Circolare numero 157 del 1-8-2001
Vengono illustrate le prestazioni erogate dal Fondo speciale istituito dal 1° aprile 2000 a favore dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. Sono altresì impartite le istruzioni contabili relative al nuovo Fondo speciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo Fondo speciale INPS per il personale Ferrovie dello Stato, istituito dal 1° aprile 2000 dopo la soppressione del Fondo pensioni FS, e riepiloga in modo sistematico la disciplina pensionistica applicabile richiamando il T.U. n. 1092/1973 e le successive leggi di riforma. Vengono trattati i criteri generali di servizio e anzianità, il calcolo della pensione nei diversi regimi retributivo, misto e contributivo, le pensioni di vecchiaia, anzianità, riversibilità, invalidità e privilegiate, oltre a istituti particolari come il personale navigante, il part-time, l’indennità una tantum, l’opzione contributiva, l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale, il cumulo con redditi da lavoro e le istruzioni contabili e procedurali.
Fondo speciale pensioni Ferrovie dello Stato: regole di quiescenza, prestazioni e gestione dal 1° aprile 2000
Fondo speciale pensioni Ferrovie dello Stato: disciplina generale delle prestazioni
La circolare ricostruisce in modo organico il quadro normativo del Fondo speciale istituito presso l’INPS per il personale delle Ferrovie dello Stato Spa, dopo la soppressione del precedente Fondo pensioni FS dal 1° aprile 2000 ai sensi dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il documento assume come riferimento principale il T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e ne applica i criteri alle prestazioni del nuovo Fondo, richiamando le modifiche introdotte dalle riforme previdenziali successive.
Principi generali: servizio, anzianità e arrotondamenti
Ai fini pensionistici la circolare distingue tra "servizio effettivo" e "servizio utile". Il primo comprende tutti i periodi computabili a carico del Fondo, come servizio ferroviario, militare, non di ruolo, periodi riunibili o ricongiungibili, riscatto, ricongiunzione, contribuzione figurativa e volontaria. Restano esclusi, per il servizio ferroviario, i periodi di aspettativa per motivi privati e di detenzione per condanna penale.
Il "servizio utile" è dato dal servizio effettivo incrementato degli eventuali aumenti di valutazione previsti da specifiche norme. La circolare elenca i casi più comuni: aumenti per determinati profili ferroviari con collocamento a riposo a 58 o 60 anni, per personale della Marina, per personale della pubblica sicurezza e delle forze dell’ordine con indennità di servizio d’istituto, per attività di volo o paracadutismo e per i lavoratori non vedenti.
Per gli iscritti aventi diritto alla pensione con sistema misto, gli aumenti di valutazione sono riconosciuti solo sulla quota retributiva, quindi fino al 31 dicembre 1995, e non sulla quota contributiva. Dal 1° gennaio 1998 gli aumenti complessivi non possono comunque superare 5 anni, salvo quelli già maturati al 31 dicembre 1997.
Sul piano dell’arrotondamento, per le cessazioni entro il 31 dicembre 1997 si applica l’arrotondamento all’anno intero, per eccesso o per difetto, della frazione superiore o inferiore a sei mesi. Dal 1° gennaio 1998 l’arrotondamento avviene invece sul mese, con soglia dei 15 giorni.
Aliquote di pensionabilità
La percentuale di pensionabilità parte dal 26% con 10 anni di anzianità utile e cresce di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore, fino all’80% con 37 anni. Dal 1° gennaio 1995, per le anzianità maturate da tale data, si applica l’aliquota del 2% per ogni anno utile, anche per i primi dieci anni.
Per gli iscritti con meno di 10 anni di servizio utile al 31 dicembre 1994 la circolare riporta le aliquote già maturate a quella data. In ogni caso, l’applicazione delle nuove aliquote non può comportare un trattamento superiore a quello risultante dalla normativa vigente al 31 dicembre 1994.
