Sentenza n. 1739/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento allegato alla nota pec del 25.1.2026 di diniego di accesso agli atti di cui all’istanza inoltrata dalla società ricorrente il 19.12.2025; - ove e per quanto possa occorrere, della nota del 25.1.2026, con la quale è stato trasmesso il diniego, nonché per la declaratoria del diritto della società ricorrente a conseguire tutti gli atti di cui alla predetta istanza e la condanna all’esibizione integrale della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale agli atti istruttori relativi alla certificazione di qualità rilasciata a un’impresa concorrente
Esito
Favorevole al resistente (società certificatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, operante nella produzione di contenitori di plastica e partecipante a gare per pubbliche forniture, chiedeva a una società privata di certificazione, ai sensi della l. 241/1990, copia di tutti gli atti istruttori utilizzati per rilasciare una certificazione di qualità a favore di un’impresa concorrente. Il diniego veniva impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., con domanda di declaratoria del diritto all’ostensione e di condanna all’esibizione. La società certificatrice e l’impresa controinteressata eccepivano, anzitutto, l’inapplicabilità della disciplina dell’accesso documentale, sostenendo che la certificatrice è un soggetto privato operante esclusivamente su base negoziale e non esercita poteri amministrativi né svolge attività di pubblico interesse. Eccepivano inoltre il difetto di un interesse diretto, concreto e attuale della richiedente. La ricorrente sosteneva di avere partecipato a una gara pubblica nella quale l’impresa titolare della certificazione si era classificata prima e invocava l’accesso difensivo, affermando che la documentazione fosse necessaria alla tutela dei propri interessi giuridici. Il TAR ha ritenuto assorbente e meritevole di accoglimento l’eccezione relativa alla mancanza della prova dell’interesse qualificato e dell’indispensabilità dell’accesso. La mera partecipazione alla gara, senza la proposizione di un ricorso contro l’aggiudicazione e senza l’allegazione di specifici vizi della certificazione, è stata ritenuta insufficiente. Il Collegio ha inoltre rilevato che il termine per impugnare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 120 c.p.a. era ormai scaduto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso applicando la ragione più liquida, senza decidere in modo necessario la questione preliminare relativa all’applicabilità della disciplina dell’accesso documentale a una società privata certificatrice. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, né la necessità o indispensabilità dell’ostensione per la difesa di propri interessi giuridici. La prova della partecipazione alla medesima gara e della collocazione dell’impresa controinteressata al primo posto non è stata considerata sufficiente, in assenza di un ricorso contro l’aggiudicazione e di specifiche contestazioni riguardanti la certificazione. Il ricorso è stato qualificato come manifestamente infondato e meramente emulativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
La richiesta di accesso documentale richiede la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale; la mera partecipazione a una gara non dimostra, da sola, un interesse qualificato all’ostensione degli atti relativi alla certificazione di un concorrente.
art. 22, comma 1, lett. d) ed e), l. 241/1990
attività di pubblico interesse
La ricorrente ha invocato l’applicazione della disciplina dell’accesso ai soggetti privati esercenti attività di pubblico interesse; la questione non è stata definita, poiché il ricorso è stato respinto per carenza dell’interesse all’accesso.
art. 23 l. 241/1990
La sua applicabilità alla società privata certificatrice è stata contestata dalle parti, ma il TAR non ha deciso la questione, ritenendo assorbente il difetto di interesse qualificato.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso ai documenti amministrativi deve essere comunque garantito ai richiedenti per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L’accesso difensivo presuppone la prova della indispensabilità della documentazione per la cura o difesa di interessi giuridici; tale prova non può essere sostituita dalla mera partecipazione a una gara o da allegazioni generiche.
art. 35, ultimo comma, d.lgs. 36/2023
Il TAR richiama la disciplina speciale dell’accesso difensivo negli appalti pubblici, rilevando che anche in tale ambito occorre dimostrare l’indispensabilità dell’ostensione.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso contro il diniego di accesso è stato proposto mediante il rito previsto per le controversie in materia di accesso.
art. 120 c.p.a.
Il termine per impugnare l’aggiudicazione della gara richiamata dalla ricorrente era già scaduto; tale circostanza ha ulteriormente escluso la dimostrazione di una concreta esigenza difensiva attuale.
Massime di principio
- L’accesso difensivo richiede la prova concreta dell’indispensabilità dei documenti richiesti per la cura o la difesa di una situazione giuridica; la mera partecipazione a una gara pubblica e il mancato conseguimento dell’aggiudicazione non sono sufficienti.
- La richiesta di accesso agli atti relativi alla certificazione posseduta da un concorrente deve essere accompagnata dall’indicazione di specifici profili di illegittimità o di contestazione e del concreto collegamento tra i documenti richiesti e la tutela giudiziale invocata.
- Quando il termine per impugnare l’aggiudicazione è ormai scaduto e non è stato proposto ricorso contenente contestazioni sulla certificazione del concorrente, non è dimostrata un’esigenza difensiva attuale idonea a fondare l’accesso.
- Il giudice può definire una controversia in materia di accesso sulla base della ragione più liquida, accogliendo l’eccezione relativa alla carenza dell’interesse qualificato senza decidere ulteriori questioni, come l’assoggettabilità di un soggetto privato alla disciplina dell’accesso documentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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