Cassazione Penale, Sentenza n. 7814/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto la dichiarazione di ricusazione di due giudici del Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del processo "Rinascita Scott", sostenendo che una precedente ordinanza resa in altro procedimento ("Nemea") aveva già coinvolto e qualificato come "capo" il coimputato Accorinti e che, per effetto estensivo, la stessa decisione renderebbe i due giudici incompatibili anche rispetto alla sua posizione. La ricusazione è stata motivata anche con l'asserita separazione della posizione di Accorinti disposta dal Tribunale senza previa comunicazione alle parti e con le dichiarazioni di astensione presentate dalle giudici.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità della ricusazione. La Cassazione ha ritenuto che, sebbene la richiesta di ricusazione fosse stata tempestivamente proposta, mancassero nel ricorso gli elementi idonei a dimostrare un'effettiva anticipazione di giudizio o un pregiudizio concreto derivante dalla pronuncia del procedimento "Nemea"; in particolare è stato affermato che la mera comunanza dell'imputazione o delle fonti di prova non determina una "incompatibilità a cascata" del giudice. Peraltro la Corte d'appello poteva decidere de plano per manifesta infondatezza. Segue il rigetto del ricorso e le conseguenze previste dall'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
Le cause di ricusazione sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente; non si riconosce un'effetto estensivo o "a cascata" dell'incompatibilità a meno che non emerga concretamente, in modo specifico, un'anticipazione di giudizio sul singolo imputato
art. 38, comma 3, cod. proc. pen.
La dichiarazione di ricusazione deve indicare e, quando previsto, allegare gli atti o le pronunce ritenute pregiudizievoli: il richiamo alla motivazione di altra ordinanza deve essere documentato
art. 41 cod. proc. pen.
Prevede le modalità di decisione sulle istanze di ricusazione/astensione; la Corte può decidere de plano quando ricorrano i presupposti (es. manifesta infondatezza)
art. 125 cod. proc. pen.
Disposizioni relative alla motivazione degli atti: la decisione impugnata deve essere corredata da motivazione comprensibile e confrontata con le ragioni dedotte, altrimenti il rimedio è improduttivo
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità del ricorso in cassazione relativi alla violazione di norme di legge e alla motivazione; la Corte valuta la congruità e specificità dei motivi dedotti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso (tra cui, normalmente, la regolazione delle spese), applicata al caso di rigetto
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Riferimento formale alle modalità di trattazione del ricorso (norma procedurale richiamata nell'istruttoria), senza incidenza sul merito della decisione
Massime di principio
- Le cause di ricusazione vanno interpretate restrittivamente: la mera partecipazione del giudice a un altro procedimento che accerta l'esistenza di un'associazione non determina automaticamente incompatibilità rispetto a tutti i coimputati.
- Perche' una pronuncia in altro procedimento legittimi la ricusazione occorre dimostrare, con elementi specifici, che da quella pronuncia sia emersa un'anticipazione di giudizio concreta e individualizzante nei confronti dell'imputato.
- La tempestività della dichiarazione di ricusazione va valutata rispetto alla conoscenza effettiva delle ragioni che la fondano; tuttavia, anche se tempestiva, la richiesta può essere respinta se manifestamente generica o infondata.
- La Corte può decidere de plano quando la domanda di ricusazione risulti manifestamente infondata: l'assenza di specificazione dei fatti o delle prove che provocherebbero pregiudizio giustifica un deciso rigetto.
- Non è sufficiente la mera identità delle fonti di prova (es. medesime dichiarazioni di collaboratori) per fondare una ricusazione: serve che la valutazione già compiuta costituisca un elemento di anticipazione del giudizio sul singolo imputato.
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