Sentenza n. 1815/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 22 luglio 2026 di pubblicazione della graduatoria provinciale delle supplenze per la classe di concorso AM30, prima fascia, provincia di Cosenza, nella parte in cui non ha riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto per quattro anni presso una scuola primaria paritaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto nella parte in cui, attribuendogli il punteggio utile alla collocazione nella graduatoria provinciale delle supplenze, non ha valutato i quattro anni di servizio pre-ruolo prestati presso una scuola primaria paritaria. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La controversia riguarda l’attribuzione del punteggio e la gestione della graduatoria, ossia un atto che incide direttamente sulla posizione individuale del docente e sul suo diritto al corretto collocamento, non un atto di macro-organizzazione né una procedura concorsuale per l’assunzione. Sono fatti salvi gli effetti della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
Salvi gli effetti di cui all’art. 11 co. 2 c.p.a., nei termini previsti dalla legge.
La declinatoria di giurisdizione lascia salvi gli effetti della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti.
art. 462, comma 6, d.lgs. 297/1994
l’ordinanza in questione, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alle procedure di mobilità - che non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l’assunzione, né equiparate all’ipotesi di passaggio da un’area funzionale ad altra - come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il "petitum" sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell’interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria medesima
Il TAR richiama il criterio secondo cui controversie su regole di dettaglio e atti di gestione delle graduatorie del personale scolastico, che incidono direttamente sulla posizione individuale, appartengono alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa.
Massime di principio
- Le controversie sull’attribuzione del punteggio e sulla collocazione individuale del personale scolastico in una graduatoria, quando riguardano atti di gestione della graduatoria e non atti di macro-organizzazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La gestione di graduatorie o di procedure di mobilità del personale scolastico non costituisce, di per sé, una procedura concorsuale per l’assunzione né un atto di macro-organizzazione; la giurisdizione amministrativa non sussiste quando il petitum sostanziale investe direttamente il diritto del dipendente al corretto collocamento in graduatoria.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, restano salvi gli effetti processuali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione secondo l’art. 11, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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