Cassazione Penale, Sentenza n. 30385/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per i reati di plurime cessioni di stupefacenti (capo P e Q, una cessione anche a minorenne, commesse tra dicembre 2020 e marzo 2021). Due motivi principali: (1) violazione di legge e insufficiente motivazione quanto alla gravità indiziaria, con particolare riferimento al capo P: si deduceva l'impossibilità per la polizia giudiziaria di percepire direttamente la presunta cessione del 13/03/2021 per la conformazione dei luoghi (via dei Pini, Montesarchio); (2) violazione di legge e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, osservando la risalenza temporale dei fatti (circa un anno e mezzo prima), l'assenza di accertate cessioni direttamente attribuite al ricorrente, la percezione di reddito lecito e la disponibilità della sorella a ospitarlo a Monsummano Terme come misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il rilievo generico e, in fatto, ha confermato la valutazione del Tribunale circa l'attendibilità del servizio OCP: il minore si era portato dall'autovettura all'uscio dell'abitazione, si era verificato uno scambio e il minore era poi stato trovato in possesso della cocaina acquistata; inoltre era incontestato il ruolo di assiduo spacciatore del ricorrente presso l'abitazione indicata. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e ha richiamato la valutazione della gravità e non occasionalità della condotta (comportamento ampiamente organizzato) e la negativa personalità dell'indagato, desumibile dai numerosi precedenti per reati gravi (anche di stampo camorristico, con violenza o in materia di armi), che giustificano la misura custodiale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; sono stati altresì disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Ordina gli adempimenti di cancelleria previsti dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto tali adempimenti a seguito della pronuncia.
Massime di principio
- In sede di impugnazione cautelare la cassazione richiede motivi non generici: occorre contestare in modo specifico le valutazioni di fatto del giudice con riferimenti precisi agli atti e alle prove, altrimenti il motivo sarà ritenuto generico e inammissibile.
- La gravità indiziaria è rafforzata da riscontri fattuali circostanziati (es. acquisizione della sostanza da parte di un acquirente, rilevamenti di polizia giudiziaria, ruolo consolidato di spaccio). Contestare la gravità richiede di mettere in discussione direttamente questi elementi probatori.
- La valutazione delle esigenze cautelari bilancia la natura e l'organizzazione della condotta con la personalità del soggetto: precedenti penali gravi e segni di un comportamento non occasionale pesano fortemente a favore della misura cautelare.
- Per ottenere la sostituzione o revoca della custodia cautelare è utile documentare cambiamenti sopravvenuti (es. cessazione dell'attività illecita, misure alternative concretamente disponibili e adeguate) e fornire elementi concreti a sostegno della proporzionalità; mere affermazioni generiche sulla disponibilità di ospitalità o sul reddito non bastano.
- La Cassazione è generalmente riluttante a riesaminare valutazioni eminentemente in fatto dei giudici di merito; il ricorrente deve quindi mirare a profili di diritto o a vizi logico-giuridici nella motivazione, non a una semplice diversa valutazione probatoria.
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