Retribuzione pensionabile e calcolo della pensione
Per il sistema previgente al D.Lgs. n. 503/1992, la pensione normale diretta si calcola applicando alla base pensionabile l’aliquota di rendimento corrispondente al servizio utile maturato alla cessazione. La base pensionabile è costituita dallo stipendio annuo, da eventuali assegni personali pensionabili, dalle quote mensili della classe o dell’aumento periodico in maturazione e dalla maggiorazione del 18% su tali voci; non vi rientrano tredicesima mensilità e indennità integrativa speciale, che sono corrisposte come assegni accessori al momento della liquidazione.
Per le pensioni dirette con decorrenza successiva al 1° luglio 1979 la circolare richiama la disciplina della legge n. 885/1980, che prevede una maggiorazione della base pensionabile e una riduzione dell’indennità integrativa speciale, con eventuale integrazione fino a un importo minimo annuo fissato dalla tabella riportata.
Dal 1° gennaio 1993, in applicazione del D.Lgs. n. 503/1992, la pensione si compone di due quote: una riferita alle anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1992, calcolata con la normativa previgente; l’altra riferita alle anzianità successive, calcolata con il sistema della media delle retribuzioni annue pensionabili rivalutate. La circolare descrive i criteri di determinazione del periodo di riferimento, le modalità di rivalutazione e il trattamento delle retribuzioni escluse o inferiori alla media.
Dal 1° gennaio 1995 la legge n. 724/1994 inserisce l’indennità integrativa speciale nella base pensionabile sia per la quota retributiva sia per la media delle retribuzioni; per le pensioni decorrenti dal 2 gennaio 1995 non è più corrisposta l’indennità integrativa speciale come assegno accessorio, salvo le ipotesi di mantenimento del regime previgente.
Con la legge n. 335/1995 viene confermato che il sistema retributivo resta applicabile agli iscritti con almeno 18 anni di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995. Per gli iscritti con meno di 18 anni opera il sistema misto, mentre per le nuove anzianità si applica il sistema contributivo fondato sul montante individuale e sui coefficienti di trasformazione della tabella A.
Dal 1° gennaio 1998, infine, la base pensionabile per i periodi contributivi successivi al 31 dicembre 1997 si determina secondo il D.Lgs. n. 314/1997 e con l’applicazione della legge n. 449/1997 sulle riduzioni per le fasce retributive eccedenti il tetto pensionabile.
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia, nella disciplina originaria, si consegue al raggiungimento congiunto dei limiti di età e di servizio previsti per i diversi profili professionali. La circolare riporta le soglie previgenti e quelle progressivamente innalzate dal D.Lgs. n. 503/1992 fino al limite unico di 65 anni, nonché l’innalzamento graduale dei limiti minimi di servizio fino a 20 anni.
Restano fermi limiti particolari per il personale viaggiante e per i lavoratori non vedenti. Per le lavoratrici, la legge n. 335/1995 consente, nei regimi retributivo e misto, il pensionamento dal compimento del 60° anno di età se è raggiunto il limite di servizio previsto dal profilo professionale; per le iscritte nel sistema contributivo sono previsti il riconoscimento di mesi di anticipo per figli e, in alternativa, la maggiorazione del coefficiente di trasformazione.
La decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per compimento dei requisiti. È inoltre disciplinato il mantenimento in servizio su domanda, da presentarsi almeno sei mesi prima del raggiungimento dei limiti, sia per maturare il massimo di pensionabilità sia fino al 65° anno di età.
Pensione di anzianità
La circolare ripercorre l’evoluzione della pensione di anzianità. Prima del D.Lgs. n. 503/1992 il diritto si conseguiva con almeno 20 anni di servizio effettivo, senza limiti di età; erano previste regole speciali per le donne coniugate dimissionarie e per il licenziamento disciplinare, con minore anzianità richiesta.
Dal 1° gennaio 1993 il D.Lgs. n. 503/1992 introduce una nuova disciplina transitoria con requisiti progressivamente più elevati di anzianità. La legge n. 335/1995, dal 1° gennaio 1996, dispone un sistema a regime con pensione di anzianità al raggiungimento di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, oppure di 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età. In fase transitoria sono previste tabelle di progressione sia per l’età sia per l’anzianità, nonché coefficienti di riduzione per chi accede in anticipo.
