Cassazione Civile, Ordinanza n. 24958/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidati)
La controversia
La controversia nasce da un accordo sottoscritto il 23 settembre 2013 tra i candidati di una lista per spese di propaganda elettorale. Secondo i candidati non eletti, ciascuno di essi aveva contribuito con euro 10.000 e l'accordo prevedeva che i candidati eletti dovessero restituire il contributo ai non eletti. Poiché la candidata poi eletta non aveva restituito quanto richiesto, gli altri candidati agirono per ottenere la condanna al pagamento di euro 10.000 ciascuno, poi liquidati in euro 10.126,88. La candidata eletta resistette sostenendo, in cassazione, che l'accordo fosse nullo per violazione dei limiti di legge sulle spese elettorali e che non fosse provato il pagamento dei contributi da parte dei resistenti; denunciò inoltre motivazione apparente o omesso esame delle prove e errata applicazione dell'art. 1180 c.c. per l'asserito pagamento da parte di terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso che l'accordo violasse l'art. 3 della normativa provinciale richiamata, osservando che il limite previsto riguardava l'ipotesi di spesa riferita a un solo candidato, mentre qui le risorse erano destinate alla propaganda dell'intera lista e dei primi cinque candidati; ha anche rilevato l'inconferenza del richiamo alla legge n. 515/1993, riferita alle elezioni politiche. Quanto ai motivi su pagamento e prova, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito, che aveva valorizzato assegni e bonifico prodotti dagli originari attori e, soprattutto, aveva affermato in modo autonomo e decisivo che l'accordo non indicava le modalità di versamento né il destinatario delle contribuzioni. Poiché tale ratio decidendi non era stata specificamente censurata, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Indicato come base del procedimento introdotto in primo grado con ricorso sommario di cognizione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del primo motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma non è oggetto di specifica affermazione decisiva nella motivazione di rigetto.
art. 1418, n. 1 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'accordo per contrasto con norme imperative, ma la Corte ha escluso la violazione dedotta.
art. 1344 c.c.
Richiamato in relazione alla prospettata illiceità per frode alla legge; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo.
art. 3 L.P. Bolzano n. 5/13
Interpretato nel senso che il limite di spesa concerne l'ipotesi di spese elettorali sostenute a favore di un solo candidato, non quella di spese destinate all'intera lista.
legge 10 dicembre 1993, n. 515
Ritenuta inconferente perché relativa alle elezioni politiche e non alle elezioni amministrative provinciali oggetto della controversia.
art. 1180 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia estintiva del pagamento eseguito da terzi; la Corte non ha accolto la censura.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire specificamente la ratio decidendi autonoma e decisiva posta a fondamento della decisione impugnata; se tale ratio non è censurata, il motivo è inidoneo a scalfire la sentenza.
- Una clausola o un accordo relativo alle spese elettorali va interpretato in base al suo effettivo oggetto: un limite normativo previsto per la spesa riferita a un singolo candidato non si estende automaticamente a un finanziamento destinato alla propaganda dell'intera lista.
- Il richiamo a una disciplina elettorale specifica è inconferente quando la normativa invocata riguarda un diverso tipo di elezione rispetto a quella oggetto della lite.
- La contestazione in cassazione della valutazione delle prove è inammissibile o infondata se non si confronta con la motivazione autonoma e dirimente della sentenza di merito.
- Ai fini dell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il pagamento eseguito da un terzo può essere rilevante, ma resta decisivo ciò che risulta dal titolo contrattuale e dalle modalità di versamento pattuite o comunque desumibili dall'accordo.
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