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Ordinanza

Ordinanza n. 4056/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202303049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale che disponeva il rinvio del candidato al luogo di residenza durante il contenzioso relativo alla sua ammissione al concorso e al corso di formazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità al concorso per 110 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, settore servizio sanitario, motivato dall'accertamento di un disturbo della personalità. A seguito della verificazione disposta dal TAR, la commissione incaricata lo aveva giudicato idoneo e il ricorrente era stato ammesso con riserva alle successive prove e, quindi, al 7° corso di formazione tecnico-professionale. Con motivi aggiunti aveva impugnato la nota del 14 gennaio 2026, con la quale l'Amministrazione, in attesa della definizione del giudizio, ne aveva disposto il rinvio al luogo di residenza. Con ordinanza cautelare n. 1551 del 12 marzo 2026, il TAR aveva accolto la domanda cautelare, disponendo la prosecuzione del corso di formazione con riserva. Il ricorrente ha successivamente proposto istanza ai sensi dell'art. 59 c.p.a., chiedendo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare mediante ammissione al prossimo corso utile basico di formazione per la ferma prefissata iniziale. Il Ministero ha dedotto che il ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza n. 1587/2024, era stato ammesso con riserva al 7° corso, che aveva regolarmente frequentato e completato, e che l'ordinanza n. 1551/2026 imponeva soltanto la prosecuzione di tale corso, non l'ammissione a un corso diverso o successivo.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di esecuzione delle misure cautelari. Ha ritenuto non contestato che il ricorrente fosse stato ammesso con riserva e avesse completato il 7° corso di formazione tecnico-professionale, rilevando che tale condotta costituiva corretto adempimento dell'ordinanza cautelare n. 1551/2026, la quale aveva disposto il prosieguo del corso già iniziato e non l'avvio a un ulteriore corso. Il giudice ha inoltre osservato che, secondo la programmazione formativa del settore, dopo la proficua frequenza del corso non risultava necessaria la partecipazione ad altri corsi prima dell'immissione in servizio. La definizione della posizione sostanziale del ricorrente è stata rinviata alla pubblica udienza già fissata per il 20 ottobre 2026. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    istanza di esecuzione delle misure cautelari

    L'istanza di esecuzione cautelare consente di ottenere l'attuazione del contenuto effettivo della misura cautelare, ma non di ampliarne l'oggetto o di ottenere misure ulteriori e diverse da quelle disposte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'esecuzione di una misura cautelare deve conformarsi al contenuto oggettivo del dictum giudiziale e non può essere utilizzata per ottenere un provvedimento ulteriore, diverso o più ampio rispetto a quello disposto dal giudice.
  • Quando l'Amministrazione abbia consentito al destinatario della misura cautelare di frequentare e completare il corso di formazione cui la misura si riferiva, l'obbligo cautelare può ritenersi adempiuto se il provvedimento giudiziale non impone espressamente l'ammissione a un corso successivo o diverso.
  • La domanda di esecuzione cautelare non può anticipare la decisione sul merito della controversia: le questioni relative alla definitiva ammissione, nomina o immissione in servizio restano riservate alla decisione di merito, salvo quanto specificamente disposto in sede cautelare.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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