Cassazione Penale, Sentenza n. 37477/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello principalmente per: 1) contraddittorieta' e carenza di motivazione relativamente al rigetto della consulenza antropometrica basata su immagini di videosorveglianza ritenute poco nitide; 2) carenza di motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni di vari testi (Di Capua, Braccioforte, Bene, Magri, Amenta, Lanzieri, altri) su identita', descrizione del ciclomotore, presenza di graffi e abbigliamento; 3) mancata considerazione di fotogrammi ritenuti rilevanti; 4) contestazione della unitarieta' delle modalita' commissive in episodi diversi; 5) censura sul calcolo della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per l'assoluzione di 14 capi per i quali era stata conteggiata una continuazione con un mese in piu' ciascuno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati, generici o volti a rinnovare la valutazione del merito. In particolare: e' stata ritenuta coerente la valutazione della Corte territoriale circa l'inidoneita' delle immagini per una seria comparazione antropometrica ma la loro idoneita' a valorizzare tipologia del motociclo e abbigliamento; le presunte discrepanze testimoniali sono state giudicate marginali e insufficienti a disarticolare il quadro indiziario basato su convergenti dichiarazioni, immagini e indagini sul noleggio e fuga; il vizio nel calcolo della pena di primo grado e' stato corretto dalla Corte di appello nella misura consentita, portando alla pena definitiva indicata in dispositivo; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 14 ottobre 1974, n. 497 (norme sulle armi)
La Corte ha confermato l'utilizzo delle relative disposizioni per qualificare e aumentare le pene connesse ai reati di detenzione e porto illecito d'arma, rilevando come il Tribunale avesse computato incrementi per ciascun capo poi parzialmente espunti in appello con il corretto ricalcolo
Codice di procedura penale
art. 173 disp. att.; art. 442; art. 616
Art. 173 disp. att.: richiamato per il riassunto dei motivi di impugnazione. Art. 442: applicato per la riduzione della pena in ragione del rito; Art. 616: autorizza la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile
Codice penale
Richiamato dal ricorrente per contestare la misura della riduzione di pena in relazione alla continuazione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha spiegato che l'errore aritmetico iniziale del Tribunale era stato rettificato in appello nei limiti consentiti
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito se la motivazione di questi ultimi non e' manifestamente contraddittoria o illogica; contestazioni basate su divergenze testimoniali marginali sono inammissibili se non si dimostra che la loro espunzione intacca la logica della decisione
- Immagini di videosorveglianza a bassa risoluzione o riprese da distanza possono essere ritenute insufficienti per comparazioni antropometriche precise, ma utili per identificare elementi come tipologia del veicolo o abbigliamento: la deduzione dei giudici di merito su questo punto e' difficile da superare in cassazione
- Le doglianze che chiedono una rinnovata ponderazione delle prove (nuova valutazione delle testimonianze o dei fotogrammi) sono inammissibili in sede di legittimita' salvo errori logici evidenti nella motivazione di merito
- In materia di calcolo delle pene, la Corte di appello puo' correggere errori aritmetici del Tribunale nei limiti di quanto devoluto in appello, rispettando il divieto di reformatio in peius; ricorsi per vizi aritmetici devono essere chiari e specifici per essere accolti
- Per ottenere l'ammissibilita' del ricorso per cassazione e' necessario proporre censure specifiche e dimostrare la rilevanza delle omissioni o contraddizioni sul piano logico-giuridico, non limitandosi a osservazioni frammentarie o meramente confutative
- La valutazione dell'attendibilita' della persona offesa e' questione di fatto principalmente riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione in assenza di palese contraddizione
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