Sentenza del 04/10/2018 n. 2330 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - holding pura - rimborso IVA subito in via di rivalsa - non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl rimborso è stato negato. La mera detenzione di partecipazioni e la percezione di dividendi non costituiscono un'attività economica ai fini IVA, poiché i dividendi non rappresentano il corrispettivo di una prestazione. In assenza di un'attività economica effettiva e di un nesso diretto tra l'IVA assolta e operazioni imponibili, l'IVA subita in via di rivalsa non può essere recuperata mediante rimborso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti e addebitata in via di rivalsa. L'attività svolta consisteva esclusivamente nella detenzione e amministrazione di partecipazioni societarie e nella percezione dei relativi utili, senza prestazioni di servizi o altre operazioni economiche rilevanti ai fini IVA. La questione riguardava quindi la sussistenza del diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA in capo a una holding cosiddetta pura.
Massime di principio
- Una holding pura, che si limita a detenere partecipazioni e a incassare dividendi, non è considerata soggetto che esercita un'attività economica ai fini IVA per tali sole attività.
- La mera percezione di dividendi non consente, di regola, di detrarre o chiedere a rimborso l'IVA sugli acquisti, perché i dividendi non costituiscono il corrispettivo di servizi imponibili.
- Il diritto alla detrazione o al rimborso richiede lo svolgimento di un'attività economica effettiva e un nesso diretto e immediato tra i costi sostenuti e operazioni soggette a IVA.
- Una holding che presti servizi alle controllate, come servizi amministrativi, finanziari o gestionali fatturati con IVA, può essere valutata diversamente: in tal caso occorre verificare l'effettività dei servizi, la loro imponibilità e il collegamento dei costi con tali operazioni.
- La qualificazione formale della società come holding non è decisiva: rilevano concretamente le attività svolte e la loro incidenza ai fini IVA.
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