Circolare numero 155 del 31-7-2001
Istruzioni relative al proseguimento delle attività LSU per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001. Pagamento per i mesi di luglio e agosto 2001 degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori interessati. Chiarimenti in materia di requisiti e condizioni per fruire del pensionamento anticipato LSU ai sensi dell’articolo 78, comma 5, della legge n. 388/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare detta le istruzioni per la corresponsione degli assegni ASU e dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili nel secondo semestre 2001, subordinando i pagamenti a specifiche convenzioni con le Regioni, all’accreditamento delle somme e alla trasmissione di delibere ed elenchi nominativi. Fornisce inoltre chiarimenti definitivi sui pensionamenti anticipati per i lavoratori LSU ex art. 78, comma 5, della legge n. 388/2000, precisando i requisiti soggettivi, l’esclusione di alcuni trattamenti previdenziali, le decorrenze utili e il solo incentivo riconoscibile.
Disposizioni su pagamenti ASU e ANF per luglio-dicembre 2001 e chiarimenti sui pensionamenti anticipati LSU ex art. 78, comma 5, legge n. 388/2000
Disposizioni su ASU, ANF e pensionamenti anticipati LSU
La circolare interviene su due profili distinti ma collegati alla gestione delle attività socialmente utili: da un lato detta le regole operative per il pagamento degli assegni ASU e ANF nel periodo luglio-dicembre 2001; dall’altro fornisce chiarimenti definitivi sull’applicazione dell’art. 78, comma 5, della legge n. 388/2000 in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori LSU.
Ambito di applicazione e presupposti per la prosecuzione delle attività socialmente utili
Per la prosecuzione delle attività socialmente utili nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001, già finanziate fino al 30 giugno con risorse del Fondo per l’occupazione, è richiesta la stipula di una convenzione tra le Regioni interessate e l’INPS. Lo schema convenzionale era già stato trasmesso ai Direttori Regionali con la nota del 17 luglio 2001.
I pagamenti degli assegni ASU e dell’assegno per il nucleo familiare sono subordinati al preventivo accreditamento all’INPS delle somme necessarie a coprire integralmente gli importi mensili spettanti ai lavoratori interessati. Tali versamenti devono tenere conto della ripartizione dell’onere dell’assegno ASU stabilita da ciascuna Regione tra Regione ed Ente utilizzatore.
Modalità di erogazione degli assegni ASU e ANF
La procedura automatizzata di liquidazione è stata implementata per distinguere:
- l’assegno ASU totalmente a carico della Regione;
- l’assegno ASU ripartito al 50% tra Regione ed Ente utilizzatore;
- l’assegno per il nucleo familiare, che resta sempre interamente a carico della Regione.
Per la corresponsione degli assegni, gli Enti utilizzatori devono trasmettere alle Sedi INPS territorialmente competenti:
- copia della delibera di prosecuzione delle attività dal 1° luglio 2001 in poi;
- l’elenco dei lavoratori utilizzati.
Nell’elenco devono essere compresi anche i lavoratori ultracinquantenni alla data del 31.12.2000, e i versamenti preventivi devono riguardare anche loro.
Validazione regionale, aggiornamenti e ricorsi
Le delibere di prosecuzione devono essere validate dalla Regione di riferimento, che deve comunicare all’Istituto quali Enti siano autorizzati alla prosecuzione delle attività con oneri a proprio carico, totale o parziale. La comunicazione regionale può essere cumulativa e deve essere inviata alla Sede Regionale INPS, che provvederà a informarne le Sedi interessate.
Le eventuali variazioni dell’elenco nominativo e le assenze mensili che non diano diritto all’assegno devono essere comunicate con assoluta tempestività alla Sede INPS competente.
La circolare precisa inoltre che i pagamenti possono essere effettuati soltanto in favore dei lavoratori socialmente utili ricompresi nella disciplina del d.lgs. n. 81/2000, i cosiddetti "transitoristi". Gli eventuali ricorsi dei lavoratori contro il mancato riconoscimento del diritto agli assegni ASU non devono essere presentati all’INPS, ma all’ufficio indicato dalla Regione competente.