La circolare precisa che la disciplina previgente continua ad applicarsi nei casi di invalidità, mobilità, pensionamenti anticipati specifici e per i lavoratori privi della vista. Per le donne coniugate dimissionarie, la legge n. 335/1995 ha implicitamente abrogato il precedente beneficio dell’aumento di servizio fino a cinque anni.
Dal 1° gennaio 1998, con la legge n. 449/1997, cambiano di nuovo i requisiti per la pensione di anzianità, con combinazioni di età e contribuzione e con un’alternativa basata sul solo requisito contributivo. Le decorrenze sono fissate secondo la nota logica delle finestre trimestrali: luglio o ottobre per chi ha 57 anni o più, gennaio o aprile dell’anno successivo per gli altri, con decorrenze considerate iniziali e non fisse.
Per il personale dichiarato eccedentario FS, la legge n. 449/1997 conserva per non oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore i requisiti previgenti della legge n. 335/1995 e la relativa disciplina di decorrenza, con una deroga anche al criterio di arrotondamento dell’anzianità contributiva, che continua ad avvenire ad anno intero per le frazioni superiori a sei mesi.
Prepensionamenti ex legge n. 141/1990
La circolare ricorda, a titolo informativo, che la legge n. 141/1990 consentiva ai dipendenti ferroviari l’accesso al pensionamento anticipato con aumento di servizio fino a 7 anni. Per il personale inidoneo tale incremento era utile sia per il diritto sia per la misura, mentre per il personale idoneo valeva solo ai fini della misura. Sono elencate le principali decorrenze già verificatesi.
Pensione di riversibilità
Per la disciplina previgente al 1° gennaio 1995 la pensione di riversibilità spetta al coniuge superstite, al coniuge divorziato nei casi previsti, agli orfani e, in mancanza di questi, ai genitori o ai fratelli e sorelle, a determinate condizioni di età, inabilità, carico e nullatenenza. Le aliquote sono differenziate in funzione dei superstiti concorrenti e vanno dal 40% al 75% del trattamento diretto.
Dal 1° gennaio 1995, per i casi disciplinati dalla legge n. 724/1994, le percentuali di riversibilità sono quelle dell’assicurazione generale obbligatoria, quando il trattamento diretto sia stato calcolato includendo l’indennità integrativa speciale nella base pensionabile. Restano invece applicabili le vecchie regole per i casi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1995 o rientranti nelle deroghe della legge n. 335/1995.
Dal 17 agosto 1995 la legge n. 335/1995 estende la disciplina generale dell’AGO ai superstiti anche per il Fondo speciale. La circolare dettaglia i superstiti aventi diritto, distinguendo pensione indiretta e di riversibilità, e indica le cause di cessazione del diritto: nuovo matrimonio del coniuge, raggiungimento dei limiti di età per i figli, cessazione dell’inabilità o conseguimento di altra pensione per genitori e collaterali.
La liquidazione, in via generale, segue le aliquote della legge n. 335/1995: coniuge solo 60%, coniuge con un figlio 80%, coniuge con due o più figli 100%, un figlio 70%, due figli 80%, tre o più figli 100%, genitori 15% o 30%, fratelli e sorelle da 15% a 100% secondo il numero. Viene inoltre disciplinato il cumulo con i redditi del beneficiario, con applicazione della Tabella F per le fasce di reddito superiori a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo.
La decorrenza ordinaria è dal primo giorno del mese successivo al decesso, con prescrizione decennale per i ratei arretrati non richiesti e prescrizione quinquennale per le ratei già in pagamento e non riscossi. Sono richiamate anche le norme sull’integrazione al minimo delle pensioni ai superstiti.
Pensione privilegiata e pensione privilegiata di riversibilità
La pensione privilegiata diretta spetta, indipendentemente dalla durata del servizio, all’iscritto divenuto inidoneo a qualsiasi mansione ferroviaria per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. Può essere attribuita d’ufficio o su domanda, con termini di presentazione entro 5 anni, o 10 per il parkinsonismo. La liquidazione avviene confrontando due trattamenti alternativi: quello ex art. 226 del T.U., basato sulla pensione normale con supplemento, e quello ex art. 227, basato sulla posizione virtuale fino al collocamento a riposo d’ufficio.
