Sentenza del 08/06/2017 n. 918 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito imponibile - Detrazioni per oneri - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato le cartelle di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto le detrazioni fiscali relative agli anni 2008 e 2009. Il principale motivo riguardava l'invio tardivo della comunicazione preventiva di inizio lavori prevista dall'art. 1 del D.M. 18 febbraio 1998 n. 41. I contribuenti sostenevano che il successivo D.L. n. 70 del 2011, avendo abolito tale obbligo per gli anni successivi, dovesse applicarsi retroattivamente in quanto norma più favorevole. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che dovesse applicarsi la normativa vigente al momento dei lavori e della richiesta della detrazione, secondo il principio del tempus regit actum. Inoltre, l'Ufficio contestava anche la spettanza della detrazione per mobili ed elettrodomestici e rilevava ulteriori irregolarità relative alla documentazione e ai bonifici.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due giudizi e ha riformato integralmente le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale, che avevano accolto i ricorsi dei contribuenti. Ha stabilito che, per i lavori eseguiti nel 2008, era obbligatorio inviare la comunicazione di inizio lavori prima dell'avvio degli interventi e che l'invio successivo comportava il mancato riconoscimento della detrazione. L'abolizione dell'obbligo disposta dal D.L. n. 70 del 2011 non poteva avere efficacia retroattiva in assenza di una specifica disciplina transitoria. Il richiamo al favor rei è stato ritenuto irrilevante, perché applicabile alle sanzioni e non ai requisiti sostanziali o formali per ottenere un'agevolazione fiscale. I ricorsi dei contribuenti sono stati quindi respinti e le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, vista la particolarità della controversia e l'assenza di comportamenti fraudolenti.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 1, comma 3
Costituiva la base normativa dell'agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e prevedeva l'adempimento della comunicazione preventiva di inizio lavori secondo le modalità stabilite dalla normativa attuativa.
Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41, art. 1, comma 1
I soggetti che ... intendono avvalersi della detrazione ... sono tenuti a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori ... comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori.
La comunicazione preventiva di inizio lavori era un requisito obbligatorio per usufruire della detrazione relativa alle spese di ristrutturazione.
Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998 n. 41, art. 4
La detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2.
L'omessa o tardiva comunicazione preventiva determinava la decadenza dal beneficio fiscale, non trattandosi di una semplice irregolarità sanzionabile autonomamente.
Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70
Ha eliminato, con efficacia per il futuro, l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara. Secondo la sentenza, la modifica non si applica retroattivamente ai lavori eseguiti quando l'obbligo era ancora vigente.
Principio tempus regit actum
Le condizioni per ottenere una detrazione fiscale devono essere valutate sulla base della normativa vigente al momento in cui si compie l'atto rilevante, come l'avvio dei lavori e la richiesta dell'agevolazione.
Principio del favor rei
È stato ritenuto non applicabile, poiché opera in materia sanzionatoria e non consente di rendere retroattivamente inefficaci i requisiti previsti per l'accesso a un'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- Per beneficiare di un'agevolazione fiscale occorre rispettare gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente al momento dell'operazione o dell'avvio dei lavori.
- L'eliminazione successiva di un obbligo formale non rende automaticamente valido, retroattivamente, un comportamento che era irregolare quando è stato compiuto.
- Il principio del favor rei riguarda normalmente le sanzioni e non comporta, di per sé, la conservazione o il riconoscimento di un beneficio fiscale privo dei requisiti richiesti.
- Quando una formalità è espressamente prevista come condizione per il riconoscimento della detrazione, la sua omissione o tardività può comportare la perdita integrale dell'agevolazione.
- Una disciplina successiva può applicarsi a situazioni pregresse solo se contiene una specifica disposizione transitoria o retroattiva; in mancanza, prevale la normativa vigente al momento dei fatti.
- In caso di modifiche normative, è necessario distinguere tra norme sulle sanzioni, che possono talvolta beneficiare di regole più favorevoli, e norme che definiscono i requisiti sostanziali o procedurali per ottenere un'agevolazione.
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