Circolare numero 158 del 2-8-2001
Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’erogazione di un’indennità e di trattamenti di integrazione salariale, entrambi nella misura del 100% della retribuzione persa, a favore dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario causate dal Vertice G8 di Genova tra il 16 e il 22 luglio 2001. Sono definiti due ambiti di applicazione: lavoratori di datori non rientranti nella CIG ordinaria (con esclusione di dipendenti pubblici) e lavoratori di aziende rientranti nella CIG. Vengono indicati i limiti numerici, lo stanziamento finanziario, gli adempimenti delle aziende e delle Agenzie INPS, nonché le istruzioni contabili e i conti di nuova istituzione.
Indennità e integrazioni salariali per i lavoratori del porto di Genova per il Vertice G8
Indennità e trattamenti di integrazione salariale per il Vertice G8 di Genova
La circolare disciplina misure eccezionali di sostegno al reddito per i lavoratori del porto di Genova colpiti da sospensioni o riduzioni di orario dovute allo svolgimento del Vertice G8, nel periodo dal 16 al 22 luglio 2001. Vengono distinti due diversi ambiti applicativi: da un lato l’indennità per i lavoratori non coperti dalla cassa integrazione ordinaria, dall’altro il trattamento di integrazione salariale per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIG.
Ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 1-bis, commi 1 e 2, della legge 3 luglio 2001, n. 251, è prevista la corresponsione di un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione. La misura riguarda anche apprendisti, dirigenti e lavoratori interinali. Restano esclusi i dipendenti da pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
Il beneficio spetta per sospensioni o riduzioni di orario ricadenti nel periodo compreso tra il 16 luglio 2001 e il 22 luglio 2001. Il comma 2 limita l’intervento a un massimo di 1.320 unità e prevede che la domanda sia presentata dal datore di lavoro entro il termine richiamato dall’art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, secondo la procedura prevista da tale legge.
Trattamento per le aziende rientranti nella CIG
L’art. 1-bis, comma 3, della legge n. 251/2001 estende una tutela analoga a un massimo di 3.480 unità lavorative dipendenti da aziende operanti nel porto di Genova che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni. Anche in questo caso la sospensione o riduzione di orario deve essere conseguenza del Vertice G8 e collocarsi nel periodo dal 16 al 22 luglio 2001.
Per tali lavoratori il trattamento previsto dall’art. 2 della legge n. 164/1975 è riconosciuto nella misura del 100% della retribuzione persa, con conseguente commisurazione della contribuzione figurativa. Anche qui sono dovuti, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
Misura della prestazione e copertura contributiva
Per entrambe le fattispecie la prestazione è determinata nella misura del 100% del trattamento retributivo o della retribuzione persa. La circolare ribadisce che, quando spettanti, si aggiungono gli assegni per il nucleo familiare. I periodi integrati sono coperti da contribuzione figurativa.
Copertura finanziaria
Il comma 4 dell’art. 1-bis quantifica l’intero onere derivante dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 in lire 2.840 milioni. La spesa è posta a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 336.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono presentare alle competenti Agenzie dell’Istituto, entro il termine di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 164/1975, le domande sul modello I.G.I. 15. La compilazione deve rispettare la disciplina vigente della legge n. 164/1975, ma con l’esclusione dei quadri F, H, M e successivi. Deve invece essere compilato il quadro R, sul quale va apposta la dicitura "Indennità G8".
Alla domanda devono essere allegati contestualmente i modelli I.G. STR/Aut per consentire il pagamento diretto ai lavoratori.
Adempimenti delle Agenzie e modalità di liquidazione
In ragione delle finalità della norma, del carattere eccezionale dell’intervento e dell’imminenza del periodo feriale, le Agenzie provinciali e subprovinciali devono procedere all’istruttoria e alla definizione delle domande senza trasmetterle alle Commissioni provinciali. Le specifiche istruzioni procedurali saranno comunicate con apposito messaggio.
