Sentenza del 10/08/2015 n. 303 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - Agevolazioni attività sportiva dilettantistica - Reale natura attività effettivamente esercitata - Effettivo rapporto associativo - Illegittimità pretesa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la spettanza del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991, ritenendo che l'associazione, pur qualificandosi formalmente come ente non profit, svolgesse in concreto un'attività di natura commerciale o non rispettasse effettivamente i requisiti associativi. La controversia riguardava quindi la reale natura dell'attività esercitata e l'effettività del rapporto associativo tra l'ente e i suoi soci.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. È stato riconosciuto che l'associazione possedeva un effettivo rapporto associativo e che il fine previsto dallo statuto era concretamente rispettato e condiviso dai soci. Le assemblee risultavano regolarmente convocate e il registro riportava i soci presenti. Non sono state ravvisate inosservanze sufficientemente gravi da far perdere il diritto al regime agevolato; inoltre, nella condotta dell'associazione poteva operare l'esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 472/1997.
Norme richiamate
Legge 398/1991
Il regime agevolato è destinato agli enti sportivi dilettantistici realmente non lucrativi e non può essere negato sulla base della sola forma giuridica o di irregolarità meramente formali, dovendosi verificare la natura effettiva dell'attività e l'esistenza di un autentico rapporto associativo.
Art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
La disposizione consente di escludere o attenuare la responsabilità sanzionatoria quando la violazione non è imputabile al contribuente secondo i presupposti previsti dalla norma; nel caso esaminato è stata valorizzata come esimente a favore dell'associazione.
Massime di principio
- Per verificare il diritto alle agevolazioni fiscali degli enti sportivi dilettantistici conta principalmente la realtà concreta dell'attività svolta, non la sola qualificazione formale o statutaria.
- L'esistenza di un effettivo rapporto associativo può essere dimostrata, tra l'altro, dalla partecipazione dei soci, dalla regolare convocazione delle assemblee e dalla tenuta dei relativi registri.
- Irregolarità formali o inosservanze non decisive non comportano automaticamente la perdita del regime agevolato, soprattutto quando non compromettono la sostanza non lucrativa e associativa dell'ente.
- In caso di contestazione, l'associazione dovrebbe documentare la reale partecipazione dei soci, il rispetto dello statuto, la regolare vita assembleare e la coerenza tra attività concretamente svolta e finalità istituzionali.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare complessivamente la situazione concreta e non può presumere la natura commerciale dell'ente soltanto dalla presenza di attività remunerate o da carenze documentali non sostanziali.
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