Cassazione Civile, Ordinanza n. 01594/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da due contratti di lavoro subordinato a termine intercorsi tra un lavoratore e una fondazione, il primo decorrente dal 1 febbraio 2006 e il secondo dal 8 febbraio 2012. Il lavoratore aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del termine e, quindi, l’accertamento di un rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto o, in subordine, dal secondo, con conseguente ripristino del rapporto e pagamento dell’indennità prevista dalla L. n. 183/2010; in ulteriore subordine, domandava l’indennità supplementare per recesso ingiustificato, l’indennità sostitutiva del preavviso, oppure la declaratoria di illegittimità del recesso anticipato. Chiedeva inoltre competenze di fine rapporto e ulteriori emolumenti (TFR, ferie, permessi), contributi e retribuzioni maturate per il periodo gennaio 2014. Il tribunale aveva anche accolto una domanda riconvenzionale della fondazione, ritenendo indebitamente percepite alcune somme corrisposte a titolo di trattamento retributivo e di premio per gli anni 2012-2013. La corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo legittimo il termine, comunque non applicabile la disciplina di conversione del d.lgs. n. 368/2001 perché il rapporto riguardava un dirigente, e osservando che la fondazione era un ente privato poi posto in liquidazione con cessazione dei contratti di lavoro in corso per effetto dell’art. 12, comma 68, d.l. n. 95/2012. In Cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: omesso esame della natura giuridica della fondazione; violazione delle norme che regolano la natura dell’ente; violazione dell’art. 12, comma 68, d.l. n. 95/2012 e degli artt. 1463 e 2119 c.c. per avere la sentenza omesso di considerare la cessazione ex lege del rapporto; violazione delle norme civilistiche e processuali sulle delibere del c.d.a. e sull’indebito per la declaratoria di indebito pagamento della retribuzione 2012-2013; violazione delle norme sugli stessi atti e sull’onere della prova per il diniego dei premi annuali 2012-2013. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi: quanto alla natura dell’ente, ha considerato inammissibile la censura che prospettava la novità della questione in appello senza adeguata allegazione degli atti di merito e ha valorizzato un precedente accertamento della natura pubblica dell’ente; quanto alla cessazione del rapporto, ha affermato che la disciplina speciale dell’art. 12, comma 68, d.l. n. 95/2012 prevedeva la cessazione dei contratti a termine in corso alla soppressione della fondazione, salva eventuale proroga del commissario liquidatore, rendendo inconferenti i richiami alle norme generali sull’impossibilità sopravvenuta e sul recesso. Ha poi dichiarato inammissibili gli ultimi due motivi perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge, miravano in realtà a una nuova valutazione del merito delle risultanze documentali già esaminate dalla corte territoriale in relazione alle somme pretese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: quelli sulla natura della fondazione e sulla dedotta novità della questione sono stati respinti anche perché non adeguatamente supportati dalla comparazione degli atti di primo grado e appello; il motivo sulla cessazione del rapporto è stato respinto perché la cessazione dei contratti a termine della fondazione era disciplinata da una norma speciale che prevaleva sulle norme generali invocate; i motivi relativi alle somme retributive e ai premi sono stati dichiarati inammissibili poiché tendevano a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e documentale, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 70 del 1975
richiamato dal ricorrente per contestare la natura dell’ente; la Corte non ne ha ravvisato la violazione e ha ritenuto dirimente l’accertamento della natura dell’ente operato in sede amministrativa/giurisdizionale
art. 1 D.P.R. n. 361 del 2000
invocato per la qualificazione della fondazione; la censura è stata respinta
L. n. 273 del 2005
citata dal ricorrente nel quadro della doglianza sulla natura della fondazione
art. 12, comma 68, D.L. n. 95/2012
norma speciale ritenuta applicabile: i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessavano di avere effetto al quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della disposizione, salvo proroga del commissario liquidatore per le attività liquidatorie
art. 1463 c.c.
ritenuto inconferente, perché assorbito dalla disciplina speciale sulla cessazione dei contratti in corso
art. 2119 c.c.
ritenuto inconferente dalla Corte nel contesto della disciplina speciale del rapporto in liquidazione
artt. 16, 18, 19 c.c.
invocati dal ricorrente in relazione alla delibera del consiglio di amministrazione e alla pretesa retributiva; la Corte non ha esaminato nel merito la relativa tesi perché diretta a nuova valutazione dei fatti
art. 1388 c.c.
richiamato nel motivo sulle somme percepite, senza accoglimento della censura
art. 1711 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di poteri/atti relativi alla prestazione e alle delibere del c.d.a.; la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto volta a rivalutazione di merito
art. 2033 c.c.
richiamato per contestare la ritenuta indebita percezione di somme; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza per mancata contestazione in fatto della valutazione di merito
artt. 1362, 1363, 1367 c.c.
invocati per l’interpretazione dei contratti e delle delibere; la Corte ha ritenuto la censura diretta a una rivalutazione del merito
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla pretesa retributiva, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile perché mirava a nuovo apprezzamento probatorio
art. 416 c.p.c.
citato dal ricorrente nel motivo relativo alle somme percepite; non ha condotto all’accoglimento
artt. 1372 c.c.
invocato nel motivo sui premi annuali, senza incidenza sull’esito
art. 2697 c.c.
richiamato per l’onere probatorio in tema di premi annuali; la Corte non ha accolto la censura
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Quando una norma speciale disciplina la cessazione dei contratti di lavoro in una procedura di soppressione/liquidazione dell’ente datore, tale disciplina prevale sulle regole generali invocate per l’impossibilità sopravvenuta o il recesso anticipato.
- La contestazione sulla novità di una questione sollevata in appello richiede una specifica allegazione e comparazione degli atti dei precedenti gradi, non essendo sufficiente una deduzione assertiva.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su documenti contrattuali e delibere già acquisiti, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del loro contenuto e della loro efficacia giuridica.
- La doglianza che contesti somme retributive o premi asseritamente indebitamente corrisposti deve confrontarsi con la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire quella valutazione con una diversa lettura delle risultanze documentali.
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