Sentenza del 10/08/2015 n. 3600 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Art. 12 comma 7 l. 212/2000 - Emissione atto prima dello scadere del 60° giorno - Nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che l'anticipazione determinasse la nullità dell'atto. Nel caso concreto, l'avviso era stato emesso due giorni prima della scadenza del termine, in presenza di un'imminente decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, di una verifica oggettivamente complessa e della possibilità per il contribuente di presentare comunque le proprie osservazioni.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'emissione anticipata dell'avviso non comporta automaticamente la nullità quando ricorrano ragioni concrete e urgenti, come l'imminente decadenza dal potere accertativo, e il contribuente abbia potuto esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa. Considerare nullo l'atto per una mera anticipazione di due giorni, nonostante l'avvenuta partecipazione del contribuente al procedimento, è stato ritenuto un approccio formalistico e illegittimo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio e il diritto di difesa, ma la sua violazione non determina necessariamente la nullità dell'avviso quando l'emissione anticipata sia giustificata da circostanze concrete e il contribuente abbia avuto comunque la possibilità effettiva di interloquire con l'Amministrazione.
Massime di principio
- La violazione del termine dilatorio di 60 giorni non comporta automaticamente la nullità dell'avviso: occorre valutare concretamente le ragioni dell'anticipazione e l'effettiva lesione del diritto di difesa.
- L'imminente scadenza del termine di decadenza dell'Amministrazione può costituire una valida ragione per emettere l'atto prima dei 60 giorni.
- La complessità oggettiva della verifica può concorrere a giustificare l'emissione anticipata, purché la decisione non sia arbitraria o meramente pretestuosa.
- Se il contribuente ha presentato osservazioni o ha comunque potuto esercitare concretamente il contraddittorio, è più difficile sostenere che l'anticipazione abbia prodotto una lesione sostanziale del diritto di difesa.
- Una contestazione fondata esclusivamente sul mancato rispetto formale di pochi giorni può essere respinta quando non dimostri un pregiudizio effettivo e l'atto sia stato emesso per esigenze concrete dell'azione accertativa.
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