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Sentenza

Sentenza del 04/10/2018 n. 24283 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, relativa a un credito IVA di Euro 33.257,00 maturato nel 2001 e portato in detrazione nel 2002, nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di maturazione. La società sosteneva che il credito fosse utilizzabile entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui era sorto il diritto alla detrazione e, in subordine, chiedeva il riconoscimento del rimborso ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. L'Agenzia delle Entrate contestava invece che, in assenza di un previo riconoscimento del credito mediante avviso di accertamento, il contribuente potesse farlo valere direttamente contro la cartella, sostenendo inoltre che fossero ormai scaduti i termini per chiedere il rimborso.

La decisione

La CTP di Milano aveva accolto il ricorso della società e la CTR della Lombardia aveva confermato tale decisione. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che, anche in assenza della dichiarazione annuale relativa all'anno di maturazione, il credito IVA potesse essere riconosciuto in sede di impugnazione della cartella, purché risultassero rispettati i requisiti sostanziali della detrazione e il credito fosse stato utilizzato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Nel caso concreto, il credito risultava incontestato sia nell'esistenza sia nell'importo; l'Amministrazione aveva contestato soltanto le modalità processuali con cui era stato fatto valere. È stata quindi confermata la spettanza della detrazione. Nulla è stato disposto sulle spese, in assenza di attività difensiva della controparte.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme eventualmente dovute. La cartella oggetto di causa era stata emessa nell'ambito di tale procedura.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Prevede il controllo automatizzato dei dati risultanti dalle dichiarazioni IVA e costituisce la base normativa della cartella relativa alla contestata detrazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Disciplina il termine e le modalità per la domanda di rimborso dei tributi. La Corte ha tuttavia ritenuto che, quando l'Amministrazione neghi o non riconosca un credito mediante un atto impositivo, il contribuente possa opporlo direttamente nel giudizio di impugnazione dell'atto.

  • Art. 53 della Costituzione

    È richiamato quale fondamento dei principi di effettività e di corretta imposizione, che impediscono di negare un credito IVA sostanzialmente spettante per il solo mancato rispetto di formalità dichiarative o processuali, quando il credito sia comprovato.

  • Principio unionale di neutralità dell'IVA

    La neutralità dell'IVA impone che il diritto alla detrazione non venga negato per mere irregolarità formali, se il contribuente dimostra i requisiti sostanziali: soggettività passiva, applicazione dell'IVA sugli acquisti e collegamento con operazioni imponibili.

  • Cass. Sez. Unite, sentenza n. 17757 dell'8 settembre 2016

    Stabilisce che l'eccedenza IVA risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti può essere riconosciuta anche se manca la dichiarazione annuale dell'anno di maturazione, purché sia dedotta entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo e siano provati i requisiti sostanziali della detrazione.

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di maturazione non comporta automaticamente la perdita del credito, se il contribuente ne dimostra l'esistenza e il rispetto dei requisiti sostanziali della detrazione.
  • Un credito IVA può essere fatto valere anche direttamente nel giudizio contro una cartella di pagamento o altro atto impositivo, quando l'Amministrazione lo neghi o non lo riconosca spontaneamente.
  • Il contribuente deve dimostrare concretamente che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo IVA, siano stati assoggettati all'imposta e siano destinati a operazioni imponibili.
  • Il credito deve essere utilizzato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto; il rispetto di tale termine è essenziale.
  • Le irregolarità formali o dichiarative non possono prevalere sul principio di neutralità dell'IVA quando non vi siano dubbi sull'esistenza, sull'importo e sui presupposti sostanziali del credito.
  • La decisione non esclude la necessità di rispettare i termini ordinari per chiedere un rimborso autonomo: distingue tale ipotesi dalla possibilità di opporre il credito in un giudizio instaurato contro un atto impositivo dell'Amministrazione.

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