Erogazione per luglio e agosto 2001: autorizzazioni ministeriali e imputazione contabile
La Direzione Generale per l’Impiego del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l’INPS a continuare a erogare per i mesi di luglio e agosto 2001 i sussidi e gli ANF ai lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000, appartenenti ai bacini regionali e ancora impegnati in attività socialmente utili. Le somme anticipate devono essere poste a carico del Fondo per l’occupazione e decurtate dalle risorse finanziarie attribuite alle singole Regioni con le convenzioni di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 81/2000, come modificato dall’art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.
Una successiva nota ministeriale ha precisato che tali indicazioni si riferiscono alle realtà territoriali nelle quali l’INPS abbia già erogato nel periodo 1.1 - 30.6.2001 il sussidio, o parte di esso, a valere sul Fondo per l’occupazione, con detrazione dalle risorse attribuite alle Regioni, e comunque alle Regioni nelle quali le attività socialmente utili siano ancora in corso.
Controlli preliminari richiesti alle Sedi INPS
Prima di disporre i pagamenti, le Sedi devono verificare che:
- Regioni ed Enti utilizzatori abbiano adottato la delibera o un provvedimento analogo di prosecuzione delle attività socialmente utili per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001, oppure almeno per il periodo 1° luglio - 31 agosto 2001;
- sia pervenuta alla Sede competente copia delle delibere, con l’elenco nominativo dei lavoratori che hanno proseguito l’attività;
- sia stata regolarmente sottoscritta dalla Regione richiedente la convenzione predisposta dall’INPS e trasmessa con la nota del 17 luglio 2001.
Pensionamento anticipato LSU ex art. 78, comma 5, legge n. 388/2000
La circolare fornisce poi precisazioni sull’art. 78, comma 5, della legge n. 388/2000, che consente anche ai lavoratori che abbiano svolto attività socialmente utili a seguito di chiamata diretta da parte dei Sindaci dei Comuni di residenza di chiedere il pensionamento anticipato di anzianità o di vecchiaia.
Secondo i chiarimenti ministeriali, il beneficio è subordinato a condizioni specifiche già previste dalla norma:
- possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria;
- svolgimento di almeno 12 mesi di attività LSU nel periodo 1.1.1998 - 31.12.1999;
- cessazione, non oltre il 31.12.1999, del "trattamento previdenziale".
Per "trattamento previdenziale" devono intendersi esclusivamente:
- cassa integrazione guadagni straordinaria;
- mobilità;
- disoccupazione speciale per l’edilizia.
Ne consegue che sono esclusi dal pensionamento anticipato coloro che abbiano continuato a fruire di tali trattamenti dopo il 31.12.1999.
Decorrenza del trattamento pensionistico
La circolare precisa che la disposizione ha natura innovativa e che il riconoscimento del pensionamento anticipato non può decorrere prima del primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della norma.
Le decorrenze indicate sono le seguenti:
- per le domande presentate entro il 31.01.2001, decorrenza dal 1° febbraio 2001;
- per le domande presentate dall’1.2.2001 al 30.4.2001, decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.
Le domande presentate prima del 1° gennaio 2001 devono essere considerate come presentate alla data di entrata in vigore della legge, cioè il 1° gennaio 2001; in tal caso il trattamento pensionistico va liquidato con decorrenza 1° febbraio 2001, se risultano soddisfatte le altre condizioni di legge.
Benefici economici riconoscibili ai lavoratori ammessi al prepensionamento
Ai lavoratori che ottengono il pensionamento anticipato ex art. 78, comma 5, può essere riconosciuto solo il contributo pari al 50% dell’importo dovuto per la prosecuzione volontaria, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 468/1997.
È espressamente escluso l’incentivo di lire 18.000.000 previsto dalla legge n. 144/1999.
Conferma delle istruzioni precedenti
Restano confermate le istruzioni già fornite con il messaggio n. 128 del 12 aprile 2001, richiamato in allegato alla circolare.
