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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17228/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La contribuente aveva impugnato più cartelle esattoriali emesse per crediti riferiti anche a una società di persone della quale era socia illimitatamente responsabile, sostenendo che le notifiche non fossero state regolarmente eseguite nei confronti della società obbligata. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato le cartelle, ritenendo non provata la regolare notifica alla società; la CTR aveva confermato. In Cassazione la società concessionaria della riscossione ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, mancante o incomprensibile ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice di merito valutato le notifiche effettuate alla società ai fini dell'interruzione della prescrizione, oltre a travisamento della prova; 3) violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c., per aver ritenuto omessa o irregolare la notifica delle cartelle alla società. In memoria, una delle controparti ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per due cartelle di importo inferiore a 1.000 euro, notificate tra il 2000 e il 2002 e quindi oggetto di annullamento ex d.l. n. 119 del 2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR solo apodittica e apparente, perché non consentiva di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito a fronte di numerose cartelle e di documentazione specifica prodotta dalla riscossione. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha inoltre dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente a due cartelle, perché rientranti nell'annullamento previsto per i carichi di importo inferiore a 1.000 euro. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e intellegibile; è censurabile in cassazione la motivazione solo apparente, perplessa o incomprensibile, perché non consente il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità non riguarda più insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il livello minimo costituzionale, altrimenti si configura il vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come disciplina della notificazione delle cartelle esattoriali nell'ambito della riscossione.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato in tema di notificazione agli enti e alle società, con riferimento alla corretta individuazione del destinatario.

  • art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018

    I carichi di importo inferiore a 1.000 euro notificati nel periodo indicato sono oggetto di annullamento, con conseguente estinzione del giudizio per le relative cartelle.

Massime di principio

  • In cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando sia del tutto assente, meramente apparente, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La motivazione è apparente quando si risolve in enunciazioni generiche e apodittiche che non consentono di comprendere, per ciascun atto o questione decisiva, le ragioni concrete della decisione.
  • Quando la controversia riguarda una pluralità di cartelle o atti, il giudice di merito deve dare conto in modo specifico della valutazione di ciascun atto o quantomeno della logica che consente di riferire la decisione a tutti gli atti impugnati; una formula cumulativa e indistinta può integrare vizio di motivazione.
  • Le questioni ulteriori dedotte con il ricorso restano assorbite se il primo motivo accolto impone la cassazione della sentenza per vizio di motivazione.
  • L'annullamento normativo di determinati carichi di modesto importo può determinare l'estinzione del giudizio limitatamente alle cartelle o ai crediti interessati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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