La circolare precisa inoltre che, per questa indennità, le aziende non sono obbligate al versamento del contributo addizionale. La liquidazione dell’indennità G8 ai lavoratori, sia per le ipotesi del comma 1 sia per quelle del comma 3, deve avvenire mediante la procedura automatizzata per i pagamenti diretti.
Istruzioni contabili
Per la registrazione contabile dell’indennità di cui al punto 1 e dei relativi assegni per il nucleo familiare sono istituiti i conti GAU 30/51 e GAT 30/51. Per i trattamenti di integrazione salariale di cui al punto 2 e per i connessi assegni per il nucleo familiare sono istituiti i conti GAU 30/57 e GAT 30/57.
Gli eventuali recuperi delle prestazioni e degli ANF connessi devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAU 24/67. Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio 69.
L’allegato alla circolare riporta le variazioni al piano dei conti e le denominazioni complete e abbreviate dei conti istituiti.
Punti principali
Campo di applicazione dell’indennità per lavoratori non coperti da CIG ordinaria
L’art. 1-bis, commi 1 e 2, della legge n. 251/2001 prevede un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori, compresi apprendisti, dirigenti e interinali, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova non soggetti alla CIG ordinaria, sospesi o con orario ridotto per il Vertice G8 nel periodo 16-22 luglio 2001. Sono esclusi i dipendenti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di 1.320 unità, su domanda del datore di lavoro presentata secondo la procedura della legge n. 164/1975.
Campo di applicazione del trattamento per le aziende in CIG
L’art. 1-bis, comma 3, della legge n. 251/2001 riconosce il trattamento di cui all’art. 2 della legge n. 164/1975, nella misura del 100% della retribuzione persa, a favore di un massimo di 3.480 unità lavorative dipendenti da aziende del porto di Genova rientranti nella cassa integrazione guadagni, sospese o ad orario ridotto per effetto del Vertice G8 nel periodo 16-22 luglio 2001. Anche per questo intervento sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare, se spettanti, e la copertura figurativa dei periodi integrati.
Misura, durata e copertura contributiva
Per entrambe le fattispecie la prestazione è pari al 100% della retribuzione persa. Si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. La sospensione o riduzione dell’orario deve ricadere nel periodo compreso tra il 16 luglio 2001 e il 22 luglio 2001. I periodi integrati sono coperti da contribuzione figurativa.
Copertura finanziaria
L’intero trattamento erogato in applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 1-bis è stimato, dal comma 4, in lire 2.840 milioni ed è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 336/1993.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono presentare alle competenti Agenzie INPS, entro il termine previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 164/1975, le domande sul modello I.G.I. 15, nel rispetto della disciplina della legge n. 164/1975. Devono essere esclusi i quadri F, H, M e successivi, con l’unica eccezione del quadro R, nel quale va riportata la dicitura "Indennità G8". Alla domanda devono essere allegati contestualmente i modelli I.G. STR/Aut per il pagamento diretto ai lavoratori.
Adempimenti delle Agenzie e pagamento diretto
Le Agenzie provinciali e subprovinciali devono istruire e definire le domande senza trasmetterle alle Commissioni provinciali, in considerazione dell’eccezionalità dell’intervento e dell’urgenza. Le istruzioni procedurali sarebbero comunicate con apposito messaggio. Si precisa inoltre che per tale indennità le aziende non sono tenute al versamento del contributo addizionale. La liquidazione dell’indennità G8 ai lavoratori, sia per il comma 1 sia per il comma 3, deve avvenire con la procedura automatizzata per i pagamenti diretti.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile dell’indennità e degli assegni per il nucleo familiare connessi sono istituiti i conti GAU 30/51 e GAT 30/51 per il comma 1, e GAU 30/57 e GAT 30/57 per il comma 3. Gli eventuali recuperi delle indennità, dei trattamenti di integrazione salariale e degli ANF connessi devono essere imputati al conto GAU 24/67. Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio 69.
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