Sentenza n. 92/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo porto fucile uso sportivo notificato il 22.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo, notificato il 22 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente titolo di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo fondato sul suo deferimento all'autorità giudiziaria per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché sul successivo rinvio a giudizio e sulla definizione del procedimento penale per prescrizione. Ha dedotto: difetto di istruttoria e di motivazione, per l'assenza di un legame logico-giuridico tra i fatti contestati e l'uso delle armi, per il generico richiamo al procedimento denominato «Mafia Capitale», per l'omessa valutazione complessiva della personalità e per la risalenza dei fatti; violazione della proporzionalità e abnormità del diniego, assumendo che l'uso sportivo dell'arma sarebbe costituzionalmente tutelato; violazione dell'uguaglianza, poiché non vi sarebbe stata una condanna per reati automaticamente ostativi; contraddittorietà dell'azione amministrativa rispetto al precedente rilascio di titoli di polizia; irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa in funzione meramente difensiva. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che il rilascio e il rinnovo dei titoli di polizia in materia di armi presuppongono l'affidabilità del richiedente e che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità prognostica e cautelare, non essendo necessario un abuso effettivo delle armi né una condanna penale definitiva; possono essere valutati anche fatti non penalmente rilevanti e il fatto storico può essere considerato indipendentemente dall'esito del procedimento penale o dalla prescrizione. Tuttavia, quando i reati non sono connessi all'uso delle armi e non evidenziano di per sé una personalità violenta, aggressiva, impulsiva o priva di autocontrollo, l'Amministrazione deve indicare le specifiche circostanze che rendono quei fatti sintomatici di inaffidabilità nell'uso e nella custodia delle armi. Nel caso concreto il provvedimento non aveva esplicitato tale collegamento e aveva trasformato la possibilità di valutare il fatto storico in un automatismo ostativo, senza ricostruire l'iter logico del giudizio prognostico negativo né considerare adeguatamente gli ulteriori elementi personali e fattuali. Sono stati quindi accolti i motivi primo, terzo, quarto e quinto; il secondo è stato respinto, poiché l'art. 33, comma 7, Cost. non attribuisce un diritto assoluto al porto d'armi per uso sportivo, ma tutela un interesse da bilanciare con la sicurezza pubblica e privata. Spese compensate, con rimborso del contributo unificato al ricorrente ove versato.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
La disposizione consente di adottare misure ostative in materia di armi sulla base di una valutazione prognostica di inaffidabilità, ma non introduce un automatismo per qualsiasi fatto penalmente rilevante; la motivazione deve spiegare la concreta significatività del fatto rispetto all'uso e alla custodia delle armi.
art. 33, comma 7, Cost.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme
La tutela costituzionale dell'attività sportiva non configura un diritto assoluto a ottenere il porto d'armi per uso sportivo, poiché l'interesse sportivo deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza connesse al controllo delle armi.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo di un titolo di polizia relativo alle armi può fondarsi su una valutazione prognostica di inaffidabilità e non richiede la prova di un precedente abuso o uso illecito dell'arma.
- L'Amministrazione può valutare il fatto storico posto a fondamento del procedimento anche se il relativo reato è stato dichiarato prescritto o il procedimento penale è stato altrimenti definito senza una condanna; tuttavia, tale possibilità non trasforma il fatto in una causa automaticamente ostativa.
- Quando il fatto penalmente rilevante non presenta una diretta connessione con l'uso delle armi e non denota di per sé violenza, aggressività, impulsività o incapacità di autocontrollo, il diniego deve indicare le specifiche circostanze che rendono quel fatto sintomatico di inaffidabilità nella detenzione, nell'uso o nella custodia delle armi.
- La motivazione del diniego è illegittima se confonde la possibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza di valutare discrezionalmente un fatto con l'obbligo automatico di respingere la domanda, senza esplicitare l'iter logico del giudizio prognostico negativo e senza considerare il complesso degli elementi rilevanti.
- L'attività sportiva beneficia della tutela dell'art. 33, comma 7, Cost., ma tale tutela non comporta un diritto costituzionale assoluto al rilascio del porto d'armi per uso sportivo, dovendo essere bilanciata con la tutela della sicurezza pubblica e privata.
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