Circolare numero 154 del 31-7-2001
Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la corresponsione di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con ANF e contribuzione figurativa, a favore dei lavoratori sospesi o ridotti nell'orario per effetto delle trombe d'aria del 7 luglio 2001 nei comuni interessati. Definisce i soggetti ammessi ed esclusi, le ipotesi di sospensione per gravi danni all'abitazione o assistenza urgente alla famiglia, la sospensione dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2001, nonché le modalità di domanda e pagamento tramite i modelli TR/AR/DAT, TR/AR/LAV e IND.TR/AR/AUT. Sono inoltre indicate la durata massima della prestazione, i criteri di calcolo, la gestione per le aziende soggette alla CIG ordinaria e le istruzioni contabili con i relativi conti di bilancio.
Indennità pari alla CIGS per lavoratori colpiti dalle trombe d'aria del 7 luglio 2001
Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori colpiti dalle trombe d'aria del 7 luglio 2001
La circolare disciplina l'applicazione dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 3143 dell'11 luglio 2001, che riconosce un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con assegni per il nucleo familiare ove spettanti e contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori coinvolti negli effetti delle trombe d'aria del 7 luglio 2001 nei territori delle province di Milano e Bergamo. Il documento chiarisce l'ambito soggettivo e oggettivo della misura, le modalità di domanda e pagamento, la durata, i criteri di calcolo e le relative scritture contabili.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
L'indennità spetta ai lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dell'evento calamitoso, dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei comuni colpiti. Rientrano nella previsione anche i soci lavoratori delle cooperative di lavoro, gli apprendisti, i lavoratori interinali con contratto di missione in corso e i soci lavoratori delle cooperative sociali operanti nei comuni interessati.
L'accesso al beneficio è subordinato a due condizioni essenziali:
- il datore di lavoro deve avere natura privatistica;
- il datore di lavoro non deve poter ricorrere agli ordinari interventi di integrazione salariale.
Sono quindi esclusi:
- i dipendenti di pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
- i lavoratori di imprese cui si applica la disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale e che, per tale ragione, sono tenute al versamento della relativa contribuzione;
- le imprese che, pur non soggette alla disciplina ordinaria, rivestono natura pubblica.
Indennità per sospensione temporanea per danni all'abitazione o assistenza familiare
L'art. 2, comma 2, prevede una seconda ipotesi di riconoscimento della medesima indennità in favore di coloro che abbiano dovuto sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Questa prestazione non è cumulabile con quella del comma 1 ed è connessa alla riduzione dell'attività lavorativa, con estensione degli assegni per il nucleo familiare se spettanti.
Sospensione dei licenziamenti
Il comma 3 dell'art. 2 stabilisce che l'efficacia dei provvedimenti di licenziamento conseguenti all'evento calamitoso è sospesa fino al 31 dicembre 2001. Ai lavoratori interessati si applicano le disposizioni del comma 1, con conseguente riconoscimento dell'indennità pari alla CIGS e degli ANF, ove dovuti.
Domanda, procedura e termini di presentazione
L'indennità è corrisposta dall'Istituto secondo le procedure previste dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.
Per le diverse ipotesi sono previsti specifici modelli:
- per l'indennità di cui al comma 2, il lavoratore compila il modello TR/AR/LAV e allega il modello IND.TR/AR/AUT, contenente il prospetto per il pagamento;
- per l'indennità di cui ai commi 1 e 3, la domanda del datore di lavoro si redige con il modello TR/AR/DAT, secondo la legge n. 164/1975;
- in caso di impossibilità del datore di lavoro, il lavoratore presenta la domanda mediante il modello TR/AR/LAV.
La domanda per ottenere le indennità dei commi 1, 2 e 3 deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 7 della legge n. 164/1975. In particolare:
- per il periodo di luglio 2001, il termine è il 25 agosto;
- per i mesi successivi, il termine è il venticinquesimo giorno del mese successivo.
La circolare precisa che il pagamento riguarda periodi già decorsi al momento della presentazione della domanda. Per i periodi successivi i pagamenti sono disposti con cadenza mensile e per ciascun mese deve essere presentato un apposito prospetto sul modello IND.TR/AR/AUT.
Le domande non devono essere sottoposte all'esame della Commissione provinciale. Inoltre, per le domande presentate dai lavoratori ai sensi del comma 2, le sedi devono verificare che non sia stata presentata dal datore di lavoro una domanda analoga per l'indennità del comma 1.
Misura della prestazione, durata e criteri di calcolo
L'indennità è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale solo ai fini della determinazione dell'importo. Pertanto, si applicano le disposizioni sulla misura della CIGS, comprese quelle relative:
- al limite massimo mensile;
- all'incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali;
- all'incompatibilità con redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Non si applicano invece:
- il contributo addizionale;
- il TFR, che si deve ritenere escluso in assenza di previsione espressa nell'ordinanza.
La prestazione spetta per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario successivi al 7 luglio 2001 e non può comunque essere concessa oltre il 31 dicembre 2001. Il trattamento retributivo da indicare è quello ordinariamente spettante in base al contratto di lavoro per il periodo di sospensione o riduzione, secondo i criteri normalmente utilizzati per il calcolo delle integrazioni salariali.
La liquidazione dell'indennità deve avvenire con la procedura automatizzata già in uso per il pagamento dei trattamenti CIGS; la disponibilità dei programmi sarà comunicata con apposito messaggio.
Aziende soggette alla normativa ordinaria della cassa integrazione
Per gli interventi ordinari di integrazione salariale relativi al periodo 7 luglio 2001 - 31 dicembre 2001, l'Istituto, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assicura il pagamento diretto delle prestazioni, tenuto conto delle finalità della norma, dell'eccezionalità dell'intervento e dell'impossibilità di riunire in tempi brevi le Commissioni provinciali per il periodo feriale.
