Sentenza del 23/11/2017 n. 1687 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
T.F.M. - Redditi soggetti atassazione separata - Emolumenti di fine rapporto e simili. (Art. 17 TUIR)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta lo svolgimento del giudizio né il dispositivo della sentenza, quindi non è possibile indicare formalmente se il ricorso sia stato accolto o respinto. È tuttavia enunciato il principio secondo cui le parti possono determinare contrattualmente l'esistenza e l'importo del T.F.M., fermo restando il rispetto delle regole fiscali applicabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il trattamento di fine mandato (T.F.M.) riconosciuto agli amministratori e la sua qualificazione fiscale tra i redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del TUIR. Il principio affermato è che, diversamente dal trattamento di fine rapporto (T.F.R.) dei lavoratori dipendenti, il T.F.M. non è disciplinato in modo specifico e vincolante dalla normativa civilistica. La sua previsione e la relativa entità sono quindi rimesse alla libera autonomia contrattuale delle parti.
Norme richiamate
Art. 17 del TUIR
Redditi soggetti a tassazione separata
Gli emolumenti di fine rapporto e assimilati, incluso il T.F.M. quando ne ricorrono i presupposti, possono essere assoggettati a tassazione separata secondo la disciplina fiscale prevista dalla norma.
Normativa civilistica sul trattamento di fine rapporto
Non specificamente indicata nel testo
La disciplina civilistica vincolante prevista per il T.F.R. dei lavoratori dipendenti non si applica automaticamente al T.F.M. degli amministratori; quest'ultimo è rimesso all'autonomia contrattuale.
Massime di principio
- Il T.F.M. degli amministratori deve essere previsto in modo chiaro nell'atto di nomina, nello statuto o in un accordo contrattuale, poiché non deriva automaticamente dalla disciplina del T.F.R.
- Le parti hanno ampia libertà nel determinare l'importo del T.F.M., purché la previsione sia formalizzata e coerente con le regole civilistiche, fiscali e societarie applicabili.
- La tassazione separata non dipende soltanto dalla denominazione attribuita all'emolumento, ma dalla sua effettiva natura e dalla corretta previsione del diritto al T.F.M.
- Il testo fornito non contiene elementi sufficienti per identificare ricorrente, resistente o l'esito processuale; tali dati non possono essere ricavati dal solo principio enunciato.
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