Circolare numero 153 del 31-7-2001
E’ stata affidata all’INPS la gestione di una Banca dati relativa al calcolo annuale dell’indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari i cui componenti richiedano una prestazione sociale agevolata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il quadro normativo dell’ISE e dell’ISEE dopo il D.Lgs. n. 130/2000 e i D.P.C.M. del 4 aprile 2001 e del 18 maggio 2001. Vengono riepilogati i criteri di calcolo, le prestazioni escluse, il funzionamento della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché le attività affidate all’INPS, agli enti erogatori, ai CAF e alle strutture territoriali. Sono inoltre indicate le modalità di presentazione della dichiarazione, gli adempimenti operativi delle sedi e alcune linee organizzative interne, con rinvio a successive istruzioni per software e comunicazione.
Nuova disciplina ISEE: banca dati INPS, dichiarazione sostitutiva unica e adempimenti delle strutture territoriali
Nuova disciplina ISEE, banca dati INPS e istruzioni applicative
La circolare fornisce un inquadramento sintetico della disciplina dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 e dei decreti attuativi pubblicati nel 2001. L’obiettivo è quello di illustrare il nuovo assetto normativo e fornire le prime istruzioni operative alle strutture territoriali dell’INPS, in vista della realizzazione della banca dati e della gestione della dichiarazione sostitutiva unica.
Quadro normativo di riferimento
Il sistema unificato di valutazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni assistenziali legate al reddito era stato introdotto in via sperimentale dal D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998. Tale decreto aveva definito:
- l’ISE, quale valutazione della situazione economica del richiedente riferita al nucleo familiare e costruita sulla somma dei redditi combinata con l’indicatore della situazione patrimoniale;
- l’ISEE, quale rapporto tra l’ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza;
- i criteri di composizione del nucleo familiare;
- le definizioni di reddito, patrimonio e scala di equivalenza.
Successivamente, il D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 ha introdotto precisazioni sulla composizione del nucleo familiare e ha modificato alcuni criteri di determinazione dell’ISE e dell’ISEE. Il D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001 ha ulteriormente specificato i criteri per situazioni particolari e i parametri per il calcolo di reddito, patrimonio e scala di equivalenza.
Composizione del nucleo, reddito, patrimonio e scala di equivalenza
Secondo l’impostazione vigente richiamata dalla circolare, il nucleo familiare è composto, in via generale, dal dichiarante, dal coniuge, dai figli, nonché da altre persone conviventi e da altre persone a carico ai fini IRPEF. Sono però previste numerose particolarità ed eccezioni, descritte nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica disponibili sui siti Internet e Intranet dell’Istituto.
La circolare sintetizza anche i criteri di calcolo:
- il reddito è dato dal reddito complessivo ai fini IRPEF sommato ai redditi da attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in abitazione locata;
- il patrimonio comprende patrimonio immobiliare e mobiliare, con applicazione di una franchigia collegata ai debiti residui per mutuo o alla residenza in abitazione di proprietà; ai fini del calcolo rileva per il 20% del suo valore;
- la scala di equivalenza è parametrata al numero dei componenti del nucleo e prevede maggiorazioni in casi specifici, come assenza del coniuge, presenza di figli minori o di componenti con handicap, e presenza di entrambi i genitori lavoratori.
Dichiarazione sostitutiva unica e attestazioni
La nuova disciplina si fonda sulla presentazione, da parte del cittadino, di un’unica dichiarazione sostitutiva annuale, contenente i dati relativi al nucleo familiare e ai redditi. La dichiarazione può essere presentata direttamente agli enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai CAF e all’INPS.
Nel periodo di validità della dichiarazione è possibile presentare una nuova dichiarazione per rappresentare variazioni delle condizioni familiari ed economiche.
Chi riceve la dichiarazione rilascia al dichiarante un’attestazione contenente le informazioni dichiarate e gli elementi necessari al calcolo dell’ISEE. Tale attestazione, così come la dichiarazione, può essere utilizzata da ciascun componente del nucleo per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
L’INPS, a sua volta, rilascia agli enti erogatori e al dichiarante una seconda attestazione contenente:
- i dati del nucleo familiare;
- l’indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con indicazione delle modalità di calcolo;
- il valore della scala di equivalenza applicato;
- l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto;
- l’attestazione che i dati derivano dalla dichiarazione sostitutiva unica ed sono stati elaborati sulla base delle informazioni trasmesse dall’ente ricevente;
- la data di trasmissione dei dati;
- la denominazione dell’ente;
- la data dell’attestazione;
- la data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica.
