Ordinanza n. 188/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo del 27.11.2025, notificato in data 28.11.2025, n. C196143, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni 30 del certificato di abilitazione per l’esercizio di pirotecnico rilasciato in favore di -OMISSIS- nonchè la sospensione per giorni 180 della licenza prefettizia n. -OMISSIS- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti: del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo n. -OMISSIS-, notificato in pari data, che in sede di rivalutazione del provvedimento sanzionatorio n. -OMISSIS-ha rigettato la richiesta di riesame;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di sospensione per 30 giorni del certificato di abilitazione all’esercizio di pirotecnico e per 180 giorni della licenza prefettizia, nonché successivo diniego di riesame
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio che aveva disposto la sospensione temporanea del certificato di abilitazione per l’esercizio di pirotecnico e della licenza prefettizia. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto con cui la Prefettura, in sede di rivalutazione, ha respinto la richiesta di riesame, deducendo vizi del diniego e valorizzando la sopravvenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico per la tenuità del fatto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo dirimente l’assenza del fumus boni iuris. Il diniego di riesame non presenta, allo stato della cognizione cautelare, i vizi dedotti: l’amministrazione poteva motivare sulla base dell’autonomia delle valutazioni amministrative rispetto a quelle penali. La Prefettura ha dimostrato di avere esaminato la sopravvenienza comunicata dal ricorrente e ha spiegato in modo esaustivo perché la richiesta di revisione non potesse essere accolta, ritenendo che la tenuità del fatto posta a fondamento della richiesta di archiviazione penale costituisse conferma dell’integrazione della condotta. Non è stata ravvisata la necessità di procedere a una distinta valutazione cautelare del periculum, essendo già decisiva l’assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la domanda è stata respinta per assenza di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dell’anonimato e dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare, l’assenza di fumus boni iuris è sufficiente a respingere l’istanza cautelare, senza necessità di riconoscere anche la sussistenza o l’insussistenza del periculum in mora.
- Le valutazioni amministrative concernenti i presupposti per la sospensione di un’abilitazione o di una licenza prefettizia conservano autonomia rispetto alle valutazioni compiute in sede penale e non sono automaticamente superate dall’archiviazione del procedimento penale.
- L’amministrazione, investita di una richiesta di riesame fondata su una sopravvenienza penale, assolve l’obbligo motivazionale quando dimostra di aver esaminato tale sopravvenienza e spiega le ragioni per cui essa non giustifica la revisione del provvedimento, anche valorizzando la tenuità del fatto quale conferma dell’integrazione della condotta rilevante sul piano amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 207/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 208/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 209/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 210/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 665/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 mar 2026Ordinanza n. 675/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →