Cassazione Penale, Sentenza n. 22832/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marono deduceva violazione di norme processuali e vizi di motivazione in relazione alla competenza territoriale, sostenendo che l'accordo per l'acquisto di stupefacenti si sarebbe perfezionato in Campania sulla base di intercettazioni; richiamava gli artt. 8, 21, 491 c.p.p. Cinquerrui proponeva due motivi: (1) carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90, evidenziando che la costante quantificazione di pagamenti pari a 500 euro sarebbe incompatibile con ingente quantità; (2) carenza di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche (tra cui la presunta consegna volontaria), e illegittimità del significativo scostamento dal minimo edittale non giustificato dalla sua partecipazione, nonché critica alla valutazione del dato ponderale per pena e aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Marono Vincenzo (condannandolo alle spese processuali) e dichiarato inammissibile il ricorso di Cinquerrui Giuseppe (condannandolo alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende). Sul merito la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito: la competenza territoriale era stata adeguatamente fondata sul principio secondo cui, nel delitto di stupefacenti, conta il luogo in cui si è realizzato l'accordo (anche se la consegna materiale avviene altrove) e, nel caso di contrattazione telefonica, il luogo in cui il proponente ha avuto contezza dell'accettazione; la Corte ha valorizzato altresì la destinazione della droga al mercato vittoriese, la notevole quantità e il fatto che un corrispondente era partito con un acconto di 5.000 euro. Quanto a Cinquerrui, la Corte ha ritenuto provata la partecipazione consapevole e importante nel traffico, giustificando l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità in base all'art. 59 c.p. (anche per ignoranza colposa) e ha qualificato generiche e non adeguatamente documentate le richieste di attenuanti e le critiche sulla quantificazione della pena; infine ha precisato che il medesimo elemento fattuale può essere considerato sotto profili diversi (pena e aggravante) senza violare il principio ne bis in idem.
Norme richiamate
art. 80, DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (aggravanti per stupefacenti)
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante relativa all'ingente quantità perché risultava la colpevolezza dell'agente rispetto alla circostanza ponderale; è sufficiente anche la prova di ignoranza per colpa ai sensi dell'art.59 c.p.
art. 59, comma secondo, Codice Penale
Richiamato per affermare che, ai fini dell'aggravante, è sufficiente che l'agente abbia agito con colpa circa la circostanza della quantità, ossia che l'ignoranza sia colposa.
artt. 8, 21, 491 Codice di Procedura Penale
Richiamati dal ricorrente in relazione alla competenza territoriale e ad aspetti processuali; la Corte ha ritenuto infondata la censura avendo i giudici di merito motivato correttamente la competenza.
Principio di competenza territoriale per stupefacenti (Sez. 3, Sent. n. 14233 del 05/02/2020 Rv. 279289-01)
Sentenza n. 14233/2020 Rv. 279289-01
La competenza appartiene al giudice del luogo dove si è perfezionato l'accordo tra acquirente e venditore; se la contrattazione è telefonica, rileva il luogo in cui il proponente ha avuto contezza dell'accettazione. La Corte di merito ha applicato questo principio per ritenere competente il foro siciliano.
Precedente su aggravante e ruolo del concorrente (Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022 Rv. 283209-01)
Richiamato per sostenere che somme ingenti e cautele nell'operazione possono giustificare l'aggravante anche per concorrenti che non siano materialmente corrieri.
Principio sulla utilizzazione multipla di un elemento ai fini della pena e dell'aggravante (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378)
Confermato che lo stesso elemento fattuale (es. il dato ponderale) può essere valutato sia per l'applicazione dell'aggravante sia per la determinazione della pena senza violare il principio ne bis in idem.
Giurisprudenza sui motivi generici inammissibili (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 Rv. 262700-01)
Usata per dichiarare inammissibile la doglianza di Cinquerrui sulle attenuanti quando proposta in forma generica e non adeguatamente motivata e documentata.
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione al potere di imporre il versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, utilizzata per la quantificazione di euro 3.000 a carico del ricorrente inammissibile.
Massime di principio
- In reati di stupefacenti la competenza territoriale si determina sul luogo del perfezionamento dell'accordo di compravendita; in caso di contrattazione telefonica conta il luogo in cui il proponente ha avuto contezza dell'accettazione.
- Per far propendere la Giustizia per la competenza del foro opposto occorre allegare e produrre in modo chiaro le intercettazioni o le prove che dimostrino il luogo dell'accordo; mere affermazioni non scalfiscono una motivazione logica e congrua dei giudici di merito.
- L'aggravante per ingente quantità (art. 80 DPR 309/90) può essere applicata anche al concorrente che non materiale trasporta la droga se risulta che egli ne aveva conoscenza o ne ignorava la quantità per colpa (art. 59 c.p.).
- Richieste di attenuanti generiche (es. consegna spontanea) devono essere specificamente illustrate e provate in fatto: la mera dichiarazione è normalmente neutra e può essere ritenuta inammissibile o irrilevante.
- La Corte di Cassazione non è luogo per una rivalutazione del merito: critiche che richiedono nuova valutazione della prova o del ruolo causale sono inammissibili se non viene dimostrata manifesta illogicità della motivazione impugnata.
- Il medesimo elemento di fatto può essere considerato sotto profili diversi (es. per l'aggravante e per la determinazione della pena) senza violare il principio ne bis in idem, purché la valutazione sia motivata.
- Per contestare efficacemente decisioni sui profili sanzionatori è utile documentare in modo puntuale il proprio ruolo concreto, la rilevanza causale e la proporzionalità rispetto ai parametri edittali, allegando elementi fattuali e conversazioni intercettate rilevanti e complete.
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