Cassazione Penale, Ordinanza n. 32348/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento mediante patteggiamento per due contestazioni relative all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, entrambe riqualificate nella fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma, con applicazione della pena finale di sei mesi di reclusione e 1.500 euro di multa, determinata previo aumento per la continuazione e con la riduzione prevista per il rito. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe omesso, o comunque non adeguatamente motivato, la verifica preliminare dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità, verifica che precede il controllo sulla legittimità dell'accordo e non è rimessa alla disponibilità delle parti. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena è ammesso esclusivamente per motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sebbene formalmente prospettata come violazione di legge, la doglianza riguardava in sostanza un vizio della motivazione circa l'insussistenza dei presupposti dell'art. 129 c.p.p., motivo non compreso nell'elenco tassativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché il vizio motivazionale dedotto non rientra tra i motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti, applicata ai fatti contestati e poi riqualificata nella fattispecie di lieve entità.
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Fattispecie di lieve entità nella quale sono state riqualificate entrambe le contestazioni.
art. 81 c.p.
Base normativa dell'aumento di pena applicato per la continuazione.
art. 444 c.p.p.
Disciplina del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Dopo la riforma del 2017, limita tassativamente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento alle categorie di motivi espressamente indicate.
art. 129 c.p.p.
Impone la verifica dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità anche nel procedimento di patteggiamento; tuttavia, secondo la decisione, la denuncia del solo vizio motivazionale relativo a tale verifica non è ricorribile dopo la novella dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio della motivazione; la Corte ha riqualificato sostanzialmente la doglianza come vizio motivazionale non ammesso nel ricorso contro il patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità nei casi previsti.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
art. 1, comma 62, legge n. 103/2017
Disposizione introduttiva della disciplina che ha ristretto i motivi di ricorso contro le sentenze di patteggiamento.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dalla norma: vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La qualificazione formale del motivo non è decisiva: se una doglianza prospettata come violazione di legge riguarda sostanzialmente l'adeguatezza o l'omissione della motivazione del giudice, essa integra un vizio motivazionale e non è proponibile contro la sentenza di patteggiamento quando non rientra nelle categorie tassative dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Nel procedimento di patteggiamento il giudice deve verificare preliminarmente l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; tuttavia, la censura relativa al solo difetto di motivazione su tale verifica non è autonomamente deducibile in cassazione al di fuori dei motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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