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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6544/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131bis c.p. (particolare tenuità del fatto). Il difensore ha dedotto che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.156/2020, l'art. 131bis è applicabile anche alle ipotesi di "ricettazione lieve" contemplate dal comma 2 dell'art. 648 c.p., e che nel caso concreto sussisterebbero i presupposti soggettivi e oggettivi della causa di non punibilità (autore in sostanza incensurato al momento del fatto salvo un precedente non attinente, valore modesto del bene e modalità della condotta tali da configurare grado di offensività minimo). Si è discusso inoltre sulla ammissibilità del motivo in cassazione non avendo la questione avuto rilievo in sede di appello, posto che la pronuncia costituzionale è intervenuta dopo la deliberazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto alla censura relativa all'omessa valutazione dell'art. 131bis c.p. Ha affermato che, quando una pronuncia della Corte Costituzionale sopravviene dopo la decisione di merito e rende applicabile una causa di non punibilità prima non prospettabile, la relativa questione può essere sollevata in cassazione. Per tali ragioni la sentenza della Corte d'appello è stata annullata limitatamente all'omessa valutazione della causa di non punibilità e il procedimento è stato rinviato alla Corte d'Appello di Perugia per la verifica, in fatto e in diritto, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131bis (valutazione che richiede accertamenti di merito). Non è stata disposta una pronuncia di non punibilità immediata da parte della Cassazione, ma solo il rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen., comma 2 (ricettazione)

    La condotta è stata qualificata come ricettazione nella ipotesi prevista dal comma 2; si tratta della forma per la quale la Corte Costituzionale ha reso possibile l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis a seguito della sentenza n.156/2020

  • art. 131bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La norma, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.156/2020, può trovare applicazione anche nei casi di reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, e il giudice di merito deve valutare l'esistenza dei presupposti per la sua applicazione; la Cassazione ha ritenuto che l'omessa valutazione di tale causa legittima l'annullamento con rinvio

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Principio per cui il giudice deve rilevare d'ufficio le cause di estinzione del reato o della punibilità; la questione è stata evocata nel dibattito sul potere/dovere del giudice di merito di valutare d'ufficio l'art. 131bis, ma la Corte ha comunque ammesso la doglianza in cassazione data la sopravvenienza della decisione costituzionale

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal difensore per sostenere la possibilità per la Corte di legittimità di conoscere questioni nuove rese prospettabili da fatti sopravvenuti o da intervenute modifiche normative/giurisprudenziali; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo per la sopravvenuta sentenza costituzionale

  • Sentenza Corte Costituzionale n.156/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131bis nella parte in cui non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità ai reati privi di un minimo edittale di pena detentiva; tale pronuncia ha reso applicabile l'art. 131bis anche alla "ricettazione lieve" e ha costituito motivo sopravvenuto che ha reso ammissibile la doglianza in cassazione

  • Giurisprudenza della Cassazione (esempi: Sez. 2, sent. n.35033/12.11.2020 Stolarz Beata e altri precedenti citati)

    Orientamenti della Corte di legittimità secondo i quali, se una decisione costituzionale o una norma sopravviene dopo la deliberazione del giudice d'appello, la relativa questione può essere sollevata in cassazione e valutata, con possibile annullamento e rinvio se la verifica richiede accertamenti di merito

Massime di principio

  • Se una pronuncia della Corte Costituzionale o una modifica normativa sopravviene rispetto alla pronuncia di merito e rende applicabile una causa di non punibilità prima non prospettabile, la questione può essere sollevata in cassazione anche se non era stata dedotta nei gradi precedenti
  • La causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. può essere applicata anche alle ipotesi di reato prive di minimo edittale se il giudice costituzionale o la modifica normativa lo hanno reso possibile; tuttavia l'accertamento dei presupposti richiede valutazioni di merito (stato personale dell'imputato, valore del bene, modalità della condotta, offensività concreta) e di norma comporta il rinvio al giudice di merito
  • Il fatto che la pena inflitta sia minima nel novero edittale non esclude automaticamente la causa di non punibilità: la valutazione si fonda su specifici elementi oggettivi e soggettivi e sul grado di offensività del fatto
  • Sebbene vi sia un principio generale di rilevazione d'ufficio delle cause di non punibilità, la giurisprudenza può limitare la rilevabilità d'ufficio in sede di appello; quando la questione è resa prospettabile solo in seguito, la Cassazione può comunque esaminarla
  • In casi simili, il risultato probabile è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di compiere gli accertamenti necessari: non è scontata una pronuncia di non punibilità da parte della Cassazione senza istruttoria di merito

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