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Sentenza

Sentenza del 10/08/2015 n. 303 - Comm. Trib. Prov. Lecco

ACCERTAMENTO - Agevolazioni attività sportiva dilettantistica - Reale natura attività effettivamente esercitata - Effettivo rapporto associativo - Illegittimità pretesa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la spettanza del regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991, ritenendo che l'associazione, pur qualificandosi formalmente come ente non profit, svolgesse in concreto un'attività di natura commerciale o non rispettasse effettivamente i requisiti associativi. La controversia riguardava quindi la reale natura dell'attività esercitata e l'effettività del rapporto associativo tra l'ente e i suoi soci.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. È stato riconosciuto che l'associazione possedeva un effettivo rapporto associativo e che il fine previsto dallo statuto era concretamente rispettato e condiviso dai soci. Le assemblee risultavano regolarmente convocate e il registro riportava i soci presenti. Non sono state ravvisate inosservanze sufficientemente gravi da far perdere il diritto al regime agevolato; inoltre, nella condotta dell'associazione poteva operare l'esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 472/1997.

Norme richiamate

  • Legge 398/1991

    Il regime agevolato è destinato agli enti sportivi dilettantistici realmente non lucrativi e non può essere negato sulla base della sola forma giuridica o di irregolarità meramente formali, dovendosi verificare la natura effettiva dell'attività e l'esistenza di un autentico rapporto associativo.

  • Art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    La disposizione consente di escludere o attenuare la responsabilità sanzionatoria quando la violazione non è imputabile al contribuente secondo i presupposti previsti dalla norma; nel caso esaminato è stata valorizzata come esimente a favore dell'associazione.

Massime di principio

  • Per verificare il diritto alle agevolazioni fiscali degli enti sportivi dilettantistici conta principalmente la realtà concreta dell'attività svolta, non la sola qualificazione formale o statutaria.
  • L'esistenza di un effettivo rapporto associativo può essere dimostrata, tra l'altro, dalla partecipazione dei soci, dalla regolare convocazione delle assemblee e dalla tenuta dei relativi registri.
  • Irregolarità formali o inosservanze non decisive non comportano automaticamente la perdita del regime agevolato, soprattutto quando non compromettono la sostanza non lucrativa e associativa dell'ente.
  • In caso di contestazione, l'associazione dovrebbe documentare la reale partecipazione dei soci, il rispetto dello statuto, la regolare vita assembleare e la coerenza tra attività concretamente svolta e finalità istituzionali.
  • L'Amministrazione finanziaria deve valutare complessivamente la situazione concreta e non può presumere la natura commerciale dell'ente soltanto dalla presenza di attività remunerate o da carenze documentali non sostanziali.

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