Sono previsti assegni accessori per i grandi invalidi e la possibilità di aggravamento senza limiti di tempo, salvo il differimento di 10 anni dopo il rigetto di più domande consecutive per la medesima infermità.
La pensione privilegiata di riversibilità spetta ai superstiti quando la morte dell’iscritto deriva da infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. Anche qui la liquidazione richiede il confronto tra i trattamenti ex art. 226 e 227, con regole particolari per l’ipotesi in cui il decesso avvenga dopo la cessazione dal servizio o riguardi un titolare di pensione privilegiata o normale. La decorrenza segue, in linea generale, il giorno successivo al decesso, con regole di ammissibilità e prescrizione delle domande oltre i termini previsti.
Pensione di invalidità e inabilità assoluta e permanente
La pensione di invalidità per inidoneità a qualsiasi mansione ferroviaria compete a chi cessa dal servizio per licenziamento per inidoneità fisica e richiede almeno 10 anni di servizio effettivo; la decorrenza coincide con la risoluzione del rapporto.
La pensione per inabilità assoluta e permanente, introdotta dalla legge n. 335/1995 dal 1° gennaio 1996 e regolata dal D.M. n. 187/1997, richiede almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nel quinquennio precedente, oltre alla cessazione per inidoneità non dipendente da causa di servizio e all’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La domanda va presentata personalmente dall’interessato ed è corredata da certificazione medica.
La liquidazione varia a seconda del regime. Nel sistema retributivo si aggiunge al servizio utile un incremento virtuale fino alla data di pensionamento per vecchiaia, senza superare 40 anni complessivi; nel sistema misto si sommano quota retributiva, quota contributiva reale e quota contributiva virtuale legata al periodo mancante fino ai 60 anni di età; nel sistema contributivo si applicano le regole della quota contributiva. L’importo non può superare né la pensione privilegiata virtuale né l’80% della base pensionabile. La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e, se viene meno la capacità lavorativa, è revocata.
Casi particolari: personale navigante, part-time e indennità una tantum
Per il personale navigante delle navi traghetto sono richiamate le regole della legge n. 413/1984 e i rapporti fra iscrizione al Fondo speciale e assicurazione generale obbligatoria. Viene spiegato che il personale interessato può percepire due distinti trattamenti di pensione e, in alternativa, optare per la sola pensione AGO relativa a tutta la navigazione svolta, esercitando l’opzione una sola volta entro sei mesi.
Per il rapporto di lavoro a part-time, gli anni di servizio sono considerati per intero ai fini del diritto a pensione. Ai fini della misura, i periodi part-time vengono ricondotti ad anni interi e le voci retributive si assumono per intero come nel tempo pieno.
L’indennità per una volta tanto spetta all’iscritto che non abbia maturato diritto a pensione normale o privilegiata, purché abbia almeno un anno intero di servizio effettivo. Se il lavoratore esercita la prosecuzione volontaria della contribuzione, l’indennità non viene liquidata. La prestazione è pari a un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile e può spettare anche ai superstiti, al coniuge e agli orfani minori, senza applicazione di aliquote di reversibilità.
La circolare disciplina inoltre la costituzione della posizione assicurativa nell’AGO nei casi di cessazione senza diritto a pensione, con versamento dei contributi calcolati sulla retribuzione pensionabile e con regole di compensazione con l’indennità una tantum eventualmente dovuta.
Regime internazionale e opzione per il sistema contributivo
Dal 25 ottobre 1998, in forza del regolamento C.E. n. 1606/98, anche per gli iscritti al Fondo possono essere valutati i periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri dell’Unione europea ai fini del diritto a pensione. La circolare indica le modalità operative di istruzione delle domande, ora affidate alle Agenzie territoriali INPS competenti per il Fondo speciale, con trasmissione al reparto Convenzioni Internazionali.
In tema di opzione per il sistema contributivo, la circolare ricorda la facoltà prevista dall’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 per i soggetti di cui ai commi 12 e 13, la sospensione temporanea introdotta dalla legge finanziaria 2001 e il successivo ripristino dal 1° gennaio 2001 per effetto del D.L. n. 158/2001, convertito dalla legge n. 248/2001. L’opzione è subordinata a un’anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 31 dicembre 1995, e comporta la trasformazione della posizione assicurativa in montante contributivo secondo le regole del sistema contributivo.
