Cassazione Civile, Ordinanza n. 10992/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo operato dalla cassa professionale, qualificato come contributo di solidarietà, sul trattamento pensionistico di vecchiaia corrisposto a un pensionato dal gennaio 2011 al giugno 2022. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo tale prelievo e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme trattenute, riconoscendo solo interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo. In cassazione la cassa ha articolato tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione di varie disposizioni in tema di autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e di contributo di solidarietà, sostenendo la legittimità del prelievo e contestando l'affermazione di illegittimità; con il terzo ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, sostenendo che dovesse applicarsi quella quinquennale. La cassa ha inoltre richiamato norme costituzionali e diverse disposizioni di legge e regolamento per fondare il potere di imposizione del contributo e la diversa disciplina prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure infondate alla luce di una giurisprudenza consolidata che esclude la legittimità, in assenza di una base legislativa specifica, del contributo di solidarietà imposto dalla cassa sulle pensioni e conferma, per la restituzione delle somme indebitamente trattenute, l'applicazione della prescrizione decennale e non di quella quinquennale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di un'ulteriore somma in favore del resistente e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro per i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso per contrasto con giurisprudenza consolidata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di somme equitativamente determinate
art. 23 Cost.
la prestazione patrimoniale imposta richiede una base legale univoca
art. 3 Cost.
richiamato nel ricorso, ma non accolto come fondamento della legittimità del prelievo
art. 38 Cost.
richiamato nel ricorso, senza incidere sull'esito
art. 2 del D.Lgs. n. 509 del 1994
non attribuisce, da solo, il potere di imporre il contributo di solidarietà contestato
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto sufficiente a fondare il prelievo
delibera della Cassa del 27 giugno 2013
atto interno contestato, privo di idonea base legale autonoma per il contributo straordinario
art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995
la facoltà degli enti previdenziali di adottare atti per l'equilibrio finanziario non legittima un contributo straordinario privo dei requisiti di legge
art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006
richiamato dalla ricorrente, ma non considerato fondamento sufficiente del potere impositivo
art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013
norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalità di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine
art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011
ha dato base legale al contributo di solidarietà solo in relazione ai presupposti e alla misura fissati dal legislatore
art. 2946 c.c.
richiamato per sostenere la prescrizione decennale applicata alla domanda restitutoria
art. 2948 c.c.
invocato per la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere il diverso termine prescrizionale
art. 47-bis del D.P.R. n. 639 del 1970
ritenuto non conferente perché riferito alle prestazioni INPS e non alla fattispecie delle casse privatizzate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
base normativa invocata per l'autonomia degli enti, ma non sufficiente a legittimare il contributo impugnato
Massime di principio
- Il contributo di solidarietà imposto da una cassa previdenziale privatizzata configura una prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale specifica e univoca; l'autonomia regolamentare dell'ente non basta, da sola, a fondare il prelievo.
- La facoltà degli enti previdenziali di adottare misure per l'equilibrio finanziario di lungo termine non consente di introdurre contributi straordinari provvisori se tali misure non rientrano nel perimetro legale fissato dal legislatore.
- Quando il legislatore disciplina in modo espresso il contributo di solidarietà, stabilendone presupposti, misura e durata, l'ente non può discostarsene con proprie delibere o regolamenti.
- In tema di restituzione di somme indebitamente trattenute su prestazioni pensionistiche, la prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia stato effettivamente liquidato ed esigibile in favore dell'assicurato; se il pensionato ha percepito solo importi decurtati, il termine applicabile è quello ordinario decennale.
- La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è giustificata quando il ricorso si risolva in doglianze già ripetutamente confutate dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, senza offrire argomenti idonei a mutare orientamento.
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