Banca dati INPS, trasmissione dei dati e controlli
Il D.Lgs. n. 130/2000 ha previsto che gli enti erogatori possano differire l’attuazione della disciplina entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M. che stabilisce i criteri di individuazione del nucleo familiare. Entro lo stesso termine l’INPS deve rendere operativo il sistema informativo per la gestione del nuovo prodotto.
La circolare precisa che l’INPS deve predisporre, d’intesa con AIPA e Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- un tracciato standard;
- una procedura informatica per la raccolta e trasmissione dei dati;
- gli strumenti per il calcolo e la disponibilità dell’ISEE.
Gli enti che ricevono la dichiarazione devono trasmettere alla banca dati INPS le informazioni in essa contenute. Gli enti erogatori possono poi richiedere all’INPS l’ISEE e le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione, sia per eventuali integrazioni e variazioni sia per i controlli.
Sono previsti più livelli di verifica:
- controlli formali sugli enti erogatori;
- controlli incrociati con il Ministero delle Finanze;
- controlli sugli archivi INPS e delle amministrazioni collegate;
- controlli presso istituti di credito e intermediari finanziari;
- controlli sostanziali affidati alla Guardia di Finanza su redditi e patrimonio.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La valutazione unificata della situazione economica si applica solo a chi richiede prestazioni o servizi sociali, assistenziali o di pubblica utilità non destinati alla generalità dei soggetti, oppure collegati a specifiche condizioni economiche.
Restano escluse:
- le prestazioni previdenziali;
- l’integrazione al minimo;
- la maggiorazione sociale delle pensioni;
- l’assegno sociale e la pensione sociale;
- la pensione e l’assegno di invalidità civile;
- le indennità di accompagnamento e quelle assimilate.
Pubblicazione dei decreti e decorrenza dei termini
La circolare segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti propedeutici alla realizzazione del sistema:
- D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno 2001, recante il regolamento sui criteri di composizione del nucleo familiare in situazioni particolari e sulle nuove modalità di calcolo dell’ISE e dell’ISEE;
- D.P.C.M. del 18 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2001, con approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni.
Il D.P.C.M. n. 242/2001 entra in vigore l’11 luglio 2001; da questa data decorrono i 180 giorni previsti dal D.Lgs. n. 130/2000 per la realizzazione della banca dati INPS, con scadenza fissata all’8 gennaio 2002.
Adempimenti delle sedi e delle agenzie INPS
Le strutture territoriali devono attenersi a regole operative precise. In particolare:
- la domanda per ottenere la prestazione sociale agevolata continua a essere presentata all’ente erogatore e non all’INPS;
- le sedi e le agenzie INPS ricevono eventualmente la dichiarazione sostitutiva unica presentata dal cittadino;
- la dichiarazione deve essere compilata esclusivamente secondo il tracciato del modello-tipo;
- la presentazione può avvenire in qualunque sede o agenzia INPS del territorio.
Le modalità di presentazione sono tre:
- consegna a mano con sottoscrizione davanti all’addetto;
- invio per posta con firma autenticata o con fotocopia del documento di riconoscimento;
- resa diretta all’addetto quando il dichiarante non sa o non può firmare.
Le strutture devono inoltre:
- assicurare assistenza alla compilazione, anche tramite gli URP o personale con competenze fiscali;
- verificare completezza e correttezza formale della dichiarazione;
- attestare la presentazione subito dopo la sottoscrizione;
- trattenere una copia della dichiarazione e restituire l’originale al cittadino con l’attestazione.
Organizzazione interna e sviluppi operativi
Sul piano organizzativo, la circolare ricomprende le attività ISEE nel processo primario di gestione del soggetto richiedente prestazioni a sostegno del reddito. Tali attività devono essere svolte in tempo reale presso il punto di incontro, che dovrà offrire, nella maggior parte dei casi, anche la consulenza per la compilazione della dichiarazione.
Alla fase di back-office sono affidate:
- la conservazione e gestione dell’archivio delle copie delle dichiarazioni;
- i controlli di competenza dell’INPS sulla veridicità dei dati dichiarati.
La circolare sottolinea infine la necessità di identificare chiaramente presso il punto di incontro le attività di ricezione delle dichiarazioni e di rilascio delle attestazioni ISEE. Viene anche annunciata la predisposizione di un piano di comunicazione per diffondere la conoscenza dell’ISEE presso i cittadini, nonché il completamento di un software per l’acquisizione via Internet delle dichiarazioni e la stampa dell’attestazione con il valore ISEE standard e le informazioni analitiche utilizzate, rinviando a una successiva comunicazione le relative note operative.
