Sentenza del 04/10/2018 n. 810 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul requisito di proporzionalità delle sanzioni nel caso di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per aver utilizzato un tratto autostradale senza corrispondere il pedaggio richiesto. Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasporto su strada - Disposizioni tributarie - Direttiva 1999/62/CE - Tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - Pedaggio - Obbligo degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Ammenda forfettaria - Principio di proporzionalità - Applicabilità diretta della direttiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva utilizzato un tratto autostradale ungherese soggetto a pedaggio senza disporre previamente di un titolo valido e senza aver corrisposto il pedaggio proporzionato alla distanza percorsa. Dopo circa 18 minuti, il conducente aveva acquistato spontaneamente un titolo di transito e pagato HUF 19.573, pari a circa 63 euro, per l'intero tratto. Nonostante ciò, l'autorità aveva inflitto una sanzione forfettaria di HUF 165.000, circa 532 euro, senza poter valutare né il successivo pagamento né le circostanze concrete dell'infrazione. Il giudice nazionale ha chiesto se il requisito europeo di proporzionalità delle sanzioni fosse direttamente invocabile e se potesse integrare o disapplicare la normativa nazionale.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che il requisito di proporzionalità previsto dall'articolo 9 bis della direttiva 1999/62 non ha effetto diretto, poiché richiede un intervento normativo degli Stati membri e lascia loro un ampio margine di discrezionalità nella determinazione delle sanzioni. Il giudice nazionale non può quindi sostituirsi al legislatore riducendo autonomamente una sanzione fissata in modo preciso dalla legge. Deve tuttavia interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile, in conformità al diritto dell'Unione. Se tale interpretazione conforme conduce a un'interpretazione contra legem, il giudice deve disapplicare la disposizione nazionale qualora, nelle circostanze concrete, la sua applicazione produca un risultato contrario al diritto dell'Unione. La Corte non ha deciso direttamente l'importo finale della sanzione, rimettendo la soluzione della controversia al giudice ungherese.
Norme richiamate
Articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri devono predisporre sanzioni idonee a garantire il pagamento dei pedaggi, ma la severità della sanzione deve riflettere la gravità della violazione e tenere conto delle circostanze specifiche del caso. Il requisito di proporzionalità non è però sufficientemente preciso e incondizionato per avere effetto diretto.
Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Il principio impone che la sanzione non comporti un onere eccessivo rispetto alla gravità della violazione, soprattutto quando lo Stato sta attuando il diritto dell'Unione.
Articolo 4, paragrafo 3, TUE e articolo 288 TFUE
Impongono agli Stati membri e a tutti i loro organi, inclusi giudici e amministrazioni, di adottare le misure necessarie per garantire il conseguimento degli obiettivi delle direttive.
Principio di interpretazione conforme
Il giudice deve utilizzare tutti i metodi interpretativi riconosciuti dal diritto nazionale per leggere la normativa interna in modo compatibile con il diritto dell'Unione, ma non può giungere a un'interpretazione contra legem.
Articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU
Le sanzioni pecuniarie eccessive possono costituire un'ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà, da valutare considerando le circostanze concrete.
Massime di principio
- Una sanzione amministrativa per mancato pagamento di un pedaggio deve essere effettiva e dissuasiva, ma non può essere manifestamente eccessiva rispetto alla gravità concreta della violazione.
- Nel valutare la proporzionalità occorre considerare, tra gli altri elementi, l'importo del pedaggio omesso, la durata e l'entità dell'infrazione, l'eventuale pagamento successivo, l'assenza di intento fraudolento e la possibilità di errore tecnico o materiale.
- Una direttiva europea che impone sanzioni proporzionate, ma lascia agli Stati un ampio margine nella loro definizione, normalmente non può essere invocata direttamente dal privato per ottenere automaticamente la riduzione della sanzione.
- Il giudice nazionale deve anzitutto tentare un'interpretazione conforme della normativa interna; non può però creare una nuova disciplina o ridurre una sanzione in modo incompatibile con il testo nazionale.
- Se l'applicazione automatica della sanzione nazionale produce, nel caso concreto, un risultato contrario al diritto dell'Unione e non è possibile un'interpretazione conforme, il giudice deve valutare la disapplicazione della disposizione nazionale incompatibile.
- La sproporzione non deriva automaticamente dal solo fatto che la sanzione sia elevata: deve essere dimostrato che, considerate tutte le circostanze, l'importo costituisce un onere eccessivo rispetto alla violazione e agli obiettivi perseguiti.
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