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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3791/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava il decreto del 13/5/2024 con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza di misure alternative (affidamento al servizio sociale, semilibertà o detenzione domiciliare) presentata da Oulhaci. Il motivo del provvedimento impugnato era la presunta assenza di una effettiva residenza indicata nell'istanza e la mancanza di indicazione dell'ambiente di inserimento lavorativo, elementi che avrebbero impedito ogni valutazione delle prospettive di rieducazione e prevenzione. Il ricorrente deduceva che l'istanza conteneva il domicilio richiesto dall'art. 677, comma 2-bis, e che la nota della Questura richiamata nel decreto riportava solo informazioni fornite dalla moglie (non più convivente) senza accesso all'indirizzo, rendendo gli accertamenti lacunosi e non idonei a giustificare una declaratoria "de plano" di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la declaratoria di inammissibilità "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è ammissibile solo quando la mancanza dei requisiti di legge sia evidente "ictu oculi" e non richieda accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali. Nel caso di specie il provvedimento presidenziale aveva invece preso in considerazione una nota della Questura e quindi aveva svolto accertamenti istruttori, fattore incompatibile con una declaratoria di inammissibilità "de plano". Inoltre l'assenza di attività lavorativa non costituisce, di per sé, requisito di legge che legittimi l'inammissibilità immediata (nel senso che la mancanza di lavoro va valutata unitamente agli altri elementi della personalità dell'istante). Conseguentemente il decreto impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Torino affinché l'istanza venga esaminata nel merito dal collegio.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    possibilità di dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza "de plano" le istanze di sorveglianza quando manchino requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto non richieda ulteriori accertamenti o valutazioni discrezionali

    La Corte interpreta la norma restrittivamente: il potere presidenziale "de plano" è ammesso solo per carenze immediatamente evidenti e non quando siano stati svolti accertamenti o quando occorra valutare elementi che richiedono il contraddittorio camerale.

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    dichiarazione di domicilio prevista per l'istanza di concessione delle misure alternative

    La norma richiede l'indicazione del domicilio; tuttavia la Corte rileva che la mera presenza della dichiarazione di domicilio nell'istanza non era stata efficacemente esclusa dagli accertamenti svolti e che la nota della Questura non dimostrava l'irreperibilità del richiedente, per cui non ricorrevano i presupposti per l'inammissibilità "ah origine".

  • art. 606, lett. c), cod. proc. pen. (motivazione del ricorso)

    motivo di ricorso per violazione di norme processuali

    Il ricorso è stato proposto in base a questa disposizione per denunciare violazioni degli artt. 666 e 677; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa al difetto di legittimità della declaratoria di inammissibilità "de plano".

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità "de plano" ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è applicabile solo quando la mancanza dei requisiti di legge sia immediatamente verificabile "ictu oculi" e non richieda accertamenti o valutazioni discrezionali.
  • Se l'autorità giudiziaria effettua accertamenti istruttori o acquisisce informazioni (es. note della Questura), non può ritenere l'istanza inammissibile "de plano" ma deve instaurare il rito camerale con contraddittorio per valutare il merito.
  • La mancata indicazione di un'attività lavorativa non costituisce, di per sé, motivo per una declaratoria immediata di inammissibilità: l'assenza di lavoro è un elemento da valutare unitamente ad altri aspetti della personalità e della situazione del richiedente.
  • La dichiarazione di domicilio nell'istanza è requisito rilevante; però la semplice contestazione basata su dichiarazioni di terzi (es. ex conviventi) senza accessi o verifiche dirette può non essere sufficiente a escludere l'effettiva residenza.
  • Quando sorgono dubbi sulla fondatezza formale dell'istanza (residenza, ambiente di inserimento), il giudice deve preferibilmente adottare misure istruttorie con confronto in camera di consiglio anziché emettere un provvedimento di inammissibilità "de plano".
  • In sede di controllo di legittimità la Corte valuta se il potere presidenziale sia stato esercitato nei limiti della legge: attività istruttoria del presidente e valutazioni non "ictu oculi" obbligano al riesame collegiale del merito.

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