Integrazione al trattamento minimo e maggiorazione sociale
L’integrazione al trattamento minimo si applica dal 1° gennaio 1995 alle pensioni dirette e ai superstiti a carico delle forme di previdenza esclusive dell’AGO, incluse quelle del Fondo speciale FS, nei casi di cessazione per vecchiaia, invalidità, morte e reversibilità. La circolare richiama la disciplina dell’art. 6 della legge n. 638/1983 per il coordinamento tra pensioni INPS e pensioni delle forme esclusive, precisando che l’integrazione spetta sulla pensione avente decorrenza più remota e, in presenza di concorso di trattamenti, secondo i criteri del minimo più elevato.
La maggiorazione sociale, estesa dal 1° gennaio 2001 anche ai titolari di pensione delle forme esclusive e sostitutive dell’AGO, spetta alle condizioni dell’art. 1 della legge n. 544/1988. Sono riportati i limiti reddituali per il 2001 e gli importi mensili: lire 50.000 per gli ultrasessantenni, lire 160.000 per gli ultrasessantacinquenni e lire 180.000 per gli ultrasettantacinquenni, con decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età, salvo l’eccezione per le domande presentate entro il 30 giugno 2001, per le quali la decorrenza è dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo al compimento dell’età.
Cumulo tra pensione e redditi da lavoro
L’art. 72 della legge n. 388/2000 ridefinisce il cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni con almeno 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo. Le pensioni di anzianità con meno di 40 anni restano invece soggette a limitazioni per il lavoro autonomo: il 70% della quota eccedente il minimo è cumulabile, con trattenuta massima pari al 30% del reddito autonomo; il lavoro dipendente resta, in tale caso, non innovato fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Per le pensioni ai superstiti continua ad applicarsi la Tabella F della legge n. 335/1995, con riduzione al crescere del reddito del beneficiario, salva l’inapplicabilità della disciplina nei nuclei con figli minori, studenti o inabili. La circolare chiarisce inoltre che le pensioni di invalidità e di inabilità assoluta e permanente sono incompatibili con redditi da lavoro, mentre le pensioni privilegiate dirette seguono regole diverse a seconda che siano liquidate ex art. 226 o ex art. 227 del T.U.
Istruzioni contabili e gestione amministrativa
La soppressione del vecchio Fondo e la nascita della gestione GF presso l’INPS impongono una nuova contabilità: sono istituiti conti specifici per il pagamento delle rate di pensione, per interessi e rivalutazione su arretrati, per somme non riscosse, per recuperi di prestazioni indebite, per l’indennità una tantum, per i contributi trattenuti sulle pensioni e per le trattenute da cumulo con redditi da lavoro. La circolare rinvia inoltre a successive istruzioni sulle procedure informatiche necessarie alla liquidazione e gestione delle prestazioni del Fondo speciale.
Punti principali
Istituzione del Fondo speciale INPS e rinvio al T.U. 1092/1973
Dal 1° aprile 2000 il Fondo pensioni del personale FS è soppresso e le prestazioni sono gestite dall’INPS tramite un Fondo speciale. Per le prestazioni in essere e da liquidare si applicano le norme del Testo Unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, richiamato come riferimento generale anche per il nuovo Fondo.
Nozioni di servizio, anzianità e aumenti di valutazione
La circolare chiarisce che il servizio effettivo comprende tutti i periodi computabili a carico del Fondo, inclusi servizio ferroviario, militare, non di ruolo, servizi riunibili o ricongiungibili, riscatto, ricongiunzione, contribuzione figurativa e volontaria. Il servizio utile è dato dal servizio effettivo più gli aumenti di valutazione, rilevanti in genere per la misura della pensione. Sono indicati i principali aumenti e i limiti introdotti dalle riforme, in particolare l’arrotondamento dal 1° gennaio 1998 e il tetto complessivo di 5 anni per gli aumenti spettanti dopo il 1° gennaio 1998.
