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Sentenza

Sentenza del 04/10/2018 n. 2331 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sul reddito - redditi di fonte estera - vincite a poker - giocatore residente - sono tassate in Italia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non è stata accolta. Le somme vinte in competizioni di poker svolte all'estero da un soggetto fiscalmente residente in Italia sono imponibili in Italia come redditi diversi. Se il contribuente intende negare che le vincite appartengano al periodo d'imposta individuato dall'Amministrazione finanziaria, deve indicare e dimostrare il diverso periodo al quale esse devono essere imputate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento a imposizione in Italia delle somme vinte partecipando a gare di poker disputate in diversi Paesi esteri, sostenendo inoltre la non riferibilità delle vincite allo specifico periodo d'imposta contestato. La questione riguardava quindi sia la tassabilità in Italia dei redditi di fonte estera sia l'onere di provare l'eventuale imputazione delle somme a un diverso periodo d'imposta.

Norme richiamate

  • Norme italiane sui redditi diversi del TUIR

    Le vincite derivanti dalla partecipazione a gare competitive di poker, anche se conseguite all'estero, costituiscono redditi diversi imponibili in Italia quando percepite da un contribuente fiscalmente residente in Italia.

  • Principio di imputazione temporale e onere della prova

    Chi contesta l'attribuzione delle somme a uno specifico periodo d'imposta non può limitarsi a negarla, ma deve indicare e provare il diverso periodo fiscale cui le vincite sono riferibili.

Massime di principio

  • La residenza fiscale italiana può comportare l'imposizione in Italia dei redditi conseguiti all'estero, salvo eventuali specifiche disposizioni convenzionali o regimi particolari.
  • Le vincite ottenute in competizioni di poker possono essere trattate come redditi diversi quando derivano da gare competitive, anche se l'attività si svolge fuori dall'Italia.
  • La semplice contestazione del periodo d'imposta individuato dal Fisco è insufficiente: il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare quando le somme sono state effettivamente conseguite.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare prove delle vincite, date e luoghi dei tornei, accrediti e prelievi, nonché della fiscalità eventualmente assolta all'estero.

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