Sentenza n. 434/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 26.11.2024, pubblicata sul BURT n. 6, parte seconda, del 5.02.2025, avente ad oggetto “Nuovo Piano Operativo Comunale e contestuale limitata variante al vigente Piano Strutturale. Approvazione ai sensi dell’art.19 della LR n. 65/2014, conclusione procedimento VAS ai sensi della LR n. 10/2010 e contestuale rettifica di errori materiali ai sensi dell’art. 21 della LR n.65/2014”, nella parte in cui appone il vincolo preordinato all’esproprio sull’area di proprietà di Roseto S.r.l. sita in Forte dei Marmi, identificata al catasto fabbricati foglio 12, mappale 116, e nella parte in cui non riconosce le volumetrie esistenti e il diritto alla loro ricostruzione; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, in particolare, la comunicazione del Comune di Forte dei Marmi prot. 18647 del 14.05.2025, di rigetto delle osservazioni presentate dalla proprietà; e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roseto S.r.l. il 22.10.2025 - della deliberazione della Giunta comunale n. 212 del 17.07.2025, comunicata alla ricorrente il 18.07.2025 e pubblicata sull’albo pretorio online in data 5.08.2025, avente ad oggetto “Realizzazione di una piazza pubblica presso la chiesa di Sant’Ermete – perizia 12/2025. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed imposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli art. 13 e 17 del Dpr 327/2001”, in relazione all’area di proprietà di Roseto S.r.l. sita in Forte dei Marmi, identificata al catasto fabbricati foglio 12, mappale 116; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare del “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica” e di tutti gli allegati connessi tra cui il “Piano Particellare” e la relativa tabella descrittiva, che fanno propria la relazione di stima di cui all’accordo di collaborazione prot. n. 6679 del 19.01.2024 con l’Agenzia delle entrate, per la “Stima per la determinazione del valore venale di un fabbricato a destinazione residenziale e commerciale, attualmente inutilizzato, corredato da terreno scoperto, il tutto ubicato in Forte dei Marmi, via Duca d’Aosta”, presentata con nota prot. 19816 del 15.05.2024; e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roseto S.r.l. il 23.10.2025 - del decreto di esproprio n. 1503 del 15.10.2025, emesso ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 327/2001 dal II Settore tecnico del Comune di Forte dei Marmi e notificato a mezzo pec in pari data alla ricorrente; - della comunicazione a mezzo pec di notifica del decreto di esproprio e di avviso dell’immissione in possesso per il giorno 28.10.2025 presso le aree di proprietà di Roseto di cui alla nota prot. 39329 del 15.10.2025; - della comunicazione a mezzo pec alla proprietà dell’indennità di espropriazione offerta, di cui alla nota prot. 39332 del 15.10.2025; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di pianificazione urbanistica e successivi atti espropriativi relativi all’area destinata alla realizzazione di una piazza pubblica, inclusi la dichiarazione di pubblica utilità, l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e il decreto di esproprio urgente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del nuovo piano operativo comunale e della variante al piano strutturale, nella parte in cui l’area di sua proprietà veniva assoggettata a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di una piazza pubblica adiacente alla chiesa di Sant’Ermete e nella parte in cui non venivano riconosciute le volumetrie dei fabbricati demoliti né il diritto alla loro ricostruzione. Ha dedotto: violazione dell’art. 42 Cost., dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, nonché difetto dei presupposti e della motivazione, per l’omessa considerazione dei fabbricati demoliti; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per mancato contemperamento tra interesse pubblico e proprietà privata, omessa valutazione di alternative meno lesive, carenza istruttoria ed erronea rappresentazione dell’area; violazione dell’obbligo di motivazione in relazione al rigetto della proposta di compensazione urbanistica mediante cessione dell’area e attribuzione di volumetrie su altro lotto. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, dichiarazione di pubblica utilità e imposizione del vincolo, contestando nuovamente la mancata considerazione delle volumetrie e delle alternative localizzative, nonché il decreto di esproprio adottato ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 327/2001, deducendo l’insussistenza dell’urgenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la considerazione, negli atti di piano, dell’attuale consistenza del lotto, costituito da un edificio ancora esistente e da fabbricati demoliti molti anni prima. La demolizione dei due fabbricati era stata abusiva, le relative sanzioni erano state confermate con sentenza definitiva e l’istanza di accertamento di conformità era stata respinta senza impugnazione. Inoltre, mancavano sia elementi sufficienti per ricostruire consistenza e caratteristiche degli edifici demoliti sia la continuità temporale tra demolizione e ricostruzione, necessaria per qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. La questione della quantificazione dell’indennità espropriativa resta devoluta al giudice ordinario, ma ciò non impediva al TAR di valutare la legittimità degli atti urbanistici nella parte relativa alla consistenza dell’area