Punti principali
Quadro normativo e definizioni di ISE e ISEE
La circolare richiama il sistema introdotto in via sperimentale dal D.Lgs. n. 109/1998 e le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 242/2001. L’ISE è definito come somma dei redditi del nucleo familiare combinata con l’indicatore della situazione patrimoniale; l’ISEE è il rapporto tra l’ISE e il parametro della scala di equivalenza. Vengono inoltre richiamati i criteri generali di composizione del nucleo, di definizione di reddito, patrimonio e scala di equivalenza, con ulteriori precisazioni per casi particolari.
Dichiarazione sostitutiva unica e attestazioni
La nuova disciplina prevede una dichiarazione sostitutiva unica, valida per un anno, contenente i dati del nucleo familiare e dei redditi, presentabile agli enti erogatori, ai Comuni, ai CAF o all’INPS. Nel periodo di validità è possibile presentare una nuova dichiarazione per aggiornare le condizioni familiari ed economiche. I soggetti che ricevono la dichiarazione rilasciano un’attestazione con i dati dichiarati e gli elementi necessari al calcolo ISEE; l’INPS rende disponibili anche una seconda attestazione con i valori calcolati e i dati essenziali per l’utilizzo da parte dei componenti del nucleo.
Banca dati INPS, tracciato standard e controlli
L’INPS deve predisporre un tracciato standard e una procedura informatica, concordati con AIPA e Presidenza del Consiglio, per acquisire, trasmettere ed elaborare i dati della dichiarazione sostitutiva unica e calcolare ISE e ISEE. Gli enti che ricevono le dichiarazioni trasmettono le informazioni alla banca dati INPS; l’Istituto restituisce gli indicatori e le informazioni analitiche agli enti richiedenti. Sono previsti controlli formali sugli input, controlli incrociati con il Ministero delle Finanze, verifiche sugli archivi INPS e su quelli delle amministrazioni collegate, controlli presso istituti di credito o intermediari finanziari e controlli sostanziali della Guardia di Finanza.
Ambito di applicazione ed esclusioni
I criteri unificati di valutazione della situazione economica si applicano solo alle prestazioni o servizi sociali, assistenziali o di pubblica utilità non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati a specifiche condizioni economiche. Restano escluse le prestazioni previdenziali e, per esplicita previsione normativa, alcune prestazioni sociali quali integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate.
Pubblicazione dei decreti e termini per l’operatività
La circolare evidenzia che i decreti propedeutici alla realizzazione della banca dati sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale: il D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001 sulla G.U. n. 146 del 26 giugno 2001 e il D.P.C.M. del 18 maggio 2001 sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2001. Il D.P.C.M. n. 242/2001 entra in vigore l’11 luglio 2001; da tale data decorrono i 180 giorni previsti dal D.Lgs. n. 130/2000 per la realizzazione della banca dati INPS, con scadenza fissata all’8 gennaio 2002.
Adempimenti delle strutture territoriali INPS
Le sedi e le agenzie INPS non ricevono la domanda di prestazione, che va presentata all’ente erogatore, ma devono ricevere l’eventuale dichiarazione sostitutiva unica del cittadino. La dichiarazione deve essere compilata secondo il modello-tipo e può essere presentata in qualunque sede o agenzia INPS: con consegna a mano e firma davanti all’addetto, per posta con firma autenticata o copia del documento, oppure con dichiarazione resa all’addetto nei casi di impossibilità a firmare. Le strutture devono assistere il dichiarante nella compilazione, verificare la completezza e la correttezza formale, attestare la presentazione, trattenere una copia e restituire l’originale con attestazione.
Organizzazione del lavoro e supporto informatico
Le attività ISEE sono ricondotte al processo primario di gestione del soggetto richiedente prestazioni a sostegno del reddito e devono essere svolte in tempo reale presso il punto di incontro, dove potrà essere fornita anche consulenza per la compilazione. La conservazione delle copie e i controlli di veridicità sono demandati al back-office. La circolare segnala inoltre la necessità di identificare chiaramente il servizio di ricezione delle dichiarazioni e rilascio delle attestazioni, e annuncia un piano di comunicazione dedicato e il completamento di un software per l’acquisizione via Internet e la stampa dell’attestazione, rinviando a successive istruzioni operative.
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