Punti principali
Prosecuzione delle attività socialmente utili nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2001
Per continuare le attività socialmente utili già finanziate fino al 30 giugno 2001 con il Fondo per l’occupazione, è necessaria la stipula di una convenzione tra Regione e INPS. Solo in presenza della convenzione e del preventivo accreditamento delle somme occorrenti possono essere erogati l’assegno ASU e l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi titolo.
Modalità di pagamento e riparto degli oneri
La procedura informatica è stata aggiornata per distinguere l’ASU a totale carico della Regione da quello ripartito al 50% tra Regione ed Ente utilizzatore. L’ANF resta sempre interamente a carico della Regione. I versamenti devono coprire integralmente gli importi mensili spettanti alla generalità dei lavoratori interessati.
Adempimenti di Enti utilizzatori e Regioni
Gli Enti utilizzatori devono trasmettere alle Sedi INPS competenti copia della delibera di prosecuzione delle attività dal 1° luglio 2001 e l’elenco dei lavoratori utilizzati, includendo anche gli ultracinquantenni al 31.12.2000. Le delibere devono essere validate dalla Regione, che comunica all’INPS quali Enti sono autorizzati alla prosecuzione con oneri a proprio carico totale o parziale. Eventuali variazioni dell’elenco e assenze mensili che escludano il diritto all’assegno vanno comunicate tempestivamente.
Limiti soggettivi e gestione dei ricorsi
I pagamenti possono essere effettuati solo a favore dei lavoratori socialmente utili rientranti nel d.lgs. n. 81/2000, definiti come "transitoristi". I ricorsi contro il mancato riconoscimento del diritto agli assegni ASU non devono essere presentati all’INPS, ma all’ufficio indicato dalla Regione competente.
Erogazione ASU e ANF per luglio e agosto 2001
In base alle note ministeriali del 18 e del 24 luglio 2001, l’INPS è autorizzato a continuare a erogare per luglio e agosto 2001 i sussidi e gli ANF ai lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 ancora impegnati in attività socialmente utili nei bacini regionali. Gli importi anticipati devono essere imputati al Fondo per l’occupazione, salvo che la Regione abbia già effettuato i versamenti necessari.
Verifiche preliminari prima del pagamento
Prima di disporre i pagamenti, le Sedi devono accertare che: Regioni ed Enti utilizzatori abbiano adottato la delibera o provvedimento di prosecuzione per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001, o almeno per il periodo 1° luglio - 31 agosto 2001; sia pervenuta la documentazione con l’elenco nominativo dei lavoratori; sia stata sottoscritta la convenzione predisposta dall’INPS e inviata con la nota del 17 luglio 2001.
Pensionamento anticipato LSU ex art. 78, comma 5, legge n. 388/2000
La circolare chiarisce che la possibilità di pensionamento anticipato riguarda anche i lavoratori LSU chiamati direttamente dai Sindaci dei Comuni di residenza, purché ricorrano i requisiti previsti dalla norma: almeno 12 mesi di attività nel periodo 1.1.1998 - 31.12.1999, esclusione da ogni trattamento previdenziale al 31.12.1999 e possesso dei requisiti per la contribuzione volontaria. Il Ministero ha precisato che per "trattamento previdenziale" devono intendersi cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale per l’edilizia; chi abbia continuato a percepirli oltre il 31.12.1999 è escluso dal beneficio.
Decorrenza delle pensioni anticipate e trattamento delle domande
La decorrenza del pensionamento anticipato non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della disposizione. Per le domande presentate entro il 31.01.2001 la decorrenza è fissata al 1° febbraio 2001; per quelle presentate dall’1.2.2001 al 30.4.2001 la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione. Le domande presentate prima del 1° gennaio 2001 sono considerate come presentate il 1° gennaio 2001, con decorrenza della pensione dal 1° febbraio 2001, se sussistono le altre condizioni.
Beneficio economico riconoscibile
Ai lavoratori ammessi al prepensionamento ex art. 78, comma 5, può essere riconosciuto solo il contributo pari al 50% dell’importo dovuto per la prosecuzione volontaria ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 468/1997. È invece escluso l’incentivo di lire 18.000.000 previsto dalla legge n. 144/1999. Restano confermate le istruzioni del messaggio n. 128 del 12 aprile 2001.
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