Sentenza del 10/08/2015 n. 152 - Comm. Trib. Prov. Lodi
IRPEF - Indennità di trasferta - Continuità - Inclusione nel reddito tassabile al 50% - Sussistenza - Obiettiva incertezza della norma - Non applicabilità della sanzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale relativa all'inclusione del 50% delle indennità nel reddito imponibile è stata ritenuta fondata. Tuttavia, sono state riconosciute obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della disciplina, con conseguente non applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 del d.lgs. 546/1992. Il ricorrente ha quindi ottenuto un esito favorevole limitatamente alle sanzioni, ma non quanto alla tassazione delle indennità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IRPEF delle indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti con continuità, per tutte le giornate lavorative, e non in relazione a trasferte specifiche e occasionali. Il ricorrente contestava la qualificazione di tali somme come componente imponibile della retribuzione. La decisione ha invece ritenuto che, quando l'indennità è riconosciuta stabilmente a lavoratori che operano in luoghi sempre diversi, come autotrasportatori o dipendenti impiegati in sedi variabili, essa costituisce una componente aggiuntiva fissa della retribuzione e deve essere inclusa nel reddito tassabile nella misura del 50%.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. 546/1992
La disposizione consente di non applicare le sanzioni quando sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie. Nel caso esaminato, l'incertezza interpretativa ha giustificato l'esclusione delle sanzioni, pur restando dovuta la maggiore imposta.
Disciplina IRPEF delle indennità di trasferta
Inclusione nel reddito tassabile nella misura del 50% dell'ammontare dell'indennità
L'indennità corrisposta in modo continuativo e generalizzato, anziché per trasferte determinate e occasionali, è qualificata come componente fissa o aggiuntiva della retribuzione. Per tale ragione concorre al reddito imponibile nella misura del 50%.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento fiscale di un'indennità di trasferta occorre verificare le modalità concrete di erogazione, non solo la denominazione utilizzata dal datore di lavoro.
- Un'indennità riconosciuta stabilmente per ogni giornata lavorativa, senza collegamento a trasferte specificamente individuate, tende a essere considerata una componente retributiva continuativa e imponibile al 50%.
- La variabilità dei luoghi di lavoro, tipica ad esempio degli autotrasportatori o di lavoratori operanti presso sedi diverse, non esclude di per sé l'imponibilità parziale dell'indennità.
- L'incertezza interpretativa può escludere le sanzioni, ma normalmente non elimina l'obbligo di versare la maggiore imposta accertata.
- Per evitare contestazioni è opportuno documentare le singole trasferte, la loro destinazione, durata e occasionalità, distinguendole dalle somme corrisposte automaticamente e continuativamente.
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