Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena resa ai sensi dell'art.444 c.p.p. a seguito di opposizione a decreto penale: il ricorrente aveva chiesto la conversione della pena detentiva concordata nella misura dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992. Il Tribunale aveva rifiutato la conversione ritenendo che l'imputato non si fosse attivato nell'individuare un ente per lo svolgimento del lavoro sostitutivo e, nondimeno, aveva emesso sentenza ai sensi dell'art.444 c.p.p. anziché disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie. Il ricorrente denunciava violazione e erronea applicazione delle norme processuali (artt.444, 448 e connessi) e l'omesso recepimento dell'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per il profilo della "omessa correlazione tra richiesta e sentenza": il Tribunale non poteva applicare una sentenza ai sensi dell'art.444 c.p.p. in senso difforme rispetto all'accordo tra le parti; doveva invece disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie (art.464 c.p.p.). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata. In considerazione della data del fatto (6.8.2016) e dei termini di prescrizione applicabili (artt.157 e 160, comma 2 c.p.), il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art.444 cod.proc.pen.
Il giudice non può applicare la pena ai sensi dell'art.444 c.p.p. in modo difforme rispetto all'accordo raggiunto tra le parti; se non intende recepire l'accordo deve disporre la prosecuzione del giudizio secondo le forme ordinarie.
art.186 d.lgs. n.285/1992 (comma 9-bis; comma 2, lett. b; comma 2-sexies)
La conversione della pena detentiva in lavori di pubblica utilità per reati di guida (art.186) è regolata dal comma 9-bis; l'applicazione del beneficio non richiede che sia l'imputato a indicare l'ente esecutore: l'onere di attivazione grava sul giudice che intenda disporre il beneficio.
art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta: sono ammissibili solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o misura di sicurezza. Nel caso è stato ritenuto configurabile il vizio di omessa correlazione.
art.130, comma 1-bis, cod.proc.pen.
La procedura di correzione prevista dall'art.130, comma 1-bis, è applicabile solo per errori materiali tra l'accordo e la sentenza; non è utilizzabile per sanare omissioni di recepimento dell'accordo o vizi di correlazione tra richiesta e sentenza.
art.464 cod.proc.pen.
Se il giudice non intende recepire l'accordo sulle modalità di sostituzione della pena, doveva disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie (ad es. giudizio immediato) ai sensi dell'art.464 c.p.p.
art.129, comma 1, cod.proc.pen.
Utilizzato dalla Corte per motivare l'annullamento senza rinvio in presenza di estinzione del reato per prescrizione; consente l'annullamento quando venga meno l'interesse alla rinnovazione del processo.
art.157 e art.160, comma 2, cod.pen.
Norme sostanziali sulla prescrizione che, in considerazione del tempo intercorso dalla commissione della contravvenzione (6.8.2016), hanno determinato l'estinzione del reato per decorso dei termini massimi di prescrizione.
Legge 23.6.2017, n.103
Ha introdotto le modifiche procedurali citate (art.130 comma 1-bis e art.448 comma 2-bis c.p.p.) che restringono i rimedi e definiscono l'ambito di correzione degli errori tra accordo e sentenza.
Massime di principio
- Se il giudice ritiene non recepibile un accordo di conversione/pena concordata, non può emettere una sentenza ai sensi dell'art.444 c.p.p. in contrasto con l'accordo: deve o applicare l'accordo integralmente oppure disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie (es. art.464 c.p.p.).
- Per la conversione della pena detentiva in lavori di pubblica utilità (art.186 d.lgs. 285/1992, comma 9-bis) non è requisito che l'imputato indichi l'ente esecutore: l'onere di attivazione e concertazione può gravare sul giudice.
- In cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, i motivi sono tassativamente limitati dall'art.448, comma 2-bis c.p.p.; l'omessa correlazione tra richiesta e sentenza è però ragione ammissibile di ricorso.
- Gli errori materiali tra accordo e sentenza possono essere corretti con la procedura di cui all'art.130, comma 1-bis c.p.p.; non possono essere sanati con tale rimedio le omissioni di recepimento dell'accordo o i vizi di illegittimità sostanziale.
- In caso di annullamento della sentenza, verificare sempre i termini di prescrizione: se il reato è già estinto per prescrizione la Corte può annullare senza rinvio.
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