Circolare numero 156 del 1-8-2001
Sospensione del versamento dei contributi per i soggetti residenti ed operanti nei Comuni colpiti dalla calamità naturale in questione. Soggetti beneficiari; oggetto della sospensione ; condizioni e modalità per ottenere il beneficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni applicative dell’ordinanza n. 3143/2001, pubblicata in G.U. il 13 luglio 2001, che sospende i versamenti contributivi e previdenziali per i soggetti colpiti dalle trombe d’aria del 7 luglio 2001 nei comuni indicati delle province di Milano e Bergamo. La sospensione riguarda diversi regimi contributivi, con specifiche condizioni di accesso, periodi interessati, modalità di compilazione delle denunce, codici da utilizzare e prime indicazioni contabili. L’ordinanza prevede inoltre che il recupero dei contributi sospesi avvenga senza sanzioni, interessi o oneri accessori, rinviando a successivi chiarimenti le modalità operative di recupero.
Sospensione dei contributi per le trombe d’aria del 7 luglio 2001 nei comuni di Milano e Bergamo
Sospensione contributiva per i danni da trombe d’aria del 7 luglio 2001
La circolare dà attuazione all’ordinanza n. 3143 dell’11 luglio 2001, pubblicata in G.U. il 13 luglio 2001, che introduce misure di protezione civile e, per il profilo di competenza dell’Istituto, dispone la sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dalle trombe d’aria che hanno interessato alcuni comuni delle province di Milano e Bergamo. Il documento precisa ambito soggettivo, periodo di sospensione, adempimenti operativi, regole contabili e rinvio alle successive determinazioni ministeriali per il recupero delle somme.
Ambito territoriale e soggetti interessati
La sospensione si applica ai soggetti residenti nei comuni colpiti oppure a quelli che vi avevano sede operativa alla data del 7 luglio 2001, a condizione che le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure abbiano subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato da perizia giurata.
Sono beneficiari anche i soggetti non residenti nei comuni colpiti che vi svolgevano attività alla data dell’evento, sempre nei limiti sopra indicati. La circolare specifica che la perizia giurata è la documentazione necessaria per ottenere la sospensione e che, nella valutazione del danno, devono essere considerati anche i beni mobili contenuti nell’abitazione o necessari all’attività produttiva.
È espressamente esclusa dall’agevolazione l’attività bancaria e assicurativa di cui all’art. 2195, comma 1, n. 4, c.c.
Comuni colpiti
I comuni interessati sono:
- Arcore, Concorezzo, Vimercate e Usmate Velate, in provincia di Milano;
- Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d’Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno, in provincia di Bergamo.
Periodo di sospensione e contenuto della misura
I contributi sospesi sono quelli con scadenza legale di versamento compresa tra il 7 luglio 2001 e il 31 dicembre 2001. La sospensione riguarda sia i termini per il pagamento dei contributi, sia i termini per la presentazione della modulistica collegata ai versamenti.
La circolare richiama inoltre il principio per cui non è previsto alcun rimborso per i contributi già versati entro il 13 luglio 2001, nonostante la sospensione.
Categorie contributive interessate
La sospensione si applica ai contributi dovuti da:
- datori di lavoro;
- lavoratori autonomi;
- committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
- professionisti iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995;
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- contribuenti volontari.
Il documento dedica poi istruzioni specifiche ad alcune categorie, con particolare attenzione ai datori di lavoro tenuti a denuncia DM10/2, agli artigiani e commercianti, ai liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata e al settore agricolo.
Istruzioni per i datori di lavoro e per il modello DM10/2
Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva con modello DM10/2, la sospensione riguarda i contributi con scadenza legale nel periodo 7 luglio 2001 - 31 dicembre 2001, con periodi di paga interessati da giugno 2001 a novembre 2001.
Alle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "1V", con il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per le trombe d’aria del 7 luglio 2001.
La circolare indica una serie di regole per la compilazione delle denunce contributive, in particolare per le aziende già autorizzate all’accentramento contributivo, per quelle che operano fuori dai comuni colpiti ma sospendono la quota del lavoratore residente nelle zone danneggiate, e per le aziende che presentano DM10 con saldo a credito per conguagli di prestazioni anticipate dall’Istituto.
In sintesi, le aziende devono:
- compilare i quadri B e C del DM10/2 con le consuete modalità;
- compilare il quadro D senza effettuare inizialmente la sommatoria del totale B;
- determinare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale;
- sottrarre eventuali agevolazioni contributive esposte nel quadro D;
- indicare la differenza nel quadro D con il codice "N939" e la dicitura "contr. sosp. Evento tromba d’aria ORD. n. 3143/2001";
- sommare le partite del quadro D e riportare il totale al rigo 57;
- effettuare la differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 e riportarla nel riquadro sottostante il rigo 57;
- versare il saldo a credito INPS con le ordinarie modalità F24 oppure presentare il DM10/2 alla Sede competente per rimborso o compensazione secondo la disciplina vigente.
Regole particolari per altre categorie di contribuenti
Per gli addetti ai servizi domestici e familiari sono sospesi:
- il 2° trimestre 2001, con scadenza 10 luglio 2001;
- il 3° trimestre 2001, con scadenza 10 ottobre 2001.
Per i prosecutori volontari sono sospesi:
- il 2° trimestre 2001, con scadenza 30 settembre 2001;
- il 3° trimestre 2001, con scadenza 31 dicembre 2001.
Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali la sospensione riguarda i contributi dovuti sulle seguenti scadenze:
- 16 agosto 2001: contributi sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2001;
- 16 novembre 2001: contributi sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2001;
- 30 novembre 2001: contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale per l’anno 2001, secondo acconto.
