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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23751/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel fallimento di una società in liquidazione, il curatore predispose un piano di riparto parziale includendo i creditori chirografari già ammessi allo stato passivo. Una società cessionaria di un ingente credito chirografario, insinuato tardivamente dal proprio dante causa, propose reclamo contro il riparto chiedendo la sospensione della distribuzione o, in subordine, l'accantonamento della quota a sé spettante, poiché la propria domanda tardiva era stata presentata prima del deposito del piano ma era stata esaminata solo dopo l'approvazione del riparto. Il tribunale respinse il reclamo ritenendo che: il solo deposito della domanda tardiva non attribuisse il diritto a partecipare a riparti successivi; i creditori tardivi concorrano solo dopo l'ammissione; l'accantonamento richiesto non fosse previsto in via tassativa dalla legge fallimentare; il giudice delegato avesse comunque rispettato il contraddittorio. Nel ricorso per cassazione la ricorrente dedusse tre motivi: 1) violazione degli artt. 101 l. fall., 3 e 24 Cost., sostenendo che il ritardo nella fissazione dell'udienza di verifica delle domande tardive aveva pregiudicato il suo diritto a partecipare al primo riparto; 2) violazione degli artt. 101, 112 e 113 l. fall. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che le domande tardive presentate prima dell'esecutività dello stato passivo tempestivo dovessero essere esaminate insieme a queste e che l'accantonamento dovesse essere disposto; 3) violazione dell'art. 36 l. fall. e dell'art. 24 Cost. per mancata audizione delle parti nel reclamo davanti al giudice delegato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che i termini previsti per l'esame delle domande tardive e per i riparti parziali hanno natura ordinatoria e il loro mancato rispetto non determina un diritto del creditore a pretendere l'esame entro quei termini né un ripristino della posizione perduta. Ha ribadito che la domanda tardiva resta tale anche se proposta prima del decreto di esecutività dello stato passivo tempestivo, poiché altrimenti si svuoterebbe di significato la disciplina della tardività. Ha poi chiarito che il creditore tardivo chirografario sopporta il rischio della tardività e della durata del procedimento di verifica, sicché il curatore non deve attendere l'esito delle domande tardive per procedere ai riparti parziali a favore dei creditori già ammessi. La Corte ha escluso anche un diritto generale all'accantonamento, ritenendo tassative le ipotesi di accantonamento previste dalla legge fallimentare e non estensibili analogicamente ai crediti tardivi non ancora ammessi. Ha infine osservato che il creditore tardivo non ancora ammesso non ha legittimazione a reclamo contro il riparto parziale e che il terzo motivo, relativo al contraddittorio nel reclamo, era inammissibile per difetto di interesse, poiché il tribunale aveva comunque deciso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Consente il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale sul reclamo in materia fallimentare quando il provvedimento abbia carattere decisorio e definitivo.

  • art. 101 l. fall.

    Distingue le domande tardive da quelle tempestive e prevede per le prime una verifica periodica; il loro deposito non le equipara alle domande tempestive e non attribuisce di per sé il diritto a partecipare ai riparti prima dell'ammissione.

  • art. 110 l. fall.

    comma 1, comma 2, comma 4

    Disciplina i riparti parziali e la comunicazione del progetto di riparto; il creditore tardivo non ancora ammesso non ha diritto a ricevere la comunicazione del riparto né legittimazione al relativo reclamo. Il comma 4 tutela invece crediti già ammessi ma contestati in sede di riparto.

  • art. 112 l. fall.

    I creditori tardivi possono concorrere solo alle ripartizioni successive alla loro ammissione, salvo le eccezioni espressamente previste; il ritardo comporta un rischio a carico del creditore.

  • art. 113 l. fall.

    Le ipotesi di accantonamento ivi previste sono eccezionali e tassative; non possono essere estese per analogia ai crediti tardivi non ancora ammessi.

  • art. 36 l. fall.

    Il procedimento di reclamo davanti al giudice delegato può svolgersi con libertà di forme; nel caso concreto il terzo motivo è stato comunque ritenuto inammissibile per difetto di interesse perché il tribunale ha deciso nel merito.

  • art. 152, comma 2, c.p.c.

    I termini richiamati dalla disciplina fallimentare, in assenza di diversa previsione, sono ordinatori.

  • art. 98 l. fall.

    È richiamato in relazione ai giudizi concernenti l'ammissione al passivo, rispetto ai quali i creditori possono essere destinatari della comunicazione del riparto.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma ritenuto non violato nel caso concreto e comunque non idoneo a superare la disciplina dei riparti e della tardività.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per censurare la disparità di trattamento, ma la Corte ha escluso l'irragionevolezza della diversa disciplina tra creditori tardivi e altri crediti oggetto di accantonamento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento fallimentare, il creditore che presenti domanda di insinuazione tardiva non acquista per il solo deposito della domanda il diritto a partecipare ai riparti successivi: il concorso è subordinato alla previa ammissione al passivo.
  • I termini di verifica delle domande e di predisposizione dei riparti, se non accompagnati da una previsione espressa di decadenza o di altra sanzione processuale, hanno natura ordinatoria; la loro violazione non determina, di per sé, il diritto del creditore a ottenere la retrodatazione della propria partecipazione al riparto.
  • Il creditore chirografario tardivo sopporta il rischio sia della tardività della domanda sia della durata del procedimento di verifica; tale pendenza non impedisce al curatore di procedere ai riparti parziali in favore dei creditori già ammessi.
  • Le ipotesi di accantonamento previste dalla legge fallimentare, quando derogano alla regola del concorso solo tra creditori già ammessi, hanno carattere eccezionale e non sono estensibili in via analogica ai crediti tardivi non ancora ammessi.
  • Il creditore tardivo non ancora ammesso al passivo non è legittimato a reclamare il progetto di riparto parziale se non rientra tra i destinatari della relativa comunicazione; la tutela del suo credito resta affidata alla successiva ammissione al passivo.
  • Se il giudice del reclamo decide comunque nel merito tutte le questioni controverse, il vizio relativo all'omessa audizione delle parti nel procedimento precedente non può essere fatto valere in cassazione ove difetti un concreto interesse attuale alla censura.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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