Cassazione Civile, Ordinanza n. 35925/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006, annullato in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nel testo modificato dal d.l. n. 223/2006, sostenendo che la CTR avesse errato nell'escludere il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento, ritenendolo applicabile solo ai fatti oggetto di denuncia penale e non anche alle ulteriori violazioni connesse emerse nel medesimo periodo d'imposta.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché il contribuente ha depositato istanza di estinzione per definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022, con prova della domanda di definizione e del versamento delle somme dovute per l'annualità 2006. La Corte ha verificato, anche tramite l'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, che non risultava un diniego del beneficio. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del processo e posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate, come previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
norma invocata dall'Ufficio per sostenere il raddoppio dei termini di decadenza dell'accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti o connesse nel medesimo periodo d'imposta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per cassazione
art. 1, commi 197 e 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e comporta l'estinzione del processo quando siano depositati domanda di definizione e prova del pagamento dovuto
art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41
prevede la trasmissione da parte dell'Agenzia dell'elenco aggiornato delle controversie e dei relativi esiti, usato dalla Corte per verificare l'assenza di diniego del beneficio
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata perfezionata con deposito della domanda e della prova del pagamento determina l'estinzione del giudizio, ove non risulti il diniego del beneficio.
- Quando la legge prevede l'estinzione del processo per definizione agevolata, il giudice deve limitarsi a verificare la ricorrenza dei presupposti documentali e l'assenza di cause ostative, senza esaminare il merito del ricorso.
- Le spese del processo estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo il regime legale previsto dalla disciplina speciale.
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