e alle potenzialità edificatorie. Il giudice ha poi ritenuto adeguatamente motivate le ragioni pubbliche della localizzazione: recupero di uno spazio degradato, realizzazione di una piazza presso il principale luogo di culto comunale, miglioramento della visibilità del sagrato, gestione dell’affollamento e riduzione dei pericoli per i fedeli. La scelta localizzativa, espressione di discrezionalità tecnica, non presentava illogicità manifesta, travisamento o contraddittorietà; non era necessario un esame puntuale e comparativo di ogni alternativa privata, anche perché l’opera era razionalmente correlata alla specifica area. È stato ritenuto legittimo anche il rigetto della proposta di compensazione urbanistica: il Comune non aveva alcun obbligo di aderire all’accordo proposto dal privato e aveva espresso, sia pure sinteticamente, la preferenza per la realizzazione autonoma dell’opera. Quanto al decreto di esproprio urgente, il TAR ha ritenuto adeguatamente comprovato il pericolo per la pubblica incolumità derivante dal grave degrado dell’edificio, documentato da sopralluoghi e relazioni tecniche riguardanti infiltrazioni, marcescenza delle strutture lignee, cedimenti e rischio di crolli. Tale motivazione era sufficiente a giustificare il ricorso all’art. 22 d.P.R. 327/2001, rendendo superfluo l’esame dell’ulteriore motivazione relativa alla necessità di rispettare la programmazione e il finanziamento delle opere pubbliche. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 380/2001
«interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente»
La ricostruzione di edifici demoliti può rientrare nella ristrutturazione edilizia solo se è possibile accertarne la preesistente consistenza; inoltre, la demo-ricostruzione richiede continuità tra demolizione e ricostruzione. In mancanza di tale continuità, sono opponibili le successive previsioni urbanistiche che impediscano nuove costruzioni o nuovi volumi.
art. 3 l. 241/1990
Gli atti di pianificazione e gli atti espropriativi risultano adeguatamente motivati quando espongono lo stato dei luoghi, le finalità pubbliche dell’opera e le ragioni della scelta localizzativa, senza necessità di una comparazione analitica con ogni alternativa prospettata dal privato.
art. 22 d.P.R. 327/2001
«Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione»
La procedura di determinazione urgente dell’indennità può essere utilizzata quando l’urgenza dell’avvio dei lavori sia accertata in concreto. Il pericolo per la pubblica incolumità derivante dal grave degrado dell’immobile costituisce ragione sufficiente.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Le controversie relative alla determinazione dell’indennità di espropriazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ferma la giurisdizione amministrativa sulla legittimità degli atti urbanistici ed espropriativi.
art. 53, comma 2, d.P.R. 327/2001
Le questioni concernenti la quantificazione dell’indennità espropriativa sono devolute al giudice ordinario.
art. 101 l.r. Toscana n. 65/2014
La compensazione urbanistica mediante accordo con il privato costituisce uno strumento rimesso alla valutazione discrezionale dell’amministrazione; il privato non vanta un diritto o un’aspettativa qualificata alla sua attivazione.
art. 42 Cost.
La tutela della proprietà privata non impedisce l’imposizione del vincolo espropriativo e l’espropriazione quando siano adeguatamente motivate la finalità pubblica e la scelta dell’area secondo la disciplina applicabile.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
La misura ablativa deve essere sorretta da una finalità pubblica e da una motivazione adeguata; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione della tutela convenzionale della proprietà.
Massime di principio
- La qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione richiede non solo la possibilità di accertare la preesistente consistenza dell’edificio, ma anche continuità temporale e funzionale tra demolizione e ricostruzione; in mancanza, le successive previsioni urbanistiche che impediscano nuove costruzioni o nuovi volumi sono opponibili al proprietario.
- Quando un’area è destinata all’acquisizione pubblica per la realizzazione di un’opera, gli strumenti urbanistici possono legittimamente considerare l’attuale consistenza del lotto e non volumetrie riferite a fabbricati demoliti abusivamente, privi di consistenza adeguatamente documentata e mai ricostruiti.
- La scelta localizzativa di un’opera pubblica costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà; l’amministrazione non è tenuta a dimostrare analiticamente la preferenza rispetto a ogni alternativa prospettata dal privato quando l’opera sia razionalmente correlata a una specifica area.
- La pubblica amministrazione non è obbligata ad accogliere una proposta privata di compensazione urbanistica; la decisione di ricorrere a tale strumento appartiene alla discrezionalità amministrativa e non attribuisce al privato un diritto o un’aspettativa qualificata alla compensazione.
- Ai fini dell’adozione del decreto di esproprio con determinazione urgente dell’indennità, l’urgenza prevista dall’art. 22, comma 1, d.P.R. 327/2001 può essere dimostrata in concreto mediante documentazione tecnica attestante il grave degrado dell’immobile e il pericolo per la pubblica incolumità; una motivazione sufficiente rende superfluo l’esame di ulteriori motivi autonomi.
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