Calcolo della pensione: sistema retributivo, misto e contributivo
Sono esposti i criteri di determinazione della base pensionabile e dell’aliquota di rendimento nelle diverse fasi normative: disciplina previgente al D.Lgs. n. 503/1992, riforma del 1992, legge n. 724/1994, legge n. 335/1995 e normativa dal 1° gennaio 1998 con D.Lgs. n. 314/1997 e legge n. 449/1997. Vengono descritte la quota retributiva, la quota contributiva, i periodi di riferimento, la media delle retribuzioni, il montante contributivo, i coefficienti di trasformazione e le riduzioni per eccedenza delle retribuzioni rispetto ai tetti previsti.
Pensione di vecchiaia e mantenimento in servizio
La pensione di vecchiaia matura al raggiungimento congiunto dei limiti di età e di servizio, con progressivo innalzamento dei limiti previsto dal D.Lgs. n. 503/1992 e confermato dalla legge n. 335/1995 per i soggetti in regime retributivo o misto. Sono richiamate le particolarità per lavoratrici, personale viaggiante, lavoratori addetti ad attività usuranti, decorrenza dal giorno successivo alla cessazione e possibilità di mantenimento in servizio su domanda almeno sei mesi prima del raggiungimento dei limiti.
Pensione di anzianità: requisiti, decorrenza ed esuberi
La circolare ricostruisce l’evoluzione dei requisiti per la pensione di anzianità prima e dopo il D.Lgs. n. 503/1992, la legge n. 335/1995 e la legge n. 449/1997. Sono riportate le tabelle di progressivo aumento dei requisiti, le riduzioni in caso di uscita anticipata, le finestre di decorrenza e le regole speciali per le categorie protette, per i lavoratori precoci e per il personale dichiarato eccedentario FS, per il quale restano operativi requisiti e decorrenze previgenti entro i limiti temporali stabiliti dalla legge.
Pensioni di riversibilità e trattamento ai superstiti
Vengono illustrate le regole previgenti e quelle introdotte dalle leggi n. 724/1994 e n. 335/1995, con distinzione tra decessi anteriori e successivi al 17 agosto 1995. Sono indicati i superstiti aventi diritto, le aliquote di riversibilità, le decorrenze, le regole di prescrizione delle rate arretrate, il cumulo con altri redditi e l’integrazione al minimo; è richiamata anche la disciplina del coniuge divorziato e delle quote in caso di pluralità di aventi diritto.
Pensioni privilegiate e pensioni per inabilità
La circolare disciplina la pensione privilegiata diretta e di riversibilità, il confronto tra trattamento ex art. 226 e art. 227 del T.U., le domande, i termini, gli aggravamenti e gli assegni accessori per i grandi invalidi. Per la pensione di invalidità e per l’inabilità assoluta e permanente sono indicati i requisiti, le modalità di calcolo nei sistemi retributivo, misto e contributivo, i limiti massimi, l’incompatibilità con il lavoro e la riversibilità ai superstiti.
Istituti speciali: personale navigante, part-time, una tantum, opzione contributiva e regime internazionale
Sono riassunti i regimi particolari per il personale navigante FS, con rapporti tra Fondo speciale e AGO, la disciplina del part-time ai fini del diritto e della misura, l’indennità per una volta tanto e la costituzione della posizione assicurativa, la facoltà di opzione per il sistema contributivo con le regole introdotte nel 2001, nonché l’applicazione della normativa comunitaria ai fini del cumulo dei periodi assicurativi esteri.
Istituti economici accessori e cumulo con redditi
La circolare tratta l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale dal 1° gennaio 2001 con limiti reddituali e importi per fasce di età, e il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. Sono distinti i trattamenti di vecchiaia, anzianità con almeno 40 anni, anzianità sotto i 40 anni, reversibilità, invalidità e inabilità, con richiamo alle diverse soglie e alle incompatibilità previste dalle norme richiamate.
Istruzioni contabili e aggiornamento procedurale
Sono indicati i nuovi conti della gestione GF-Fondo speciale FS per la rilevazione di rate di pensione, arretrati, rivalutazioni, indennità una tantum, recuperi, trattenute per divieto di cumulo e contributi trattenuti per il raggiungimento del limite di servizio. La circolare annuncia inoltre successive istruzioni sulle procedure informatiche necessarie per la liquidazione e gestione delle prestazioni.
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