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Sentenza

Sentenza del 10/08/2015 n. 288 - Comm. Trib. Prov. Terni

Cessione d'azienda- Responsabilità cessionario - Esclusione - Cessione in frode - Prova - Identità persona fisica amministratore - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la richiesta di pagamento di euro 24.496,80, relativa all’IRPEF 2009 della società cedente, sostenendo di non essere responsabile ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997. Prima della cessione aveva richiesto il certificato sulla posizione fiscale della cedente, risultato negativo; pertanto, riteneva di essere liberata da ulteriori debiti non indicati nel certificato. Ha inoltre contestato la decadenza dell’Amministrazione, la mancata preventiva escussione della debitrice principale e l’eventuale limite della propria responsabilità al corrispettivo versato per l’acquisto. L’Amministrazione ha sostenuto che il debito, accertato dopo la cessione ma riferito a un periodo precedente, non poteva essere certificato e che l’identità della persona fisica amministratrice delle due società dimostrava la conoscenza della situazione fiscale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto che il certificato negativo rilasciato ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del D.Lgs. n. 472/1997 produca pieno effetto liberatorio per il cessionario anche rispetto a debiti riferiti a periodi anteriori alla cessione ma non ancora accertati al momento del trasferimento. Tali debiti restano quindi esclusi dalla responsabilità solidale del cessionario, salvo che l’Amministrazione dimostri una cessione effettuata in frode ai crediti tributari. Nel caso concreto la frode non è stata provata: la sola identità della persona fisica amministratrice della società cedente e di quella cessionaria non è stata ritenuta sufficiente. La pretesa nei confronti della cessionaria è stata quindi annullata. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

    La responsabilità del cessionario è limitata ai debiti fiscali risultanti dagli atti dell’Amministrazione alla data della cessione; non comprende debiti non ancora accertati o comunque non risultanti dalla posizione certificata.

  • Art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

    Il certificato se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

    Il certificato negativo, richiesto prima dell’acquisto dell’azienda, tutela il cessionario e lo libera dalla responsabilità solidale per debiti fiscali non indicati, anche se riferiti a periodi anteriori e successivamente accertati.

  • Art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997

    La tutela derivante dal certificato non opera quando la cessione sia stata effettuata in frode ai crediti tributari. La frode deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria, salvo le ipotesi di presunzione previste dalla legge.

  • Art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    La norma prevede una presunzione di cessione fraudolenta, salva prova contraria, quando il trasferimento avvenga entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. Al di fuori di tale presunzione, la frode non può essere desunta automaticamente da singoli elementi, come l’identità dell’amministratore.

  • Cassazione, Sez. V, sentenza n. 5979 del 14 marzo 2014

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme alla tesi secondo cui la certificazione negativa tutela il cessionario anche rispetto a debiti non ancora accertati al momento della cessione.

Massime di principio

  • Chi acquista un’azienda o un ramo d’azienda dovrebbe richiedere preventivamente il certificato fiscale previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997; se il certificato è negativo, esso costituisce, in linea generale, una tutela liberatoria per i debiti non indicati.
  • La responsabilità del cessionario riguarda i debiti tributari risultanti dagli atti dell’Amministrazione alla data del trasferimento, non ogni debito relativo a periodi precedenti ma ancora non accertato.
  • L’Amministrazione finanziaria che intenda superare l’effetto liberatorio del certificato deve dimostrare che la cessione è stata realizzata in frode ai crediti tributari, salvo le specifiche ipotesi di presunzione legale.
  • La sola identità della persona fisica che amministra sia la società cedente sia quella cessionaria non dimostra automaticamente la frode; occorrono ulteriori elementi obiettivi e concordanti.
  • La contestazione della responsabilità del cessionario può essere proposta già contro l’atto che manifesta la pretesa tributaria, senza dover necessariamente attendere l’inizio dell’esecuzione forzata.
  • La decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 nel caso concreto e non esclude che, in presenza di una frode effettivamente provata o di una presunzione legale applicabile, il cessionario possa rispondere anche oltre i limiti ordinari.

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