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Sentenza

Sentenza del 04/10/2018 n. 2329 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Avviso di presa di carico - atto autonomamente impugnabile - è tale. Atto impositivo - notifica - trasferimento temporaneo di domicilio del contribuente - omessa comunicazione - temporanea assenza - non sussiste - irreperibilità - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava, da un lato, che l’avviso di presa in carico potesse essere impugnato autonomamente e, dall’altro, la regolarità della notifica dell’atto impositivo. Il contribuente aveva trasferito temporaneamente il proprio domicilio senza comunicarlo tempestivamente né all’Agenzia delle Entrate né alla Camera di Commercio, per poi rientrare nel domicilio originario. Sosteneva quindi di essere stato soltanto temporaneamente assente e non irreperibile.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che l’avviso di presa in carico è autonomamente impugnabile, poiché manifesta l’esercizio della pretesa creditoria in attuazione del potere impositivo dell’ufficio. Quanto alla notifica, il giudice ha ritenuto che non si trattasse di una semplice assenza temporanea, ma di inesistenza del domicilio conosciuto dall’amministrazione, derivante dal trasferimento non comunicato. Di conseguenza, la notifica eseguita secondo le formalità dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973 è stata considerata regolare e la contestazione del contribuente è stata respinta.

Norme richiamate

  • Art. 60, d.P.R. 600/1973

    notifica degli avvisi e degli altri atti tributari

    La norma consente di procedere alle formalità notificatorie previste per il caso in cui il contribuente risulti irreperibile o non abbia un domicilio conoscibile, quando il trasferimento del domicilio non sia stato comunicato agli enti competenti. In tal caso la notifica può essere regolare anche se il contribuente era temporaneamente assente o successivamente rientrato nel luogo originario.

Massime di principio

  • Un avviso di presa in carico può essere autonomamente impugnato quando contiene una concreta manifestazione della pretesa tributaria e non costituisce una mera comunicazione interna o informativa.
  • Il contribuente ha l’onere di comunicare tempestivamente i cambiamenti di domicilio agli enti competenti; il successivo rientro nel domicilio originario non rende automaticamente invalida una notifica eseguita durante il periodo di mancata comunicazione.
  • La temporanea assenza presuppone che il domicilio del destinatario sia comunque individuabile. Se il trasferimento non comunicato rende il domicilio formalmente sconosciuto, la situazione può essere qualificata come irreperibilità o inesistenza del domicilio ai fini della notifica.
  • La regolarità della notifica deve essere valutata sulla base delle informazioni ufficialmente disponibili all’amministrazione al momento dell’atto, non soltanto sulla situazione di fatto conosciuta successivamente dal contribuente.

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