I datori di lavoro le cui aziende si trovano nei comuni interessati possono quindi avvalersi della procedura di pagamento richiamata ai punti relativi alle indennità in esame.
Effetti sui limiti di durata della cassa integrazione
L'art. 2, comma 5, dispone che, per i datori di lavoro privati operanti nei territori colpiti, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 7 luglio 2001 e il 31 dicembre 2001 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata previsti dalla normativa vigente.
Il comma 6 stabilisce inoltre che le istanze di cassa integrazione presentate ai sensi della legge n. 223/1991 per gli effetti provocati dall'evento calamitoso non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono essere soggette a specifici criteri di ammissibilità.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dell'indennità e dei connessi assegni per il nucleo familiare sono istituiti i conti:
- GAU 30/36, per l'indennità;
- GAT 30/36, per gli assegni per il nucleo familiare.
Gli eventuali recuperi dell'indennità e degli ANF devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAU 24/66. Le somme non riscosse dai beneficiari vanno evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31, al codice di bilancio 69. Per la contabilizzazione dei trattamenti di integrazione salariale continuano a essere utilizzati i conti già esistenti.
L'allegato 1 riporta le variazioni al piano dei conti e le denominazioni complete e abbreviate dei conti di nuova istituzione.
Punti principali
Ambito di applicazione e destinatari
L'indennità è riconosciuta ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto a causa dell'evento calamitoso, dipendenti di datori di lavoro privati operanti nei comuni colpiti, nonché ai soci lavoratori di cooperative di lavoro e sociali, agli apprendisti e ai lavoratori interinali con contratto di missione in corso. L'accesso è subordinato alla natura privatistica del datore di lavoro e alla non applicabilità degli ordinari interventi di integrazione salariale. Sono esclusi i dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese soggette alla disciplina ordinaria della CIG e imprese di natura pubblica anche se non soggette a tale disciplina.
Ulteriore indennità per sospensione temporanea per esigenze personali o familiari
L'art. 2, comma 2, estende la medesima indennità a chi abbia dovuto sospendere temporaneamente la prestazione lavorativa per gravi danni all'abitazione o per assistenza urgente alla famiglia. Questa prestazione non è cumulabile con quella del comma 1 ed è collegata alla riduzione della prestazione lavorativa, con estensione degli assegni per il nucleo familiare se spettanti.
Sospensione dei licenziamenti
Il comma 3 dell'art. 2 dispone la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti conseguenti all'evento calamitoso fino al 31 dicembre 2001. Ai lavoratori interessati si applicano le disposizioni del comma 1, quindi il trattamento pari alla CIGS con eventuale ANF e contribuzione figurativa.
Domande, modelli e termini
L'indennità è corrisposta dall'Istituto secondo le procedure della legge n. 164/1975, su richiesta del datore di lavoro o, se impossibilitato, del lavoratore. Per il comma 2 il lavoratore compila il modello TR/AR/LAV e allega il modulo IND.TR/AR/AUT; per i commi 1 e 3 la domanda del datore di lavoro è presentata con il modello TR/AR/DAT, mentre in caso di impossibilità del datore il lavoratore usa il modello TR/AR/LAV. Le domande devono essere presentate entro il termine di decadenza dell'art. 7 della legge 164/1975: per il periodo di luglio entro il 25 agosto, per i mesi successivi entro il venticinquesimo giorno del mese successivo. I pagamenti riguardano periodi già decorsi al momento della domanda; per i periodi successivi sono disposti mensilmente con apposito prospetto IND.TR/AR/AUT.
Istruttoria e controlli operativi
Le domande non devono essere sottoposte all'esame della Commissione provinciale. Le sedi devono verificare, per le domande presentate dai lavoratori ai sensi del comma 2, che il datore di lavoro non abbia presentato analoga domanda per l'indennità del comma 1. Per le aziende soggette alla normativa ordinaria della cassa integrazione, nel periodo 7 luglio 2001 - 31 dicembre 2001 l'Istituto assicura il pagamento diretto delle prestazioni, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche tramite la procedura prevista per le domande di cui ai punti precedenti.
Misura, durata e criteri di calcolo
L'indennità è equiparata alla CIGS solo ai fini della determinazione dell'importo. Si applicano quindi le regole sulla misura della CIGS, compresi il limite massimo mensile e le incompatibilità con altre prestazioni previdenziali o con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si applica il contributo addizionale e, poiché non previsto dall'ordinanza, è escluso anche il TFR. La prestazione spetta per sospensioni o riduzioni successive al 7 luglio 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2001; il trattamento retributivo da assumere è quello ordinariamente spettante da contratto per il periodo interessato. La liquidazione avviene tramite la procedura automatizzata usata per i pagamenti CIGS.
Effetti sui trattamenti ordinari e sulle istanze di cassa integrazione
Per i datori di lavoro privati operanti nei territori colpiti, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2001 non si computano ai fini dei limiti massimi di durata. Analogamente, le istanze di cassa integrazione presentate ai sensi della legge n. 223/1991 per gli effetti dell'evento calamitoso non vengono computate ai fini dei periodi massimi di durata e possono essere soggette a specifici criteri di ammissibilità.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell'indennità e degli assegni per il nucleo familiare sono istituiti i conti GAU 30/36 e GAT 30/36. Gli eventuali recuperi dell'indennità e degli ANF confluiscono nel conto GAU 24/66. Le somme non riscosse dai beneficiari sono evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio 69. Per i trattamenti di integrazione salariale si utilizzano i conti già esistenti.
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