Ordinanza n. 44/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, con il ricorso principale: - della deliberazione dell’ASP di Crotone dell’11 settembre 2025, n. 443, avente ad oggetto “Rimodulazione dei contratti ADI a valere sul Fondo PNRR/M6 Salute - 2 Componente C1/1.2.1 ‘Assistenza Domiciliare’ per l’anno 2025”, nella parte in cui conferma, per il Centro Starbene S.r.l., il medesimo tetto di spesa dell’anno 2024 e attribuisce alle strutture ANMIC e FISIOLAB un budget superiore rispetto a quello del 2024; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: i prospetti di riparto allegati alla deliberazione n. 443 del 2025; le determinazioni istruttorie aziendali che hanno condotto alla quantificazione dei budget ADI 2025; il silenzio-rigetto sull’istanza di autotutela e sulla diffida con richiesta di revisione dei tetti di spesa; - nonché, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del comportamento omissivo dell’ASP di Crotone, per mancata rideterminazione dei budget ADI in conformità alla normativa PNRR, alla programmazione regionale ed ai principi di imparzialità, trasparenza e proporzionalità; con i motivi aggiunti: - della determina del 23 ottobre 2025, n. 3146, avente ad oggetto la liquidazione delle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rese nel mese di luglio 2025, a carico del Fondo PNRR – Missione 6 – Componente C1/1.2.1, nella parte in cui afferma l’esaurimento del budget complessivo assegnato al Centro Starbene s.r.l., quantificato in €. 278,192,89.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione dell'ASP di Crotone n. 443 dell'11 settembre 2025, relativa alla rimodulazione dei contratti ADI e dei budget 2025, nonché determina n. 3146 del 23 ottobre 2025 sulla liquidazione delle prestazioni ADI di luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la deliberazione con cui l'ASP di Crotone ha confermato per il Centro Starbene il tetto di spesa dell'anno 2024 e attribuito ad altre strutture, ANMIC e FISIOLAB, budget superiori. Sono stati contestati anche gli atti istruttori e i prospetti di riparto, il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di autotutela e sulla diffida alla revisione dei tetti di spesa, nonché il comportamento omissivo dell'ASP per mancata rideterminazione dei budget secondo la normativa PNRR, la programmazione regionale e i principi di imparzialità, trasparenza e proporzionalità. Con motivi aggiunti è stata impugnata la determina n. 3146 del 23 ottobre 2025, nella parte in cui ha dichiarato esaurito il budget complessivo assegnato al ricorrente, quantificato in euro 278.192,89. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità né procede alla valutazione del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza del periculum in mora. Ha rilevato che la controversia riguarda il budget 2025 per l'acquisto da operatori sanitari privati di prestazioni ADI già eseguite; pertanto, nel corso del 2026, l'efficacia degli atti impugnati non incide direttamente sulla continuità assistenziale. Quanto alla ripartizione del budget per il 2026, che potrebbe incidere sull'organizzazione aziendale, il giudice ha osservato che il giudice amministrativo non può intervenire su poteri amministrativi non ancora esercitati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata rigettata per difetto del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare amministrativa deve essere negata quando i provvedimenti impugnati riguardano prestazioni già eseguite e non è dimostrata un'incidenza attuale e diretta sulla continuità assistenziale o su altra posizione giuridica tutelabile.
- Il giudice amministrativo non può adottare misure cautelari sostitutive o conformative riferite a poteri amministrativi non ancora esercitati, poiché non può sindacare in via preventiva una futura attività dell'amministrazione.
- Quando manca il periculum in mora, la domanda cautelare deve essere rigettata senza necessità di una valutazione favorevole del fumus boni iuris.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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