).
- Il beneficium excussionis, principio tipico dei rapporti tra privati, non può essere invocato per limitare la discrezionalità dell'Amministrazione tributaria nell'individuazione del soggetto da aggredire per il credito tributario.
- Il venditore che ha pagato in eccesso l'imposta può avere rimedi in via soggettiva (azioni di regresso o richiesta di rimborso verso l'acquirente), ma ciò non impone all'Ufficio di intervenire preliminarmente sul cessionario.
- Chi opera in una cessione immobiliare dovrebbe verificare e documentare correttamente il pagamento dell'imposta di registro e prevedere patti di garanzia/regresso contrattuali per tutelarsi da oneri successivi: la tutela verso l'Amministrazione resta distinta dalla tutela tra privati.
- In casi analoghi, le contestazioni proceduralmente rilevanti sono quelle relative a violazioni di competenza, notifica o termini da parte dell'Amministrazione; l'eccezione di priorità di escussione non costituisce di per sé causa che vincoli l'Ufficio.
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