Sentenza del 10/08/2015 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Credito d'imposta "Tremonti ter" - Lavori edili e impianti fissi - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di applicazione del credito d'imposta è stata esclusa con riferimento ai lavori edili e agli impianti fissi inerenti alla costruzione e al completamento del fabbricato industriale. Tali opere non rientrano nella categoria agevolabile dei nuovi macchinari e delle nuove attrezzature previste dalla normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del credito d'imposta previsto dall'art. 5 del d.l. 78/2009 agli interventi realizzati per la costruzione e il completamento di un fabbricato industriale. In particolare, il contribuente pretendeva di includere nell'agevolazione lavori edili e opere relative a impianti fissi. La sentenza ha invece ritenuto che il beneficio riguardi esclusivamente gli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature classificabili nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, relativa alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Norme richiamate
Art. 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
La disposizione agevola gli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, purché riconducibili alla divisione 28 della tabella ATECO 2007; non comprende i lavori edili né gli impianti fissi destinati alla costruzione o al completamento dell'immobile industriale.
Tabella ATECO 2007, divisione 28
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.
La classificazione delimita oggettivamente i beni agevolabili, che devono essere nuovi macchinari o nuove attrezzature appartenenti alla specifica categoria merceologica, non opere immobiliari o componenti strutturali dell'edificio.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali devono essere interpretate secondo la precisa categoria merceologica prevista dalla norma; non è sufficiente che la spesa sia funzionale all'attività d'impresa.
- Lavori edili, opere murarie e impianti fissi incorporati nell'immobile non sono automaticamente assimilabili a macchinari o attrezzature agevolabili.
- Per verificare l'accesso al beneficio occorre esaminare la natura autonoma del bene, la sua classificazione ATECO e la sua riconducibilità letterale alla categoria normativa richiesta.
- Le spese relative alla costruzione o al completamento del fabbricato industriale devono essere tenute distinte dagli investimenti in macchinari e attrezzature, anche quando risultino necessarie al loro utilizzo.
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