La sospensione si estende anche ai contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento del secondo acconto 2001, con scadenza 30 novembre 2001. Per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative sono sospesi i versamenti da effettuare il giorno 16 dei mesi da luglio a dicembre 2001, riferiti agli emolumenti del mese precedente.
Settore agricolo
Per il settore agricolo la sospensione riguarda:
- per i lavoratori autonomi CD-CM-IATP, i versamenti relativi alla I, II e III rata del 2001;
- per i PC/CF, i versamenti relativi alla I, II e III rata del 2001;
- per le aziende agricole, i versamenti relativi al I e II trimestre 2001, con scadenze del 16 settembre e 16 dicembre.
La sospensione non si estende alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuali DMAG, ACC1/CFPC, CD1 e CD1var, che restano necessarie per l’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori agricoli.
Recupero dei contributi sospesi e disciplina contabile
L’ordinanza prevede che i contributi sospesi saranno recuperati senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Tuttavia non disciplina le concrete modalità di recupero, per le quali la circolare riserva successivi chiarimenti ministeriali.
Sul piano contabile, per i contributi sospesi dei datori di lavoro individuati dal codice "N939" è istituito il conto GPA 0667, assistito da apposito partitario locale. La procedura di ripartizione contabile DM provvede alla predisposizione di una lista di analisi delle posizioni aziendali; una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e gestione del credito.
Ulteriori misure contenute nell’ordinanza
L’ordinanza richiamata dalla circolare contiene anche una disciplina più ampia di protezione civile: sospensioni di termini tributari e amministrativi, misure a favore dei lavoratori sospesi o a orario ridotto, contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati, interventi dei prefetti di Milano e Bergamo, contributi regionali per la ripresa delle attività produttive e il ripristino delle infrastrutture pubbliche, oltre a una previsione di copertura finanziaria complessiva a carico del Fondo della protezione civile. Questi profili sono riportati nell’allegato normativo ma, per la parte di competenza dell’Istituto, la circolare si concentra sulle sospensioni contributive e sulle relative istruzioni operative.
Punti principali
Ambito della sospensione e soggetti beneficiari
La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, si applica ai soggetti residenti nei comuni colpiti o ivi aventi sede operativa alla data dell’evento, purché le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di sgombero per inagibilità totale o parziale oppure abbiano subito danni superiori al 30% del valore dei beni, attestati da perizia giurata. Sono inclusi anche i soggetti non residenti nei comuni colpiti ma ivi operanti alla data dell’evento, alle medesime condizioni. La sospensione non si applica alle attività bancarie e assicurative di cui all’art. 2195, comma 1, n. 4, c.c.
Periodo contributivo interessato
La sospensione riguarda i contributi con scadenza legale di versamento dal 7 luglio 2001 al 31 dicembre 2001. Per i datori di lavoro con denuncia DM10/2, i periodi di paga interessati vanno da giugno 2001 a novembre 2001. La sospensione comprende anche i termini per la presentazione della modulistica connessa al pagamento.
Comuni interessati
I comuni colpiti dalle trombe d’aria del 7 luglio 2001 sono: Arcore, Concorezzo, Vimercate e Usmate Velate in provincia di Milano; Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d’Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno in provincia di Bergamo.
Categorie contributive coinvolte
La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi dovuti da datori di lavoro, lavoratori autonomi, committenti di collaborazioni coordinate e continuative, professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, addetti ai servizi domestici e familiari e contribuenti volontari. Sono inoltre disciplinati specificamente i casi degli artigiani e commercianti, dei liberi professionisti e dei committenti tenuti alla gestione separata, nonché del settore agricolo.
Modalità per i datori di lavoro e codice aziendale
Alle posizioni contributive delle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "1V", con il nuovo significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per le trombe d’aria del 7 luglio 2001. Per la compilazione dei modelli DM10/2 e F24, le aziende interessate devono esporre i contributi sospesi nel quadro D con il codice "N939" e la dicitura "contr. sosp. Evento tromba d’aria ORD. n. 3143/2001", effettuando poi le somme e i conguagli secondo le istruzioni fornite.
Regole specifiche per domestici, volontari, artigiani, commercianti e gestione separata
Per gli addetti ai servizi domestici e familiari sono sospesi i versamenti del 2° trimestre 2001 (scadenza 10 luglio) e del 3° trimestre 2001 (scadenza 10 ottobre). Per i prosecutori volontari sono sospesi i versamenti del 2° trimestre 2001 (scadenza 30 settembre) e del 3° trimestre 2001 (scadenza 31 dicembre). Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda le scadenze del 16 agosto 2001, 16 novembre 2001 e 30 novembre 2001, includendo anche i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione a tali date. Per i professionisti della gestione separata è sospeso il 2° acconto 2001 (30 novembre 2001); per i committenti di co.co.co. sono sospesi i versamenti mensili da luglio a dicembre 2001.
Settore agricolo
Per il settore agricolo sono sospesi: i versamenti dei lavoratori autonomi CD-CM-IATP relativi alla I, II e III rata del 2001; i versamenti dei PC/CF relativi alla I, II e III rata del 2001; i versamenti delle aziende agricole relativi al I e II trimestre 2001, con scadenza rispettivamente al 16 settembre e 16 dicembre. La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuali DMAG, ACC1/CFPC, CD1 e CD1var, che restano necessarie per l’aggiornamento delle posizioni assicurative.
Recupero dei contributi sospesi e aspetti contabili
Il recupero dei contributi sospesi avverrà senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri accessori, ma l’ordinanza non disciplina le modalità operative del recupero, rinviate a successivi chiarimenti ministeriali. Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi delle aziende con codice N939 è istituito il conto GPA 0667, assistito da apposito partitario locale. La circolare indica anche l’invio di liste di analisi delle posizioni aziendali e rinvia a future istruzioni per la contabilizzazione dei recuperi.
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