Ordinanza n. 4056/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale che disponeva il rinvio del candidato al luogo di residenza durante il contenzioso relativo alla sua ammissione al concorso e al corso di formazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità al concorso per 110 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, settore servizio sanitario, motivato dall'accertamento di un disturbo della personalità. A seguito della verificazione disposta dal TAR, la commissione incaricata lo aveva giudicato idoneo e il ricorrente era stato ammesso con riserva alle successive prove e, quindi, al 7° corso di formazione tecnico-professionale. Con motivi aggiunti aveva impugnato la nota del 14 gennaio 2026, con la quale l'Amministrazione, in attesa della definizione del giudizio, ne aveva disposto il rinvio al luogo di residenza. Con ordinanza cautelare n. 1551 del 12 marzo 2026, il TAR aveva accolto la domanda cautelare, disponendo la prosecuzione del corso di formazione con riserva. Il ricorrente ha successivamente proposto istanza ai sensi dell'art. 59 c.p.a., chiedendo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare mediante ammissione al prossimo corso utile basico di formazione per la ferma prefissata iniziale. Il Ministero ha dedotto che il ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza n. 1587/2024, era stato ammesso con riserva al 7° corso, che aveva regolarmente frequentato e completato, e che l'ordinanza n. 1551/2026 imponeva soltanto la prosecuzione di tale corso, non l'ammissione a un corso diverso o successivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di esecuzione delle misure cautelari. Ha ritenuto non contestato che il ricorrente fosse stato ammesso con riserva e avesse completato il 7° corso di formazione tecnico-professionale, rilevando che tale condotta costituiva corretto adempimento dell'ordinanza cautelare n. 1551/2026, la quale aveva disposto il prosieguo del corso già iniziato e non l'avvio a un ulteriore corso. Il giudice ha inoltre osservato che, secondo la programmazione formativa del settore, dopo la proficua frequenza del corso non risultava necessaria la partecipazione ad altri corsi prima dell'immissione in servizio. La definizione della posizione sostanziale del ricorrente è stata rinviata alla pubblica udienza già fissata per il 20 ottobre 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
istanza di esecuzione delle misure cautelari
L'istanza di esecuzione cautelare consente di ottenere l'attuazione del contenuto effettivo della misura cautelare, ma non di ampliarne l'oggetto o di ottenere misure ulteriori e diverse da quelle disposte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L'esecuzione di una misura cautelare deve conformarsi al contenuto oggettivo del dictum giudiziale e non può essere utilizzata per ottenere un provvedimento ulteriore, diverso o più ampio rispetto a quello disposto dal giudice.
- Quando l'Amministrazione abbia consentito al destinatario della misura cautelare di frequentare e completare il corso di formazione cui la misura si riferiva, l'obbligo cautelare può ritenersi adempiuto se il provvedimento giudiziale non impone espressamente l'ammissione a un corso successivo o diverso.
- La domanda di esecuzione cautelare non può anticipare la decisione sul merito della controversia: le questioni relative alla definitiva ammissione, nomina o immissione in servizio restano riservate alla decisione di merito, salvo quanto specificamente disposto in sede cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →