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Sentenza

Sentenza n. 455/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 10/2025, pubblicata il 14.1.2025, emessa dal Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202501648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 10/2025, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 10/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione spontanea. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini non si sono costituiti. Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha corrisposto alla ricorrente il bonus "carta del docente" per le annualità indicate nel ricorso. La ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuto pagamento, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata nel giudizio di ottemperanza. Ha tuttavia condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso delle spese processuali, applicando il principio di soccombenza virtuale in relazione alla necessità di instaurare il giudizio per ottenere l'adempimento. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una decisione giurisdizionale passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta pienamente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento sopravvenuto da parte dell'amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio quando il ricorso si è reso necessario a ottenere l'esecuzione della decisione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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